La domanda
Gent. Avv. Pandolfi, ho chiesto alla Prefettura il rilascio di nulla osta per il conseguimento di un nuovo documento di guida, dopo quello revocato in seguito alla sottoposizione alla misura di prevenzione di pubblica sicurezza irrogata dal Tribunale di xxxss misure di Prevenzione. Detta istanza è stata avanzata allo scadere dei tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione di P.S. avvenuta il xxx123455. Ora: la Prefettura può negare il nulla osta per mancanza dei presupposti della riabilitazione richiamati dal comma 1 dell'art. 120 CdS?
La risposta.
La Prefettura in questo caso non può negare il nulla osta, se il termine dei tre anni è decorso in assenza della riabilitazione.
La norma che disciplina il caso è il comma 3 art. 120 del codice della strada, che subordina la concessione del nuovo titolo abilitante al solo decorso del termine di tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione o penale, senza alcun richiamo ai provvedimenti riabilitativi.
Bisogna infatti distinguere i casi del il rilascio della patente dalla revoca di essa.
Il comma 1 della norma citata si riferisce al primo rilascio del titolo e richiede che sia intervenuto il provvedimento riabilitativo, certamente per i soggetti che hanno subito una condanna ai sensi degli artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309 del 1990.
I casi della revoca e del nuovo rilascio sono, invece, disciplinati esclusivamente dai commi 2 e 3 dell'art. 120, in base ai quali, (comma 2) per effetto del decorso del termine di tre anni dalla data di applicazione della misura, l'Amministrazione non è più legittimata a procedere alla revoca della patente di guida e, analogamente, (comma 3) non può essere posto alla base del diniego di rilascio del nulla-osta di nuovo documento di guida il mero richiamo alla mancata intervenuta riabilitazione se la misura è cessata da tre anni.
Bisogna poi aggiungere che la riabilitazione, ai sensi dell'art. 178 c.p., riguarda l'estinzione delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale, successive a un provvedimento di condanna penale e non ha alcuna attinenza alle misure di prevenzione, che invece possono prescindere da una condanna penale e comunque dai c.d. precedenti penali, svolgendo esse una funzione di prevenzione speciale dalla commissione di ulteriori crimini.
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