Mercoledì, 06 Maggio 2020 10:47

Coronavirus: acquisto armi con contratto a distanza

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Quali sono le regole da seguire, in tempo di emergenza epidemiologica, per l’acquisto a distanza di armi.

Cosa è consentito e cosa non lo è.

 

 

 

Siamo in tempo di Coronavirus (vedi anche coronavirus reati armi) e lo scopo delle norme è quello di far fronte all’emergenza, nel tentativo di risolvere una grossa quantità di problemi che giorno dopo giorno si pongono.

 

In quest’ottica, il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 ha rimodellato la disciplina dell’emergenza offerta con i provvedimenti precedenti.

 

E’ direttamente il Ministero dell’Interno a spiegare queste dinamiche, anche attraverso alcune sue circolari, tra loro collegate.

 

 

 

Indice

DPCM 26.04.2020 graduale ripresa delle attività produttive

Tempo di vigenza delle nuove disposizioni

Attività economiche consentite

Acquisto di armi con contratti a distanza

Acquisto di armi a distanza da soggetto diverso dall’operatore economico professionale

Acquisto di armi a distanza da parte dell’operatore economico professionale

Vendita al dettaglio di articoli militari per appartenenti alle Forze Armate e di Polizia

Chiedi assistenza legale

 

 

 

D.P.C.M. 26.04.2020 graduale ripresa delle attività produttive

Ora, in materia di contratti per acquisto di armi a distanza, partendo dall’ultima novità in ordine di tempo possiamo notare che il D.P.C.M. 26.04.2020 mira a permettere la graduale ripresa delle attività produttive, di molte attività per il vero, visto l’andamento positivo dei dati sull’emergenza Covid-19.

 

 

 

Tempo di vigenza delle nuove disposizioni

In particolare queste aggiornate misure sono destinate a produrre effetti dal 4 maggio sino al 17 maggio 2020, salvo future proroghe o modificazioni delle disposizioni vigenti.

 

In questo quadro, la materia della legislazione della pubblica sicurezza rappresenta, evidentemente, un settore assai delicato che merita un’attenzione maggiore rispetto ad altre materie.

 

Diverse sono le novità che riguardano le attività produttive soggette ad autorizzazioni di polizia.

 

 

 

Attività economiche consentite

Dunque, il catalogo delle attività economiche consentite è più esteso rispetto a quello perimetrato con il D.P.C.M. del 10.04.2020: nel nuovo sistema la possibilità di operare non è più subordinata al fatto che l’impresa rivesta un carattere strategico per l’economia nazionale o sia parte della filiera delle attività consentite.

 

Fatta questa breve premessa, passiamo ora al settore specifico dell’acquisto armi a distanza.

 

Risulta innanzitutto consentito ora lo svolgimento di attività produttive per il cui esercizio è richiesto il titolo di polizia.

 

Stiamo parlando dei settori economici della fabbricazione di esplosivi, che costituisce una sottocategoria della fabbricazione di prodotti chimici, individuata dal Codice ATECO 20 e della fabbricazione di armi e munizioni che, a sua volta, rientra nella categoria della fabbricazione di prodotti in metallo (Cod. ATECO 25).

 

Risulta poi consentita l’attività di riparazione e manutenzione di armi, sistemi di arma e munizioni, costituendo essa una declinazione della più generale categoria della riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature, individuata dal Codice ATECO 33 (dunque le armerie, ad esempio, potranno effettuare riparazioni pur non potendo esercitare al momento il commercio).

 

 

 

Consentito acquistare armi con contratti a distanza

In generale non è ancora consentita l’attività di commercio al dettaglio delle armi e munizioni: proprio in quest’ottica si innesta la questione dell’acquisto armi con contratti a distanza.

 

Su questo specifico versante il D.P.C.M. del 26 aprile rimanda al precedente D.P.C.M. del 10.04.2020.

 

A questo proposito, molti operatori si sono posti la domanda se e quali attività nel commercio fossero effettivamente consentite.

 

Ebbene, il Ministero ha chiarito che in forza dell’art. 17 Legge n. 110/75 è consentito acquistare armi comuni con contratti stipulati per corrispondenza o con altre forme di contratto a distanza contemplate dall’art. 45 comma 1 lettera g del D. Lgs. n. 206/05 (la nozione, secondo il Codice del Consumo: contratto a distanza è qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso).

 

Si tratta di una facoltà riconosciuta sia agli operatori economici autorizzati a svolgere attività industriali o commerciali in materia di armi, sia ad acquirenti privati che non esercitano attività economiche nel settore delle armi e che siano in possesso dei titoli di polizia.

 

La cosa da tenere presente è che l’operazione di acquisto deve avvenire con precise cautele, con lo scopo di assicurare che l’arma acquistata giunga direttamente nella disponibilità dell’acquirente titolato all’acquisto e che sia, quindi, sempre garantita la tracciabilità della circolazione dell’arma in questione.

 

 

 

Acquisto di armi a distanza da soggetto diverso dall’operatore economico professionale

In sostanza: l’acquirente (diverso dall’operatore economico professionale) deve ritirare l’arma oggetto della compravendita a distanza presso un’armeria, ai fini dell’esibizione del titolo legittimante l’acquisto (il nulla-osta all’acquisto rilasciato ai sensi dell’art. 35 T.U.L.P.S. ovvero licenza di porto d’armi ex art. 42 T.U.L.P.S.) e della dovuta registrazione della transazione.

 

Quindi, di per se’ il contratto di vendita delle armi a distanza si può perfezionare.

 

La particolarità di questa sequenza negoziale è solo data dal momento storico emergenziale: in pratica nella fase attuale non sarà possibile ai soggetti privati diversi dagli operatori economici professionali ritirare l’arma presso l’armeria, visto che questa non è ricompresa tra le attività di vendita al dettaglio, di cui l’allegato 1 consente lo svolgimento in presenza di clienti.

 

 

 

Acquisto di armi a distanza da parte dell’operatore economico professionale

Mentre gli operatori economici autorizzati ad esercitare attività industriali o commerciali in materia di armi potranno ricevere le armi acquistate con contratto a distanza da altri operatori economici professionali, laddove la loro spedizione e consegna sia effettuata attraverso un corriere autorizzato.

 

 

 

Vendita al dettaglio di articoli militari per appartenenti alle Forze Armate e di Polizia

Infine, la vendita al dettaglio di articoli militari, con le modalità del contratto a distanza in favore dei singoli appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di Polizia, nonché di appartenenti a Corpi di polizia locale, ad organizzazioni di protezione civile ed istituti di vigilanza deve, invece, ritenersi consentita e la merce ordinata può essere consegnata al domicilio dell’acquirente.

 

 

 

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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