Licenza di porto d'armi. Diniego di porto di pistola per difesa personale. Quando il diniego non è legittimo.
La domanda
Buongiorno Avvocato: quando si può ritenere illegittimo il diniego del rinnovo di porto di pistola connesso all'attività lavorativa svolta dall'interessato?
La risposta
È illegittimo il diniego del rinnovo di porto di pistola connesso all'attività lavorativa svolta dall'interessato, per necessità costretto a maneggiare denaro contante, frutto delle attività imprenditoriali indicate (es. stazione di rifornimento di carburante con punto ristoro con servizio bar, punto vendita di accessori per auto, edicola e rivendita di tabacchi, valori bollati nonché ricevitoria Sisal) laddove l'autorità abbia mancato di valutare congruamente le circostanze addotte dalla parte istante, barricandosi dietro l'ampia discrezionalità del procedimento nonché dietro la prospettata agevole possibilità per l'imprenditore di ricorrere a rimedi alternativi, i quali consentano di evitare il trasporto di denaro e la sicura vigilanza sui luoghi ove sono site le varie attività.
Richiedere al titolare l'approntamento di sistemi di videosorveglianza ovvero di vigilanza armata nonché imporre all'istante di avvalersi di mezzi di pagamento automatici, i quali escludano il denaro contante, implicano un onere che va al di là dell'apprezzabile sacrificio [1].
È sufficiente solo rilevare il sensibile costo economico che i rimedi in ipotesi proposti dalla Prefettura comporterebbero, costo che esula dall'ordinario sforzo esigibile secondo buona fede, soprattutto in un'epoca, quale quella attuale, caratterizzata da nota recessione economica.
Senza contare il pregiudizio indiretto che subirebbe l'esercente, in termini di storno della clientela, la quale si potrebbe orientare verso altri esercizi i quali consentano il pagamento in contanti per i piccoli acquisti e per i piccoli rifornimenti.
[1] Il Tar Calabria sez. 1, con la sentenza n. 1074 del 02.11.2016 ha confermato la tesi sopra illustrata.
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