Nel 2020 molte volte ho pubblicato articoli in cui esponevo la problematica relativa al riflesso dei diversi provvedimenti dell’emergenza epidemiologica sul porto d’armi.
Oggi, ancora una volta, sotto Natale, vuoi o non vuoi si ripropone la questione.
Prima, però, un passo indietro nel tempo per focalizzare la norma di riferimento dell’odierno provvedimento dell’emergenza, proprio per capire come ci si deve comportare soprattutto con la scrittura dell’autodichiarazione, se si deve riutilizzare.
In occasione del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, emanato per disporre misure urgenti utili a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID – 19, occorreva autodichiarare di conoscere le disposizioni sullo spostamento delle persone fisiche all’interno del territorio nazionale; allo stesso modo bisognava dichiarare di conoscere le sanzioni previste in caso di inosservanza delle stesse: in caso di inosservanza dell’obbligo dichiarativo scattava la sanzione amministrativa e non più penale come era stato previsto prima, ovviamente sempre che il fatto non costituisse reato.
Il testo di quel Decreto era in vigore dal 26 marzo 2020, inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25 marzo 2020 n. 79.
Oggi, il Decreto Legge 18 dicembre 2020 n. 172 detta ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus covid-19.
Ebbene, tra le altre cose questo nuovo ed ultimo provvedimento si richiama espressamente al n. 19/2020, specie nella parte conclusiva dell’art. 1, che parla delle violazioni delle disposizioni dell’articolo sulle misure urgenti per le festività natalizie e di inizio nuovo anno.
A proposito: vedi la scheda infografica istituzionale del nuovo provvedimento natalizio: governo decreto 20201218
Dunque, coordinando le due norme, le sanzioni e i controlli risultano essere questi.
Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanita', di cui all'articolo 3, comma 3.
Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.
Detto questo, ritorniamo un attimo alla questione dell’autodichiarazione e vediamo ora se un’ipotetica maldestra compilazione della classica scheda da portarsi dietro per gli spostamenti, può creare problemi per il porto d’armi, cioè se può essere idonea ad incidere negativamente sui requisiti voluti dall’Autorità di P.S. per il rilascio / mantenimento della licenza di porto d’armi.
Anche questa volta, prudenzialmente, la risposta è sì.
La commissione di un reato (pur se la nuova disposizione ha istituito la conversione sanzionatoria da illecito penale ad illecito amministrativo, anche per le infrazioni precedenti all’entrata in vigore del D.L. n. 19/2020), di un qualsiasi reato, potrebbe diventare un criterio di valutazione per il Ministero dell’Interno in sede di scrutinio dei requisiti per la licenza, dal momento che tanto il reato ex art. 495 c.p. quanto l’inosservanza stessa dei provvedimenti potrebbero indurre a ritenere incrinata la buona condotta del soggetto portatore del titolo di polizia.
Dunque, attenzione a non sbagliare sulle dichiarazioni possibili e veridiche da trascrivere sulla scheda (autodichiarazione, modulo per gli spostamenti che, con ogni probabilità, occorrerà portarsi dietro).
Ovviamente, l’Amministrazione degli Interni dispone di una vasta discrezionalità in materia di porto d’armi, così ampia da consentire a Questura e Prefettura la valutazione di qualsiasi comportamento incidente sull’uso delle armi e, infine, ritenere che una determinata condotta rientri tra quelle pregiudizievoli per rilascio e/o mantenimento del titolo di polizia.
Come ben sappiamo, possono essere oggetto di valutazione anche condotte non caratterizzate da componenti penali, ma che denotano atteggiamenti o situazioni contrarie all’ordinato vivere civile.
Quindi, attenzione a ciò che si scrive, di dichiara e si sottoscrive in occasione dell’emergenza epidemiologica, anche nella specifica fase temporale da Natale 2020 a Capodanno e dopo.
Sul versante opposto va pure detto che il Ministero dell’Interno e, per esso, il Prefetto inteso come sua articolazione, non dispone di una discrezionalità infinita in questa materia, ma incontra un limite nella Legge e nei criteri giurisprudenziali che chiedono il rispetto dei criteri di ragionevolezza e di proporzionalità dei provvedimenti.
In sostanza: questi atti non potranno mai essere arbitrari o viziati da eccesso di potere o, peggio, posti in essere con violazione di specifiche disposizioni di Legge.
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