Lunedì, 18 Maggio 2020 15:33

Porto d’armi da difesa da lungo tempo: le regole

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Come l’amministrazione deve valutare il rischio per l’incolumità personale.

Eventuali nuovi criteri restrittivi imposti dal Ministero con specifiche direttive non possono giustificare il diniego al rinnovo del porto d'armi a soggetti che lo detengano da lungo tempo.

 

 

 

Indice

Il rigetto del rinnovo del porto d’armi

Il ragionamento dei Giudici

La soluzione pratica

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Il rigetto del rinnovo del porto d’armi

Il rigetto del rinnovo del porto d’armi per difesa personale non può essere disposto dal Prefetto così, solo perché ritiene di doverlo fare, oppure perché il Ministero ha ultimamente emanato circolari restrittive.

 

A ricordarlo il Tar Campania, con la sentenza n. 1485/2020, pubblicata il 27.04.2020.

 

Nel caso concreto, la Prefettura respinge l'istanza presentata al fine di ottenere il rinnovo del porto di pistola (rilasciato all'interessato nell’anno 2012) sostenendo, da un lato, che, in relazione alle molteplici attività svolte e alle responsabilità elencate dall’istante non erano emersi elementi tali da evidenziare uno specifico rischio per l'incolumità personale; dall’altro, che il rischio per la gestione di rilevanti somme di denaro poteva essere superato con il ricorso alle più sicure operazioni di pagamento interbancarie e/o operazioni online.

 

Inoltre, il provvedimento evidenzia che non sussiste il requisito della buona condotta e negativa è anche la valutazione che l’Autorità è chiamata a compiere circa l’affidabilità della persona in questione, attesa una condanna a mesi due di reclusione pena sospesa per i reati colposi di lesioni ad un dipendente, ai sensi degli artt. 590 e 583 c.p. con sentenza emessa dalla Corte di Appello confermativa della sentenza di primo grado.  

 

 

 

Il ragionamento dei Giudici

Il ricorso dell’interessato è fondato.

 

Osserva il Collegio che l'elevata discrezionalità di cui è titolare la Pubblica Amministrazione, in materia di rilascio di licenza di porto d'armi per difesa personale, deve essere esercitata secondo principi di trasparenza e di legittimo affidamento del privato nei suoi confronti.

 

In particolare, nel caso di diniego di rinnovo del porto d'armi, l'Amministrazione non può esimersi dall'indicare nella motivazione il mutamento delle circostanze, di fatto e soggettive, che l'avevano già indotta a rilasciare, negli anni antecedenti, il suddetto titolo.

 

In sede di diniego di rinnovo del porto d'armi, pur non essendo l'Amministrazione tenuta ad accertare eventuali abusi da parte dell'interessato, la stessa deve tuttavia verificare, sulla base di elementi obiettivi, la scarsa affidabilità nel loro uso da parte del richiedente, o un'insufficiente capacità di dominio dei suoi impulsi ed emozioni.

 

Nell'ipotesi in cui il porto d'armi sia stato concesso negli anni precedenti, l'Amministrazione deve motivare il diniego con riferimento a circostanze sopravvenute e non può limitarsi alla semplice rivalutazione delle stesse circostanze fattuali le quali, in precedenza, avevano determinato la concessione della licenza, determinandosi altrimenti una contraddittorietà nell'azione amministrativa.

 

Pertanto, in sede di rinnovo, posto che le esigenze di difesa personale del privato sono state in precedenza riconosciute esistenti, qualora nulla cambi nelle circostanze di fatto poste a loro fondamento e non sopravvengano motivi ostativi all'uso dell'arma, l'Amministrazione è tenuta a motivare in modo puntuale le ragioni del diniego, evidenziando per quali motivi tali ragioni, in precedenza ritenuti sufficienti a giustificare il titolo, non lo siano più, oppure quale diversa ponderazione sia stata effettuata tra l'interesse privato alla difesa e l'interesse pubblico al contenimento del numero delle armi in circolazione sul territorio.

 

 

 

La soluzione pratica

Ritiene il Collegio che, nella fattispecie, il provvedimento impugnato è illegittimo, in quanto incentrato su valutazioni relative alla professione svolta dal ricorrente e sui relativi rischi, senza tuttavia minimamente evidenziare le ragioni per cui l'interessato, pur ritenuto sin dall’anno 2012 idoneo alla detenzione delle armi, non sia più da considerarsi tale.

 

Non assume portata decisiva quanto affermato nel provvedimento impugnato, secondo cui il diniego sarebbe giustificabile con un cambio di indirizzo in materia di rilascio delle autorizzazioni, essendo mutato l'interesse pubblico, tenendo conto del particolare momento storico, delle peculiarità delle situazioni locali, delle specifiche considerazioni, in rapporto all'ordine e alla sicurezza pubblica.

