Domenica, 20 Dicembre 2020 09:24

Caccia scambiandosi lo stesso fucile semiautomatico

Scritto da

Caccia. Utilizzo di mezzo vietato all’attività venatoria e uccisione specie protetta. Omessa custodia dell’arma. Porto abusivo d’arma. Porto di armi od oggetti atti ad offendere.

 

 

 

fatto

divieto detenzione armi

ricorsi

travisamento dei fatti

manca comunicazione avvio procedimento

sentenza

conclusioni

chiedi consulenza

 

 

 

 

fatto

Stando al resoconto della Polizia Provinciale, due persone stanno esercitando la caccia scambiandosi lo stesso fucile semiautomatico, con l’ausilio di un richiamo elettromagnetico ed abbattendo specie particolarmente protette.

In particolare, uno dei due, titolare di licenza di porto d’armi per uso venatorio, viene segnalato per utilizzo di mezzo vietato all’attività venatoria e uccisione di specie protetta, inoltre per il reato di omessa custodia dell’arma; mentre l’altra persona, senza licenza, è denunciata per porto abusivo d’arma e per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Caso specifico a parte, si tratta di un argomento che spesso si ripropone nella pratica quotidiana dell'avvocato che tratta casi di diritto amministrativo delle armi; per altro, ho già avuto modo di scrivere sulla questione questa estate, commentando in particolare la sentenza anche qui segnalata come importante punto di riferimento per avere una guida in occasione di casi analoghi e, in ultima analisi, per impostare la corretta metodologia per risolvere il problema dell'eventuale ingiusto divieto di detenzione armi che dovesse essere notificato.

 

 

 

divieto detenzione armi

Comunque, tornando al caso preso come spunto iniziale per il post: vista la segnalazione, le autorità di pubblica sicurezza dispongono nei confronti di entrambi il divieto detenzione armi e, per il primo, la revoca della licenza, oltre al ritiro delle armi detenute.

 

 

 

ricorsi

I due interessati approntano immediatamente i loro ricorsi, prima in via gerarchica e poi davanti il tribunale amministrativo.

In sostanza dicono che i provvedimenti di divieto si basano su una falsa ricostruzione dei fatti e spiegano che, al momento del controllo della polizia municipale, loro si trovavano solo all’interno di un capanno e nessuno stava utilizzando il fucile.

Poi sottolineano che solo uno dei due stesse esercitando la caccia con il proprio fucile, regolarmente detenuto e portato, mentre l’altro, il fratello del primo, privo di porto d’armi, si limitava ad accompagnarlo assistendo alle operazioni.

In pratica nei ricorsi viene fuori l’erronea deduzione della polizia provinciale, secondo cui la presenza di entrambi nel capanno significava che essi utilizzavano congiuntamente il fucile, peraltro unico.

 

 

 

travisamento dei fatti

Inoltre, sottolineano che il travisamento dei fatti è reso evidente anche dalla segnalazione della polizia provinciale, che ha qualificato una dei due figlio dell’altro, pur avendo i due una differenza di età di 8 anni, imputando quindi al fratello maggiore il reato di omessa custodia di armi che sanziona chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone impedite nel maneggio, un'arma, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici.

In sostanza, i divieti vengono criticati in ricorso per difetto di istruttoria, visto che le Autorità di pubblica sicurezza non hanno effettuato alcuna autonoma verifica in concreto in merito ai fatti segnalati o anche solo in merito all’età dei soggetti coinvolti, limitandosi a recepire acriticamente la ricostruzione proposta dal Comando della Polizia Provinciale.

 

 

 

manca comunicazione avvio procedimento

Inoltre, cosa non secondaria, i ricorrenti denunciano l’omessa comunicazione di avvio del procedimento o di altre forme di coinvolgimento degli interessati, che ha precluso l’accertamento dell’assoluta inconsistenza delle contestazioni formulate.

 

 

 

sentenza

Ebbene, impostata così la causa, il Tar da ragione ai due ricorrenti, in quanto ritiene giusta l’osservazione che è mancata la comunicazione di avvio del procedimento, dal momento che questo particolare passaggio procedurale avrebbe sicuramente permesso all’amministrazione di vedere bene, o meglio, o rivedere la propria posizione, notando la mancanza della verifica di quanto indicato dalla Polizia Provinciale.

Visto l’esito della causa, il Tar di Brescia con la sentenza n. 609/2020 pubblicata il 04.08.2020 e non appellata, condanna anche il Ministero dell’Interno, Prefettura e Questura a pagare ai ricorrenti le spese di lite.

 

 

 

conclusioni

In conclusione, la sintesi di tutto è la seguente.

La corretta instaurazione del contraddittorio attraverso la comunicazione di avvio del procedimento avrebbe consentito all’amministrazione di acquisire ulteriori elementi e informazioni per una completa ed attendibile istruttoria, che invece è stata carente nella valutazione dei fatti.

 

 

  

Chiedi una consulenza legale

Contatta l’avvocato francesco pandolfi

3286090590

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Letto 7522 volte
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

 whatsapp  WhatsApp
 skype  Skype
linkedin Linkedin
   

 

Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

www.miaconsulenza.it

Informazioni e recapiti

  • Indirizzo
    Via Giacomo Matteotti, 147
  • Città
    Priverno (LT)
  • Provincia
    Latina
  • CAP
    04015
  • Nazione
    Italy
  • Telefono
    +39.0773487345
  • Mobile
    +39.3292767858

Lascia un commento

Ogni commento verrà pubblicato una volta approvato il contenuto.
Potrebbe quindi trascorrere qualche ora prima di essere visualizzato in questa pagina.