In questo post:
pubblica sicurezza, porto di fucile per uso tiro a volo, diniego di rilascio, pericolo di abuso da parte del padre convivente, illegittimità del diniego, non dimostrata omessa custodia delle armi.
Il succo della questione è questo:
il solo fatto della convivenza con minori o soggetti non affidabili, non autorizza l’Autorità a negare in automatico la licenza se non valuta le misure di sicurezza adottate caso per caso per la custodia delle armi.
Il caso:
Un caso esaminato e risolto favorevolmente per l’interessato dal Tar Perugia, con la sentenza n. 69 del 26 gennaio 2018.
Il fatto:
Abbiamo un provvedimento con cui il Questore ha rigettato l'istanza del ricorrente volta ad ottenere il rilascio di porto fucile per uso tiro a volo.
L'Autorità di P.S. ha indicato il pericolo di abuso delle armi non da parte del ricorrente bensì del padre convivente, condannato per minacce e ritenuto soggetto non affidabile, non avendo il ricorrente fornito sufficienti garanzie in ordine alla custodia delle armi.
La soluzione trovata in causa:
Ebbene, portato il caso in giudizio, il Tar ritiene il ricorso fondato e lo accoglie.
Dice infatti la Magistratura: la revoca dell'autorizzazione del porto d'armi, quale atto con finalità di prevenzione di fatti lesivi della pubblica sicurezza, può essere sufficientemente sorretta anche da valutazioni della capacità di abuso fondate su considerazioni probabilistiche, in quanto nella materia in questione la sfera di libertà dell'individuo recede di fronte al bene della sicurezza collettiva.
Ora, pur muovendo da queste considerazioni, il provvedimento impugnato non risulta sorretto da adeguata istruttoria e motivazione sul pericolo di possibili abusi nell'uso delle armi, connesso alla loro negligente custodia.
E’ vero: i provvedimenti assunti in tema di autorizzazione all'uso delle armi ben possono essere giustificati anche dal pericolo di abusi perpetrati da soggetti terzi, qualora l'interessato non fornisca prova della corretta custodia.
In questi casi deve esserci però un quadro indiziario univoco, atto a dimostrare l'omissione delle suddette cautele.
Nel caso trattato dal Tar invece, parte ricorrente ha spiegato di aver approntato un armadio blindato per la custodia delle armi le cui chiavi erano nella propria esclusiva disponibilità, fornendo dunque, sufficienti elementi atti a prevenirne l'impossessamento da parte del padre.
Dall’altra parte il Questore ha desunto la possibilità di abuso in via del tutto automatica dalla mera convivenza con il padre, non apprezzando le motivate controdeduzioni difensive.
In pratica:
Ragionando per assurdo, l'Amministrazione dovrebbe negare o revocare ogni licenza per il solo fatto della convivenza con minori o soggetti non affidabili, a prescindere da qualsiasi valutazione in concreto delle misure di sicurezza adottate caso per caso per la custodia delle armi.
Cosa che, come si intuisce, non è possibile.
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