Sabato, 29 Agosto 2020 08:08

Revoca patente di guida

Scritto da

La domanda

Gent. Avv. Pandolfi, ho chiesto alla Prefettura il rilascio di nulla osta per il conseguimento di un nuovo documento di guida, dopo quello revocato in seguito alla sottoposizione alla misura di prevenzione di pubblica sicurezza irrogata dal Tribunale di xxxss misure di Prevenzione. Detta istanza è stata avanzata allo scadere dei tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione di P.S. avvenuta il xxx123455. Ora: la Prefettura può negare il nulla osta per mancanza dei presupposti della riabilitazione richiamati dal comma 1 dell'art. 120 CdS?

 

 

 

La risposta.

La Prefettura in questo caso non può negare il nulla osta, se il termine dei tre anni è decorso in assenza della riabilitazione.

 

La norma che disciplina il caso è il comma 3 art. 120 del codice della strada, che subordina la concessione del nuovo titolo abilitante al solo decorso del termine di tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione o penale, senza alcun richiamo ai provvedimenti riabilitativi.

 

Bisogna infatti distinguere i casi del il rilascio della patente dalla revoca di essa.

 

Il comma 1 della norma citata si riferisce al primo rilascio del titolo e richiede che sia intervenuto il provvedimento riabilitativo, certamente per i soggetti che hanno subito una condanna ai sensi degli artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309 del 1990.

 

I casi della revoca e del nuovo rilascio sono, invece, disciplinati esclusivamente dai commi 2 e 3 dell'art. 120, in base ai quali, (comma 2) per effetto del decorso del termine di tre anni dalla data di applicazione della misura, l'Amministrazione non è più legittimata a procedere alla revoca della patente di guida e, analogamente, (comma 3) non può essere posto alla base del diniego di rilascio del nulla-osta di nuovo documento di guida il mero richiamo alla mancata intervenuta riabilitazione se la misura è cessata da tre anni.  

 

Bisogna poi aggiungere che la riabilitazione, ai sensi dell'art. 178 c.p., riguarda l'estinzione delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale, successive a un provvedimento di condanna penale e non ha alcuna attinenza alle misure di prevenzione, che invece possono prescindere da una condanna penale e comunque dai c.d. precedenti penali, svolgendo esse una funzione di prevenzione speciale dalla commissione di ulteriori crimini.

 

 

 

Altre informazioni?

Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi

3286090590

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 

Letto 1203 volte
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

 whatsapp  WhatsApp
 skype  Skype
linkedin Linkedin
   

 

Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

www.miaconsulenza.it

Informazioni e recapiti

  • Indirizzo
    Via Giacomo Matteotti, 147
  • Città
    Priverno (LT)
  • Provincia
    Latina
  • CAP
    04015
  • Nazione
    Italy
  • Telefono
    +39.0773487345
  • Mobile
    +39.3292767858

Lascia un commento

Ogni commento verrà pubblicato una volta approvato il contenuto.
Potrebbe quindi trascorrere qualche ora prima di essere visualizzato in questa pagina.