La domanda
Buongiorno vorrei chiedere informazioni: la Questura mi ha revocato la licenza di porto di fucile uso caccia. Ho la licenza da trent’anni senza avere avuto mai problemi. Questo a seguito di un intervento delle Forze di Polizia, su richiesta di mia moglie dopo un litigio in famiglia, nel corso del quale io, secondo quello che dice lei, avrei affermato che gliela facevo pagare se mi avesse fatto togliere le armi. La Questura si è convinta solo per questa frase. Mia moglie, però, dopo qualche settimana ha scritto una sua dichiarazione dicendo che la frase non era vera. A questo punto posso fare ricorso contro la revoca? Grazie.
La risposta
Si.
Lei può presentare il ricorso al Tar nei sessanta giorni utili decorrenti dalla notificazione del provvedimento amministrativo.
Può presentare il ricorso se è vero che l’Amministrazione non ha tenuto in alcuna considerazione il fatto che la signora ha rilasciato la seconda dichiarazione, in cui afferma che la frase riportata prima non è veritiera.
Lei quindi potrà impugnare la revoca nella misura in cui la motivazione del provvedimento non è sufficiente a dare conto delle ragioni per cui deve essere ritenuto soggetto pericoloso o, comunque, non affidabile all’uso delle armi.
Ciò tanto più se nella revoca dovesse mancare un’adeguata valutazione sia del singolo episodio che della sua personalità, tale da spiegare il giudizio prognostico sulla sua sopravvenuta inaffidabilità.
A tutto questo si deve aggiungere che lei è titolare della licenza da oltre trent’anni nel corso dei quali non risulta avere avuto mai problemi; pertanto anche questo elemento deve essere opportunamente soppesato dalla Questura.
In generale, spesso assistiamo a casi come quello descritto dal nostro lettore: è bene prendere atto che le valutazioni dell’amministrazione, anche se sono indubbiamente discrezionali, devono pur sempre mantenere quel connotato di ragionevolezza che rende immune il provvedimento da eventuali critiche.
In sostanza, sebbene siano atti di elevato contenuto discrezionale, il diniego di rinnovo o la revoca del porto d'armi devono contenere una valutazione sulla personalità dell'interessato, idonea a giustificare l'esigenza cautelare di prevenire abusi nell'uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità.
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