Domenica, 31 Maggio 2020 14:44

Coronavirus, aggiornamenti giugno 2020 e armi

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Ormai da qualche mese le novità normative e regolamentari si susseguono vista la persistente, anche se più bassa e meno opprimente, presenza dell’emergenza epidemiologica.

 

 

Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 125 del 16 maggio 2020 è stato pubblicato il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33 che, nell’introdurre ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio e fino al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

 

Oggi la nostra attenzione è rivolta, come abbiamo già fatto in precedenti occasioni (vedi anche coronavirus possibili reati e porto armi), al modello di autocertificazione, abbastanza simile al penultimo che avevamo già analizzato, sempre con riferimento alle possibili implicazioni in materia di armi.

 

Anche in questo caso, la conoscenza delle misure di contenimento del contagio da COVID – 19, riguardanti sia le norme sullo spostamento delle persone fisiche all’interno del territorio nazionale, sia le sanzioni previste in caso di inosservanza delle stesse, devono essere dichiarate per iscritto dal cittadino italiano.

 

In caso di inosservanza dell’obbligo dichiarativo scatta, come prima, la sanzione penale.

 

Rimane, come prima, la dichiarazione di non essere sottoposto a quarantena e di non essere risultato positivo al virus COVID -19 (fatti salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie).

 

Anche questo modello prevede che l'operatore di polizia controfirmi l'autodichiarazione, attestando che essa viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante.

 

Pure questa volta il sito istituzionale del Ministero dell’Interno fornisce una scheda scaricabile, contenente la nuova forma di dichiarazione sotto la propria responsabilità.

 

Anche adesso, al di là della dichiarazione di conoscenza di cui sopra, la scheda avverte sulla possibile commissione di reati, a seconda dei comportamenti messi in atto da chi compila e sottoscrive la dichiarazione stessa.

 

Queste ipotesi sono:

 

art. 495 codice penale. Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri:

Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.

La reclusione non è inferiore a due anni:

1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;

2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all'autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome;

 

oltre alle ipotesi di sanzioni amministrative previste dall’art. 4 D. L. 19/20.

 

 

Detto questo, anche questa volta vediamo se la maldestra compilazione di questa scheda può mettere a rischio il porto d’armi, cioè se è idonea ad incidere negativamente sui requisiti voluti dall’Autorità di P.S. per il rilascio / mantenimento della licenza di porto d’armi.

 

La risposta, in linea con le interpretazioni precedenti sullo stesso tema, anche in questo caso è affermativa.

 

La commissione del reato potrebbe sempre diventare criterio di valutazione per il Ministero dell’Interno in sede di scrutinio dei requisiti per la licenza, dal momento che la dichiarazione falsa (o, appunto, altri reati) potrebbe indurre senz’altro a ritenere incrinata la buona condotta del soggetto portatore del titolo di polizia.

 

Dunque, per non sbagliare, le dichiarazioni possibili e veridiche da trascrivere sulla scheda sono solo 4:

  • spostamento determinato da comprovate da esigenze lavorative;
  • spostamento determinato da assoluta urgenza;
  • spostamento determinato situazione di necessità;
  • spostamento determinato da motivi di salute.

 

Rispetto all’ultima scheda, sulla voce “assoluta urgenza” è stata eliminata la frase “per trasferimenti in comune diverso”.

 

Mentre, sulla voce “situazione di necessità” è stata eliminata la frase “per spostamenti all’interno dello stesso comune o che rivestono carattere di quotidianità o che, comunque, siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere”.

 

Non è stato eliminato l’esempio: “a questo riguardo, dichiara che”. 

 

Tornando un attimo al discorso relativo alle implicazioni sulle armi, da non trascurare il fatto che l’Amministrazione degli Interni dispone di una vasta discrezionalità in materia di porto d’armi, così ampia da consentire a Questura e Prefettura di valutare qualsiasi comportamento incidente sull’uso delle armi e, infine, ritenere che una determinata condotta rientri tra quelle pregiudizievoli per rilascio e/o mantenimento del titolo di polizia.

 

Ovviamente, sul versante opposto, il Ministero dell’Interno non dispone di una discrezionalità indefinita, ma incontra un limite nella Legge e nei criteri giurisprudenziali che chiedono il rispetto dei criteri di ragionevolezza e di proporzionalità dei provvedimenti.

 

In sostanza: questi atti non potranno mai essere arbitrari o viziati da eccesso di potere o, peggio, posti in essere con violazione di specifiche disposizioni di Legge.

 

 

 

Altre informazioni?

Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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