Martedì, 29 Giugno 2021 12:02

Revoca porto d’armi e querela calunniosa

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Cosa fare nel caso un familiare presenti una denuncia-querela per fatti inesistenti.

 

 

 

A prima vista può sembrare strano che un parente, mentendo, arrivi a presentare una querela raccontando fatti che non si sono mai verificati a scapito di un congiunto.

 

Pensiamo al padre che querela il figlio in occasione di un momentaneo litigio familiare.

 

Sono sicuramente situazioni strane, insolite, eppure ricorrenti in diversi casi raccontati dalle sentenze dei Tar e del Consiglio di Stato.

 

Uno di questi casi è quello esaminato e risolto, favorevolmente per l’interessato, dal Tar per la Puglia Sezione Terza, con la sentenza n. 876/21 pubblicata in data 21.05.2021.

 

Allora, prendendo spunto da queste particolari circostanze, come conviene muoversi in caso di revoca del porto d’armi per una querela calunniosa?

 

La prima cosa da fare è andare a verificare l’esito del procedimento penale nato per effetto della querela calunniosa.

 

 

Nel caso in cui vi sia una richiesta di archiviazione del P.M. della denuncia querela, non emergendo dagli accertamenti alcuna condotta penalmente rilevante del denunciato, richiesta magari poi seguita dal decreto di archiviazione del Giudice dove si spiega che il fatto denunciato non sussiste perché non si è mai verificato, l’amministrazione dovrà per forza svolgere un suo proprio accertamento dei fatti se pensa di voler revocare il porto d’armi ed imporre il divieto di detenzione.

 

 

Se l’unica circostanza di fatto su cui si basa il diniego del Ministero dell’Interno è la presenza di una generica denuncia penale, ma viene appurato che il fatto oggetto di denuncia non è mai accaduto, ebbene caduto il presupposto di essere stato l’interessato deferito all’A.G. rimane senza fondamento ogni richiamo alla pericolosità sociale del medesimo.

 

 

Una volta verificato l’esito del penale, sul versante amministrativo bisogna poi controllare che l’amministrazione abbia veramente svolto gli approfondimenti istruttori, ovviamente nei casi in cui arriva ad emettere la revoca del porto d’armi e il divieto detenzione.

 

 

Se manca tale accertamento amministrativo, a questo punto bisogna presentare sia l’istanza di riesame in autotutela del divieto di detenzione armi, sia il ricorso giudiziale nel caso in cui il Ministero dovesse restare in silenzio sull’autotutela.

 

 

Insomma, in conclusione: non basta una denuncia fasulla di un parente per inquinare la buona condotta e l’affidabilità del congiunto.

 

 

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Letto 3593 volte Ultima modifica il Martedì, 29 Giugno 2021 12:07
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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