Diniego del rinnovo del porto del fucile per uso Tiro a Volo. Ricorso gerarchico e ricorso al Tar. Da una singola violazione del codice stradale per guida alterata, non può conseguire automaticamente anche un divieto generale di detenzione delle armi, soprattutto quando la motivazione non supporta il giudizio di pericolosità sociale dell'interessato per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Parliamo oggi dell’impugnazione di un decreto del Questore che nega il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo; inoltre parliamo del successivo decreto del Prefetto che respinge il ricorso gerarchico proposto contro il primo provvedimento.
Allora: poniamo il caso che i decreti in questione siano basati su un unico episodio di guida in stato di ebbrezza alcolica accertato dalla Polizia Stradale, magari per il quale la persona interessata è stata pure condannata con il rito del patteggiamento.
Diciamo anche che il caso del controllo della Polizia è un caso a se, un caso rimasto isolato.
Ecco in casi come questo, un caso qui preso come esempio ma vi assicuro che se ne vedono parecchi: quando l’episodio in cui la persona interessata è stata controllata alla guida in uno stato di alterazione psicofisica è rimasto isolato, non essendo incorso in altre condotte tali da ingenerare dubbi sulla sua idoneità all’uso delle armi, non può mai scattare in automatico un divieto generale di detenzione delle armi o un qualsiasi altro provvedimento di rigetto, specie quando la motivazione non chiarisce adeguatamente il giudizio di pericolosità sociale dell'interessato per l’ordine e la sicurezza pubblica, non rendendo verosimile un giudizio prognostico circa la sopravvenuta inaffidabilità.
L’amministrazione degli interni deve sempre motivare la propria decisione.
Dunque, in casi come questo non bisogna farsi scoraggiare dal primo diniego e dal secondo rigetto proveniente dal ricorso gerarchico.
Bisogna invece insistere e procedere con la terza fase, ossia con il ricorso al Tar, dal momento che i giudici amministrativi sanno distinguere bene tutte le diverse ipotesi che, volta per volta, vengono portate alla loro attenzione.
Volendo dare anche un esempio concreto di quanto sopra indicato, ultimamente il Tar per la Lombardia Sez. Prima, con la sentenza n. 508/21 pubblicata il 25.02.2021 ha proprio ribadito il concetto illustrato, accogliendo il ricorso della persona che aveva subito il rigetto, annullandolo.
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