Mercoledì, 20 Maggio 2020 15:03

Armi, soggetti gravati e contesti a rischio

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Un determinato e critico contesto sociale può assumere valore, nel giudizio valutativo dell'autorità procedente sul rinnovo dell’autorizzazione al porto d’armi uso caccia, solo quando sia dimostrata la capacità o anche solo la possibilità di incidenza dello stesso sul modus agendi del destinatario dell'atto di diniego.

 

 

 

Il Ministero dell’Interno, pur disponendo della nota discrezionalità in materia di armi deve pur sempre attenersi a regole di buon andamento della funzione amministrativa.

 

 

 

Indice

Casi in cui la Questura può respingere l’istanza di rinnovo

Perché il mero controllo di polizia è fine a se’ stesso

Perché deve essere esaminata la condotta della persona

Perché le eventuali valutazioni negative devono essere motivate

Perché le eventuali ricusazioni non possono essere vaghe

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Casi in cui la Questura può respingere l’istanza di rinnovo

Tra i casi in cui la Questura può respingere l’istanza di rinnovo dell'autorizzazione del porto d'armi per uso caccia c’è quello basato sulla considerazione che la persona, in esito all'istruttoria effettuata, sarebbe stata controllata da personale delle Forze dell'Ordine mentre si accompagnava a soggetti con precedenti di polizia (vedi anche: frequentazione con pregiudicati e autorizzazioni al porto armi), ad esempio anche in materia di stupefacenti e armi.

 

In pratica, secondo questo filone interpretativo, la frequentazione con soggetti controindicati, ancorché inconsapevole, collocherebbe oggettivamente la persona in un contesto a concreto rischio di condizionamento, minandone, di conseguenza l’affidabilità (vedi anche: persona, non so se ha precedenti).

 

Questo è il succo della questione.

 

Ebbene, ormai sempre più spesso i Giudici non la pensano così.

 

Vediamo perché.

 

 

 

Perché il mero controllo di polizia è fine a se’ stesso

Il Collegio (Sezione Quinta del Tar Campania, sentenza n. 1472/20 pubblicata il 24.04.2020) aderisce a questo consolidato orientamento giurisprudenziale:

 

a. se gli elementi attengono a meri controlli di polizia, l'Autorità non può limitarsi a richiamarle acriticamente o trarre dalla stesse un automatico giudizio negativo, ma deve operare un'autonoma valutazione dei fatti che ne sono alla base, vagliare la tipologia dei relativi procedimenti penali, verificarne la rilevanza ed in ogni caso esternare adeguatamente la ragioni per la quali se ne possono far scaturire indici significativi della inaffidabilità del soggetto, cioè della sua incapacità di offrire sufficienti garanzie circa il corretto uso delle armi;

 

 

 

Perché deve essere esaminata la condotta della persona

b. con la precisazione che perché siano rispettati i principi Costituzionali di eguaglianza e le libertà fondamentali riconosciute dalla Costituzione, i requisiti attitudinali o di affidabilità dei richiedenti di licenze di pubblica sicurezza devono pur sempre essere desunti da condotte del soggetto interessato, debbono essere significative in rapporto al tipo di funzione o di attività da svolgere, non essendo ammissibile che da episodi estranei al soggetto finiscano per discendere conseguenze per lui negative, diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste dalla Legge e non suscettibili, secondo una valutazione ragionevole, di rilevare un'effettiva mancanza di requisiti o di qualità richieste per l'esercizio delle funzioni o delle attività di ci si tratta, traducendosi così in una sorta di indebita sanzione extralegale (vedi anche: armi, controllato con persone controindicate);

 

 

 

Perché le eventuali valutazioni negative devono essere motivate

c. in altri termini, la valutazione di segno negativo in ordine al possesso di detto requisito deve, in ogni caso, collegarsi a fatti e circostanze che per la loro gravità, la reiterazione nel tempo, l'idoneità a coinvolgere l'intera vita familiare, sociale e di relazione dell'interessato vengano a incidere su un piano di effettività sul grado di moralità e sull'assenza di mende ordinariamente esigibili per potere aspirare la rilascio della licenza di polizia;  

 

 

 

Perché le eventuali ricusazioni non possono essere vaghe

d. non è corretto procedere a negazioni genericamente presupponenti l'esigenza determinata dal particolare contesto, ma non rapportate alla singola fattispecie, ovvero ricusare la licenza di porto d'armi sul mero rilievo che lo stesso stato "controllato" in alcune occasioni in compagnia di persone pregiudicate, senza tuttavia evidenziare in quest'ultimo caso le circostanze di tempo e di luogo né l'iter logico seguito per pervenire, da tale constatazione, al giudizio di inaffidabilità del ricorrente circa il buon uso delle armi;

e. dovendo, in definitiva, il giudizio sulla probabilità che il soggetto non dia affidamento di non abusare delle armi fondarsi su circostanze oggettive e concrete, non ultima la frequentazione assidua e non meri controlli sporadici con soggetti diversi.

 

 

 

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Letto 2091 volte Ultima modifica il Mercoledì, 20 Maggio 2020 15:18
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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