Divieto di detenere armi munizioni e materiale esplosivo e revoca di ogni titolo di polizia in materia di armi, munizioni e materiali esplodenti. Cose da sapere.
Se per qualsiasi motivo sei all’interno del mondo delle armi, sai bene che il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, nel regolamentare il rilascio della licenza di porto d'armi, vuole salvaguardare la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Se vai a vedere, il senso del T.u.l.p.s. è tutto qui.
Il potere di rilasciare le licenze per porto d'armi è una deroga al divieto sancito dall'art. 699 del codice penale e dall'art. 4, primo comma, della legge n. 110 del 1975": "il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi".
Sono concetti ormai richiamati più volte.
Se leggi i miei post, li avrai certamente ricordati leggendo l’articolo di oggi.
In Italia la regola generale è quella del divieto di detenzione delle armi e l’autorizzazione di polizia la può rimuovere in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi, anche solo potenziali.
Insomma, l'autorizzazione al possesso e al porto delle armi non integra un diritto all’arma, ma costituisce il frutto di una valutazione discrezionale, nella quale confluiscono sia la mancanza di requisiti negativi sia la sussistenza di specifiche ragioni positive.
Di conseguenza la valutazione dell'Autorità di pubblica sicurezza persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l'abuso delle armi da parte di soggetti non pienamente affidabili.
Questi sono i criteri generali.
Le sentenze, però, hanno ripetuto che il giudizio prognostico del Prefetto deve essere effettuato sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti nella concreta fattispecie, al fine di verificare il potenziale pericolo rappresentato dalla possibilità di utilizzo delle armi possedute e deve essere messo in chiaro nella cornice di una congrua motivazione, che consenta eventualmente un domani davanti ad un giudice di verificare la sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie.
In pratica l’Amministrazione, pur esprimendo una valutazione discrezionale circa il requisito della non affidabilità del privato, non può mai prescindere da un’istruttoria ben fatta, che a sua volta va ben spiegata ed illustrata in motivazione, proprio per evidenziare le circostanze che farebbero ritenere il soggetto richiedente pericoloso o capace di abusi.
Fatte tutte queste considerazioni, a questo punto possiamo tirare le somme e dire quelle che sono le cose essenziali da sapere.
Il concetto da sapere è questo: non compromettono l'affidabilità della persona tutte quelle condotte che, per loro natura, per la loro occasionalità, per la loro distanza nel tempo o per altri giustificati motivi non incidono sull'affidabilità al rilascio del titolo di polizia: è sempre necessario che il provvedimento ostativo all’uso delle armi sia fondato su una valutazione del comportamento complessivo del soggetto interessato.
Facciamo un esempio: fatti di reato che non segnalano un pericolo di abuso delle armi o non esprimono un’indole violenta della persona, non possono essere posti a base di una valutazione negativa e portare ad un divieto di detenzione armi [1].
Pensiamo ai reati di falso o truffa, oppure ai reati fiscali, alla turbativa d’asta e così via.
Quindi, in conclusione: se hai ricevuto la notifica di un divieto detenzione armi (o qualsivoglia revoca del titolo di polizia) basato su ipotesi di reato che non hanno niente a che vedere con l’uso delle armi, soprattutto senza che il Prefetto spieghi come e perché questi reati dovrebbero essere problematici per l’affidabilità in ambito armi, ecco che potrai certamente presentare il tuo ricorso, avendo ottime possibilità di successo [1].
[1] Tar Napoli Sezione Quinta, sentenza n. 137/2021.
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