Armi, omessa custodia
Ripostiglio casalingo con armi all’interno non chiuso a chiave? Non basta per accusare il proprietario di omessa custodia.
Di regola la custodia delle armi e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica; chi esercita professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dall'autorità di pubblica sicurezza.
Ma andiamo a vedere il caso concreto.
Il quesito
Come avevo detto in qualche altro post precedente, i quesiti che arrivano sul tavolo dello studio sono tanti e diversi tra loro.
Uno di questi è abbastanza ricorrente però e riguarda la materia della custodia di armi da parte di persone che non esercitano professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi.
In pratica: il lettore vuole sapere quand’è che si considera adempiuto l’obbligo di diligenza nella custodia dell’arma (in questo caso si tratta di un fucile doppietta calibro 12 e un fucile artigianale calibro 12) dentro casa.
Cerchiamo allora di dare una risposta alla domanda, seguendo le tracce offerte dalle recenti sentenze della Corte di Cassazione penale.
La risposta
Una premessa: spesso accade che in primo grado il Tribunale ravvisi il reato di cui alla L. n. 110/75 art. 20 (rubricato "custodia delle armi e degli esplosivi") nella condotta consistita nell'avere collocato armi dentro casa all’interno di una stanza rimasta aperta.
E’ la stessa situazione che ha ultimamente esaminato e risolto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 32592 del 16 luglio 2018.
Qui due fucili, regolarmente dichiarati, vengono rinvenuti all'interno di un sacco stivato in un ripostiglio, la cui porta non era stata, però, chiusa a chiave.
In questo modo, secondo il primo giudice, non sarebbero state adottate le necessarie cautele, dal momento che chiunque, accedendo all'abitazione della persona interessata avrebbe potuto entrare nel ripostiglio e impossessarsi delle armi.
La soluzione
La Corte ritiene, tuttavia, che non possa condividersi la qualificazione giuridica del fatto operata alla stregua della menzionata disposizione incriminatrice, a mente della quale "la custodia delle armi (omissis) deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica".
In realtà quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi, tale obbligo di diligenza "deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit" cioè: “ciò che accade di solito”.
E nel caso esaminato non c’è dubbio che l'imputato, riponendo le armi all'interno di un locale della propria abitazione, avesse adottato tutte le cautele ragionevolmente esigibili da un soggetto della sua condizione socio-personale, rispondendo a una massima di comune esperienza che la custodia di un'arma all'interno di un luogo di privata dimora, come tale non accessibile da soggetti estranei, valga a impedire la possibilità, per eventuali terze persone, di impadronirsi della stessa.
In pratica
La Cassazione penale insegna che l’arma all’interno della propria abitazione si considera riposta in un luogo sicuro.
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