Fucile uso caccia e hashish
Approfittiamo di questo post per dare un’occhiata ad una sentenza i cui principi potrebbero essere utili ad altre persone che si dovessero trovare in una situazione analoga a quella capitata al ricorrente.
Ti sei mai chiesto come viene valutato dalla Prefettura e dalla Questura il possesso, anche riscontrato occasionalmente, di una sostanza stupefacente rispetto -ad esempio- alla licenza di porto di fucile ad uso caccia alla quale ambisci?
Magari hai già pensato ad una situazione di questo tipo, oppure ti sei posto già questa domanda ma non sei ancora riuscito a trovare la risposta da dare.
Bene, se è così, allora prenditi 5 minuti per questo articolo: cercheremo di leggere insieme i punti salienti della pronuncia e capire perché possono essere così importanti per altri nella stessa situazione.
Iniziamo subito con un dato: la sentenza (la n. 9680/17 del Tar Lazio) non è stata mai impugnata dal Ministero dell’Interno: motivo questo che la eleva a importante punto di riferimento giurisprudenziale.
La seconda cosa è che la pronuncia è a favore del ricorrente (gli era stata respinta l’istanza di rilascio della licenza di porto di fucile ad uso caccia): era stato trovato tanti anni prima, dalla Guardia di Finanza, in possesso di cinque grammi di stupefacente tipo hashish.
Addentriamoci allora nella trama del deciso per cogliere quanto di più utile ne scaturisce, a tutto vantaggio di chi dovesse cimentarsi in un eguale contenzioso.
Fucile uso caccia e hashish: dinieghi da impugnare
Se guardiamo la vicenda con gli occhi di chi si appresta a scrive e presentare il ricorso, notiamo che situazioni di questo tipo sono tutt’altro che semplici.
Sono questioni complesse perché spesso si accavallano diversi atti amministrativi, tra loro collegati, che devono essere impugnati in modo ragionato.
Per restare sull’esempio della sentenza 9680 l’interessato si è trovato di fronte al no del Prefetto, che aveva respinto il ricorso gerarchico proposto avverso il decreto del Questore di respingimento dell’istanza per il rilascio della licenza.
Si noti che, in quell’occasione, il procedimento penale era stato archiviato in quanto lo stupefacente era destinato ad uso personale.
Fucile uso caccia e hashish: cosa dire nel ricorso
I motivi da inserire nel ricorso saranno tanto più articolati quanto diversi saranno i temi da affrontare.
Sempre con un occhio sull’esempio di prima, quella persona si è preoccupata di lamentare la violazione degli articoli 11 e 43 del T.U.L.P.S., la violazione del Decreto del Ministro della Sanità del 28 aprile 1998, oltre all’eccesso di potere per violazione dell’art. 75 d.p.r. 309/90.
Si tratta, in pratica, di critiche riferite alle modalità di negazione o revoca della licenza in presenza di determinati presupposti, oppure alle modalità con cui viene ricusata la licenza a chi appare inaffidabile per l’uso delle armi.
fucile uso caccia e hashish: i poteri dell'amministrazione
In questa delicata materia l’Autorità di Pubblica sicurezza ha la prima e l’ultima parola.
Dispone, come è risaputo, di un potere vasto e penetrante.
A fronte di un potere così ampio, la Legge ammette addirittura l’anticipazione di misure preventive, per non lasciare che dubbi anche modesti sull’affidabilità della persona possano trovare le conferme nella realtà e magari produrre danno a terzi incolpevoli.
Una rigidità valutativa di questo tipo si spiega solo per la particolarità degli interessi in gioco: qui l’autorità mette al primo posto l’ordine e la sicurezza collettiva, tutto il resto (compresa l’aspirazione del singolo ad avere la licenza) viene dopo.
Sono principi, questi, da tenere sempre a mente quando ci si imbatte in una situazione come quella che stiamo esaminando.
Principi che, tuttavia, non sono assoluti, ma lasciano ovviamente un certo spazio interpretativo al giudice.
Vediamo come.
Fucile uso caccia e hashish: cosa dice il tribunale
I Giudici sono magistrati avveduti e con esperienza da vendere: loro dicono in sintesi che chi è titolare di una licenza di porto di fucile, oltre a dover essere persona ineccepibile, deve assicurare la sua affidabilità.
Dicono però anche che va visto il caso concreto.
In quest’ottica, così come hanno fatto i magistrati romani nella sentenza 9680, anche gli altri tribunali potranno dire la stessa cosa se l’episodio che si contesta alla persona interessata è remoto, lontano nel tempo, non ha avuto alcun seguito specifico e il procedimento penale è stato chiuso con l’archiviazione.
In particolare, anche laddove la Prefettura dovesse appuntarsi su quella norma che assegna un carattere vincolato alla decisione (anche se si riscontra un uso occasionale di droghe), ebbene la norma non potrà essere vista come un peso che grava illimitatamente sulla testa dell’interessato.
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