Il Consiglio di Stato, in data natalizia del 2020, ha ratificato la richiesta di assegnazione temporanea avanzata da un militare ai sensi dell'articolo 42 bis del decreto legislativo 151/01.
Quando l'amministrazione militare, motivata dalle generiche esigenze di servizio, respinge l'istanza di assegnazione temporanea del militare ai sensi dell'articolo 42 bis del decreto legislativo 151/01, è imperativo che il giudice intervenga, sbarri la strada alle ragioni dell'amministrazione e accolga le valide argomentazioni del dipendente.
L'articolo 42 bis, comma 1, del decreto legislativo 151/2001 dispone che il genitore di figli minori fino a tre anni dipendente di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere temporaneamente assegnato, su richiesta, per un periodo massimo di tre anni, ad una sede di servizio situata nella stessa provincia o regione in cui l'altro genitore svolge la propria attività lavorativa. Tale assegnazione è subordinata alla disponibilità di un posto vacante con corrispondente retribuzione e previo consenso delle amministrazioni coinvolte. Il dissenso, se espresso, deve essere motivato e limitato a circostanze eccezionali.
Il Consiglio di Stato, in una recente Ordinanza (n. 7434/2020 pubblicata dalla Quarta Sezione in data 24.12.2020), ha respinto un appello incidentale del Ministero e accolto le ragioni di un militare della Guardia di Finanza.
Il maresciallo, padre di una bambina, aveva presentato una richiesta di assegnazione temporanea per poter lavorare nella stessa città in cui la moglie risiede e lavora con la figlia. L'amministrazione ha respinto la richiesta, sostenendo una presunta carenza di personale e la necessità di presidiare un campo profughi a causa della criminalità organizzata attiva nella zona.
Il giudice di primo grado ha accolto la richiesta cautelare del militare, ritenendo il rifiuto immotivato. Nonostante le modifiche legislative introdotte, il giudice ha considerato che il militare non avesse mai prestato servizio di vigilanza nel campo profughi indicato. Ha quindi ordinato l'assegnazione provvisoria con un breve termine per l'adempimento da parte dell'amministrazione.
L'amministrazione ha proposto un appello cautelare contro questa decisione, ma il militare ha resistito, sottolineando la serietà della sua situazione familiare, compresa la recente ricovero della madre della bambina per contagio da coronavirus, essendo infermiera in un reparto a rischio.
L'appello cautelare è stato respinto dal Consiglio di Stato in quanto le esigenze di servizio, di fronte a una situazione familiare di necessità, sono state rappresentate in modo generico dall'amministrazione.
In conclusione, l'appello è stato respinto a favore del militare, che ha ottenuto anche il rimborso delle spese legali a carico del Ministero.
Altre informazioni?
Contatta lo Studio Pandolfi Mariani
3286090590
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.