Quando una persona è stata titolare della licenza di porto di fucile ad uso caccia per decenni, non ha mai avuto rilievi di sorta e si è sempre comportata bene, la Questura sbaglia se dispone la revoca della licenza per il solo fatto che è sopraggiunta ultimamente l’archiviazione di un procedimento penale dal quale si poteva desumere astrattamente un’indole rissosa dell’interessato.
Bisogna domandarsi: la Questura può arrivare a conclusioni di questo tipo?
Esiste una norma, o una giurisprudenza, che consente questo tipo di decisione discrezionale?
Si può risolvere questo specifico problema di revoca della licenza?
Ebbene, stando alle ultime e ragionevoli indicazioni fornite dal Tar il problema è risolvibile.
Vediamo allora la questione più da vicino prendendo spunto da una recente sentenza del Tar Palermo del 29.01.2019, dove il caso penale sottostante è rappresentato da un episodio riguardante una persona presente all’interno di un palazzetto sportivo che, ad un certo punto e nel corso di schermaglie tra tifosi di opposte fazioni, si rifiuta di ascoltare un invito a sedersi e stare calmo rivolto dagli agenti del Commissariato di P.S. (caso poi archiviato in sede penale per insussistenza del fatto).
Ora, la giurisprudenza prevalente riconosce all'autorità di pubblica sicurezza un’ampia discrezionalità nel valutare, con il massimo rigore, qualsiasi fatto o circostanza che – anche non penalmente rilevanti - possa minare, in base ad un giudizio prognostico, la piena e assoluta affidabilità di cui deve godere ogni soggetto che aspira a mantenere o rinnovare il permesso di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti.
Per altro verso, questo potere va calibrato e modulato, cioè esercitato nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale che sotto quello della ragionevolezza, dandosi conto in motivazione dell'adeguata istruttoria espletata al fine di evidenziare circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto sia ritenuto pericoloso o comunque capace di abusi.
La conseguenza è che il pericolo di abuso delle armi non solo deve essere provato, ma richiede una adeguata valutazione non del singolo episodio ma anche della personalità del soggetto sospettato, che possa giustificare un giudizio prognostico sulla sua sopravvenuta inaffidabilità.
In definitiva: la semplice denuncia all'Autorità giudiziaria è di per sé non sufficiente a giustificare la revoca o il diniego di porto d'armi.
Quindi, nel momento in cui ci si trovi di fronte a reiterati e regolari rinnovi, il provvedimento di revoca del porto d’armi necessita di una motivazione rafforzata, con specifico riferimento a fatti ritenuti indice di inaffidabilità del titolare.
Per restare sul caso del tifoso (il ricorso è stato accolto dal tribunale amministrativo, con condanna del Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di lite), la motivazione del provvedimento è inadeguata, dato che l’amministrazione resistente, pur nella consapevolezza di un provvedimento di archiviazione per infondatezza della notizia di reato emesso dal Giudice per le indagini preliminari alla luce dell’attività di indagine svolta dalla Procura della Repubblica, non spiega le ragioni per le quali, a suo dire, i fatti vagliati dall’Autorità giudiziaria possano conservare un’autonoma rilevanza ai sensi della normativa di pubblica sicurezza.
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