 

In linea generale, se è pur vero che il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando invece eccezione al normale divieto, e ben potendo l'amministrazione effettuare valutazioni di merito in ordine ai criteri per il rilascio delle licenze, tenendo conto del particolare momento storico, delle peculiarità delle situazioni locali, delle specifiche considerazioni che in rapporto all'ordine ed alla sicurezza pubblica si possono formulare a proposito di determinate attività e di specifiche situazioni, occorre tuttavia che in tal caso ciò avvenga sulla base di criteri rigorosi, predisposti dalla stessa Amministrazione.

 

Gli eventuali nuovi criteri restrittivi imposti dal Ministero con specifiche direttive, non possono giustificare il diniego al rinnovo del porto d'ami a soggetti che lo detengano da lungo tempo, se il relativo provvedimento non contenga una motivazione rafforzata, dalla quale emergano le ragioni, che possono anche essere di ordine generale, per le quali l'amministrazione abbia deciso di mutare orientamento, rispetto ai precedenti rinnovi.

 

Nella fattispecie, anche sotto tale aspetto la motivazione del provvedimento impugnato è generica, non essendo stati indicati gli atti di carattere generale posti a fondamento di tale asserito mutamento di indirizzo.

 

Inoltre, la motivazione del provvedimento impugnato si limita a rilevare che il ricorrente potrebbe avvalersi dei servizi offerti dal sistema bancario per evitare il trasporto di elevate somme di denaro, non avendo peraltro subito minacce, aggressioni e reati di altro genere contro la persona.

 

Sennonché, tali motivazioni, riferibili anche al passato, non erano mai state ritenute sufficienti a negare la sussistenza del dimostrato bisogno ai fini del rilascio della licenza per porto di pistola.

 

Il provvedimento impugnato, pertanto, è illegittimo, per difetto di istruttoria e insufficienza della motivazione, non avendo evidenziato le ragioni per cui la medesima situazione che, a suo tempo, aveva indotto al rilascio del titolo, pur non essendo per nulla mutata nel corso degli anni, dia ora luogo in sede di rinnovo ad un provvedimento diametralmente opposto e che non faccia comprendere perché la qualità di amministratore delegato di un'azienda con numeroso personale, pur comportando una notevole movimentazione di denaro in contanti, abbia indotto l'Amministrazione ad escludere, anziché a confermare, l'esistenza di una situazione di concreto ed effettivo pericolo per la sua incolumità.

 

È illegittimo il diniego del rinnovo di porto di pistola connesso all'attività lavorativa svolta dall'interessato, per necessità costretto a maneggiare denaro contante, frutto delle attività imprenditoriali indicate, laddove l'autorità abbia mancato di congruamente valutare le circostanze addotte dalla parte istante, trincerandosi dietro l'ampia discrezionalità del procedimento nonché dietro alla prospettata agevole possibilità per l'imprenditore di ricorrere a rimedi alternativi, i quali consentano di evitare il trasporto di denaro e la sicura vigilanza sui luoghi ove sono site le varie attività.

 

Richiedere al titolare l'approntamento di sistemi di videosorveglianza ovvero di vigilanza armata nonché imporre all'istante di avvalersi di mezzi di pagamento automatici, i quali escludano il denaro contante, implicano un onere che va al di là dell'apprezzabile sacrificio.

 

È sufficiente solo rilevare il sensibile costo economico che i rimedi proposti dalla Prefettura comporterebbero, costo che esula dall'ordinario sforzo esigibile secondo buona fede.

 

A tanto deve aggiungersi il pregiudizio indiretto che subirebbe l'esercente, in termini di difficoltà di approvvigionamento dai suoi fornitori, i quali potrebbe orientare i loro rapporti commerciali con imprese concorrenti disposte ad eseguire, mediante pagamento in contanti, transazioni commerciali aventi ad oggetto acquisti di ridotte dimensioni.

 

L’illegittimità del provvedimento impugnato emerge anche sotto il profilo della prognosi negativa compiuta dall’amministrazione in ordine alla personalità dell’istante, essendosi la Prefettura esclusivamente limitata a richiamare la condanna da cui è stato attinto per il sopra indicato delitto colposo; delitto, peraltro, di cui è stata dichiarata l’estinzione stante l’intervenuta prescrizione.

 

In talune circostanziate ipotesi, invero, non è possibile un'automatica applicazione delle disposizioni ostative al rilascio del porto d'armi dovendosi valutare la situazione personale dei soggetti interessati che sono risultati destinatari.

 

In tali particolari e circostanziati casi si rende, quindi, necessario procedere ad una concreta prognosi che tenga conto dell'epoca della condanna, dei reiterati rinnovi del titolo di polizia, della condotta tenuta successivamente al reato, dei fatti eventualmente sintomatici di attualità della pericolosità sociale, del conseguente legittimo affidamento costituitosi nel tempo, della intervenuta estinzione del reato e della riabilitazione, con la conseguenza che l'Amministrazione per negare, in tali casi, il rinnovo del titolo di polizia ha l'onere di motivare sulle ragioni che possono far ritenere pericoloso o inaffidabile l'interessato.  

 

 

 

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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