Martedì, 02 Novembre 2021 15:24

Preavviso di diniego divieto detenzione armi

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Art. 10 bis Legge 241/1990

 

 

 

La domanda

Buongiorno Avv. Pandolfi e grazie per tutte le informazioni che rilascia in materia di diritto amministrativo delle armi. La mia domanda è questa. Veniva decretato un divieto di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti. Il provvedimento veniva emesso a seguito del mio deferimento all'A.G. per il reato di cui all'art. 367 c.p. ed all'art. 20, comma 1, legge n. 110/1975. Era iscritto il procedimento penale concluso con la sentenza di patteggiamento, con la quale venivo condannato alla reclusione per mesi sei (pena sospesa). Successivamente il Tribunale dichiarava l'estinzione del reato. Con apposita istanza ho chiesto alla Prefettura il riesame della mia posizione e la revoca del divieto di detenzione armi, visto il tempo trascorso e l'intervenuta dichiarazione di estinzione del reato. L'istanza veniva sollecitata varie volte senza alcun riscontro. Solo parecchio tempo dopo mi veniva notificato il provvedimento definitivo con il quale la Prefettura decretava il respingimento dell'istanza di revoca del divieto; questo senza però notificarmi prima la comunicazione di motivi ostativi. Poteva farlo? Cioè poteva evitare la comunicazione dei motivi ostativi?

 

 

 

La risposta

No, non poteva farlo.

L'art. 10-bis della legge n. 241/1990 stabilisce che nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

 

Ora: se la Prefettura omette di dare tempestiva comunicazione della propria volontà di respingere l'istanza presentata, viola la norma e la esclude dalla partecipazione alla fase istruttoria del procedimento.

 

Insomma, la comunicazione di motivi ostativi andava fatta.

 

Un caso questo certamente da ricorso al Tar, visto che il divieto della Prefettura, così congegnato, risultava e risulta pienamente annullabile.

 

 

 

Altre informazioni?

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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