Abbiamo visto (coronavirus possibili reati e porto armi) che la conoscenza delle misure di contenimento del contagio da COVID – 19, riguardanti sia le norme sullo spostamento delle persone fisiche all’interno del territorio nazionale, sia le sanzioni previste in caso di inosservanza delle stesse, devono essere dichiarate per iscritto dal cittadino italiano.
In caso di inosservanza dell’obbligo dichiarativo, scatta la sanzione penale.
Decreto #IoRestoaCasa
Indice
I criteri fissati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
La scheda contenente le dichiarazioni
La maldestra compilazione della scheda dichiarativa
Limiti alla discrezionalità del Ministero dell’Interno
Effetti che si producono in caso di commissione del reato
Iscrizione nel casellario giudiziale
I criteri fissati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri fornisce un menù a tendina contenente la spiegazione delle violazioni e sanzioni adottate o adottabili in caso di inosservanza delle disposizioni normative per il contenimento del contagio da Coronavirus.
La scheda contenente le dichiarazioni
La scheda contenente le dichiarazioni, come avevamo già rilevato (coronavirus possibili reati e porto armi) avverte sulla possibile commissione di tre distinti tipi di reato, a seconda dei comportamenti messi in atto da chi compila e sottoscrive la dichiarazione stessa.
Le ipotesi tipizzate sono essenzialmente 3:
art. 495 codice penale. Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri;
art. 650 codice penale. Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità;
un terzo indistinto genere di reati riguardante quelle diverse fattispecie nelle quali, al di là dell’inosservanza dei provvedimenti di Autorità si ravvisi in relazione alla condotta dell’interessato un qualsiasi fatto che astrattamente costituisca “un più grave reato”.
La maldestra compilazione della scheda dichiarativa
Avevamo anche notato che la maldestra compilazione della scheda contenente le dichiarazioni può mettere a rischio il porto d’armi, cioè se è idonea ad incidere negativamente sui requisiti voluti dall’Autorità di P.S. per il rilascio / mantenimento della licenza di porto d’armi.
In effetti, la commissione di uno o più reati, tra quelli sopra indicati, vuoi o non vuoi diventa un criterio di valutazione per il Ministero dell’Interno in sede di scrutinio dei requisiti per la licenza, dal momento che tanto la dichiarazione falsa quanto l’inosservanza dei provvedimenti possono indurre senz’altro a ritenere incrinata la buona condotta del soggetto portatore del titolo di polizia.
Quindi, attenzione a ciò che si scrive, di dichiara e si sottoscrive.
Limiti alla discrezionalità del Ministero dell’Interno
Ovviamente, va detto anche questo, sul versante opposto il Ministero dell’Interno non dispone di una discrezionalità illimitata, ma incontra un limite nella Legge e nei criteri di ragionevolezza e di proporzionalità dei provvedimenti. Dunque i suoi atti non potranno mai essere arbitrari o viziati da eccesso di potere o, peggio, posti in essere con violazione di specifiche disposizioni di Legge.
Effetti che si producono in caso di commissione del reato
A questo punto, occorre chiedersi quali possono essere gli effetti che si producono sulla posizione del titolare della licenza in caso di commissione del reato.
Si presenta un problema limitato alla sanzione amministrativa, o ci sono altre misure da tenere in considerazione?
A questo proposito il sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri chiarisce quanto segue.
Ci saranno controlli, in primo luogo.
In presenza di regole uniformi sull’intero territorio nazionale, non ci saranno posti di blocco fissi per impedire alle persone di muoversi, ma la Polizia municipale e le forze di polizia, nell’ambito della loro ordinaria attività di controllo del territorio vigileranno sull’osservanza delle regole.
In secondo luogo, l’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, prevede che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle disposte misure di contenimento è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.
Tale disposizione prevede che “chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro”. Inoltre la violazione degli obblighi imposti dalle misure a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali è sanzionata altresì con la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
Iscrizione nel casellario giudiziale
Condanna presente nel casellario nei casi in cui il certificato sia rilasciato su richiesta della pubblica amministrazione
In terzo luogo l’ammenda di cui si parla comporta l’iscrizione nel casellario giudiziale, salvo che sia stato concesso uno dei benefici previsti dagli articoli 163 (Sospensione condizionale della pena) e 175 (Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale) del codice penale.
In ogni caso, la condanna risulterà nel casellario nei casi in cui il relativo certificato sia rilasciato su richiesta di una pubblica amministrazione. (elemento, questo, che potrebbe diventare uno tra i criteri di valutazione per il Ministero dell’Interno in sede di scrutinio dei requisiti per la licenza).
In conclusione, grossomodo valgono le stesse avvertenze illustrate in occasione del precedente post sullo stesso argomento: attenzione a ciò che si dichiara, dal momento che le ripercussioni sulla propria posizione -correlata alla licenza di porto d’armi- potrebbero essere fastidiose.
Altre informazioni?
Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi
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