L’affidabilità della persona con armi si valuta con logica, coerenza e ragionevolezza.
Una premessa generale:
è bene tenere presente che nella materia delle licenze di pubblica sicurezza, i requisiti attitudinali o di affidabilità dei richiedenti devono sempre ricavarsi da condotte del soggetto interessato.
In generale, questi comportamenti possono essere anche diversi da quelli che hanno un profilo penale o che sono ipotizzati e/o accertati in sede penale.
Tuttavia, devono essere significativi in rapporto al tipo di funzione o di attività da svolgere, in quanto idonei a svelare un'effettiva mancanza di requisiti o di qualità richieste per l'esercizio delle attività con le armi.
Che cosa significa:
Immaginiamo una situazione dove si discute del diniego sull’istanza di rinnovo del porto di fucile ad uso caccia.
Ora, tutte le operazioni valutative del Ministero devono essere effettuate seguendo alcune regole e non arbitrariamente, cioè sconfinando dalla discrezionalità.
Il Ministero dell'Interno ha un potere ampiamente discrezionale per valutare con il massimo rigore qualsiasi circostanza che consigli l'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di un'autorizzazione di polizia, in quanto la misura restrittiva persegue la finalità di prevenire fatti lesivi della pubblica sicurezza.
Dall’altra parte l'interessato deve essere persona esente da indizi negativi, nei cui confronti esista cioè una sicura affidabilità.
L'Autorità, tuttavia, può esercitare il suo potere nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale che sotto quello della coerenza logica e della ragionevolezza.
Deve quindi spiegare, in motivazione, l'istruttoria espletata per evidenziare le circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto richiedente sia ritenuto pericoloso o comunque capace di abusi.
L'Amministrazione, nel condurre l'istruttoria ai fini del rilascio della licenza, non può per esempio limitarsi ad evidenziare l’esistenza di una condanna isolata per guida in stato di ebbrezza, dimenticandosi di valutarne l'incidenza sul giudizio di affidabilità e/o probabilità di abuso nell'uso della licenza.
Questo perché la valutazione della possibilità di abuso, pur basata su considerazioni probabilistiche, non può prescindere da un’adeguata istruttoria per onde evidenziare le ragioni che farebbero ritenere il soggetto inaffidabile.
Un caso pratico:
Temi un po’ complessi, indubbiamente (…spesso è complicato capire la linea di confine tra discrezionalità ed arbitrio), ma sempre presenti nella miriade di casi affrontati dai tribunali amministrativi in materia di affidabilità nell’uso dell’armamento.
Tanto per restare sul pratico, è quello che è accaduto nella situazione ultimamente valutata dal Tar Milano con la sentenza n. 243 del 29 gennaio 2018 (armi e guida in stato di ebbrezza).
In questo caso il Collegio ha ritenuto il provvedimento sprovvisto di adeguata motivazione e viziato da irragionevolezza.
Questo perché la guida in stato di ebbrezza è una condotta che in astratto può incrinare l'immagine di affidabilità di colui che intenda essere autorizzato a portare armi con sé.
Ma solo in astratto.
In altri termini: il carattere isolato della condanna, l'unicità del fatto, il non avere mai il ricorrente tenuto condotte di abuso specifico dell'uso delle armi sono altre circostanze che richiedono un’attività istruttoria più approfondita ed una motivazione ben più robusta per arrivare a sostenere lo scarso equilibrio caratteriale e l’ indole incline alla violenza.
Una motivazione striminzita non può reggere adeguatamente un giudizio di pericolosità sociale dell'interessato per l'ordine e la sicurezza pubblica.
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