Lunedì, 16 Marzo 2020 19:44

Pericolo di abuso delle armi: quando c’è?

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Quello di frode (assicurativa) non è, di per sé, un reato significativo di pericolo di abuso delle armi.

Ma anche diversi altri reati non lo sono.

 

 

Mettiamo il caso, però, che invece l’Amministrazione volesse ritenere una situazione del tipo descritto realmente significativa del pericolo di abuso delle armi, ebbene nel suo ipotetico provvedimento di diniego dovrebbe illustrare il percorso logico-giuridico del suo ragionamento, in modo da far capire come questo elemento possa far nascere il dubbio circa l’assenza, in capo alla persona interessata, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente ai fini della detenzione delle armi.

 

Ultimamente, con un’importante sentenza (la n. 1305 del 13.02.2020, pubblicata in data 20.02.2020) la Sezione Terza del Consiglio di Stato ha fatto chiarezza in materia ed illustrato, con dovizia di utili particolari, la questione esposta.

 

Si tratta, per la verità, di un problema di non poco conto, dal momento che tantissime volte la Prefettura decide di adottare il divieto di detenzione delle armi in presenza di situazioni come quella descritta, ossia in presenza di reati non direttamente collegati alle armi.

 

Evidentemente non sempre simili scelte amministrative possono dirsi ragionevoli ed azzeccate.

 

Vediamo qui proprio uno di questi casi e, con l’occasione, cerchiamo di capire il perché del rigetto del Supremo Consesso del ricorso in appello del Ministero dell’Interno, con conferma della sentenza di primo grado favorevole all’interessato.

 

 

 

Dunque, andiamo al caso.

 

Oggetto della controversia concerne la legittimità o meno dei provvedimenti con cui il Prefetto ha vietato la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi e, conseguentemente, il Questore ha revocato una licenza di porto d’armi per uso caccia.

 

I provvedimenti hanno tratto fondamento dalla nota dei Carabinieri dalla quale è emerso che l’interessato è stato denunciato alla locale A.G. poiché ha predisposto falsa documentazione attestante il verificarsi di un sinistro stradale in concorso con altri individui onde conseguire un ingiusto vantaggio economico.

 

È emerso, altresì, che è stato emesso un avviso della conclusione delle indagini preliminari per il reato di cui all’art. 642 c.p.

 

Inoltre, nella nota dei Carabinieri è evidenziato che figurano, a carico, precedenti penali. Nello specifico: deferimento in stato di libertà per furto aggravato in concorso e condannato per il reato di ricettazione.

 

Ebbene, dice il Consiglio di Stato: non esiste una posizione di diritto soggettivo assoluto in relazione all’ottenimento ed alla conservazione del permesso di detenzione e porto di armi in deroga al generale divieto di cui all’art. 699 c.p. e di cui all’art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1970, n. 110.

 

L’Amministrazione può fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d’armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell’interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi in quanto, ai fini della revoca della licenza l’Autorità di pubblica sicurezza può apprezzare discrezionalmente fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell’interessato, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo, trattandosi di un provvedimento privo di intento  punitivo, ma avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell’uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati.

 

Corollario è che la valutazione fatta dall’Amministrazione deve essere sorretta da una motivazione che dia adeguato conto degli elementi concreti che, nel caso di specie, possono spingere l’autorità prefettizia a sospettare delle garanzie di buona condotta nella detenzione e nell’uso delle armi fornite dall’interessato.

 

Dal provvedimento devono emergere chiaramente le ragioni per le quali la valutazione della personalità complessiva del soggetto, della sua storia di vita pregressa e delle presumibili evoluzioni del suo percorso di vita ha condotto l’autorità a determinarsi nel senso di vietargli la detenzione e l’uso delle armi, avendolo ritenuto allo stato pericoloso o comunque capace di abusarne.

 

Non potrà, invece, ritenersi sufficiente una motivazione scarna, apodittica, fondata su un singolo elemento non corroborato da ulteriori indizi.

 

L’autorità prefettizia dovrà tenere in considerazione tutti gli indizi concreti dai quali emerga un’indole inaffidabile del soggetto, e questo prescindendo dall’esistenza di fatti o condotte criminose.  

 

Come anticipato nel preambolo, l’appello del Ministero è stato ritenuto infondato e non meritevole di accoglimento.

 

Il Collegio ha notato che i provvedimenti amministrativi non erano sorretti da un’attenta ed adeguata motivazione, non avendo l’Amministrazione dato atto degli elementi da cui avesse desunto l’inaffidabilità dell’appellato all’uso lecito delle armi.

 

L’unico elemento era la circostanza che la persona in questione avrebbe frodato l’assicurazione, reato per il quale non risultava aver riportato condanne e neanche un rinvio a giudizio, avendo soltanto ricevuto notifica dell’avviso di conclusione delle indagini ai sensi dell’art. 415-bis c.p.p.

 

Dice il C.d.S: Il reato di frode assicurativa non è di per sé significativo di pericolo di abuso delle armi, sicché l’Amministrazione avrebbe dovuto illustrare il percorso logico-giuridico tale da far evincere come tale elemento avrebbe ingenerato un dubbio circa l’assenza, in capo all’istante, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente ai fini della detenzione delle armi.

 

Il semplice avviso di conclusione delle indagini per un reato non connotato da violenza e non incidente sull’uso delle armi non può far desumere, in assenza di ulteriori elementi indiziari, la mancanza di buona condotta dell’istante.

 

Ne poteva essere, altresì, condiviso l’assunto del Ministero secondo cui i provvedimenti erano sorretti non solo sulle risultanze del procedimento penale in corso, ma anche su altri precedenti penali e di polizia a suo carico.

 

Ma, in realtà tali precedenti non erano stati espressamente richiamati nei provvedimenti in parola, ma unicamente nella nota dei Carabinieri, data anche la lontananza nel tempo degli stessi, motivo per il quale essi non potevano essere in ogni caso idonei, in mancanza di specifica motivazione sul punto, a fondare un dubbio circa il concreto ed attuale pericolo di un uso improprio dell’arma.

 

 

 

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
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