Cosa fare nel caso un familiare presenti una denuncia-querela per fatti inesistenti.
A prima vista può sembrare strano che un parente, mentendo, arrivi a presentare una querela raccontando fatti che non si sono mai verificati a scapito di un congiunto.
Pensiamo al padre che querela il figlio in occasione di un momentaneo litigio familiare.
Sono sicuramente situazioni strane, insolite, eppure ricorrenti in diversi casi raccontati dalle sentenze dei Tar e del Consiglio di Stato.
Uno di questi casi è quello esaminato e risolto, favorevolmente per l’interessato, dal Tar per la Puglia Sezione Terza, con la sentenza n. 876/21 pubblicata in data 21.05.2021.
Allora, prendendo spunto da queste particolari circostanze, come conviene muoversi in caso di revoca del porto d’armi per una querela calunniosa?
La prima cosa da fare è andare a verificare l’esito del procedimento penale nato per effetto della querela calunniosa.
Nel caso in cui vi sia una richiesta di archiviazione del P.M. della denuncia querela, non emergendo dagli accertamenti alcuna condotta penalmente rilevante del denunciato, richiesta magari poi seguita dal decreto di archiviazione del Giudice dove si spiega che il fatto denunciato non sussiste perché non si è mai verificato, l’amministrazione dovrà per forza svolgere un suo proprio accertamento dei fatti se pensa di voler revocare il porto d’armi ed imporre il divieto di detenzione.
Se l’unica circostanza di fatto su cui si basa il diniego del Ministero dell’Interno è la presenza di una generica denuncia penale, ma viene appurato che il fatto oggetto di denuncia non è mai accaduto, ebbene caduto il presupposto di essere stato l’interessato deferito all’A.G. rimane senza fondamento ogni richiamo alla pericolosità sociale del medesimo.
Una volta verificato l’esito del penale, sul versante amministrativo bisogna poi controllare che l’amministrazione abbia veramente svolto gli approfondimenti istruttori, ovviamente nei casi in cui arriva ad emettere la revoca del porto d’armi e il divieto detenzione.
Se manca tale accertamento amministrativo, a questo punto bisogna presentare sia l’istanza di riesame in autotutela del divieto di detenzione armi, sia il ricorso giudiziale nel caso in cui il Ministero dovesse restare in silenzio sull’autotutela.
Insomma, in conclusione: non basta una denuncia fasulla di un parente per inquinare la buona condotta e l’affidabilità del congiunto.
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