Sabato, 06 Luglio 2019 10:59

Danno da intervento chirurgico

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Cosa succede, dal punto di vista giuridico, in caso di contaminazione contratta nell'ambiente ospedaliero?

Come capire se c’è un collegamento fra l'evento chirurgico e il danno alla persona?

Come chiedere il risarcimento?

 

 

 

Parliamo della responsabilità medica, non senza premettere che la stragrande maggioranza delle strutture mediche italiane si trova in una situazione di elevato standard ed eccellenza sulle cure e terapie dei pazienti a seguito di una lesione.

Una restante parte delle strutture ospedaliere nazionali, invece, rimane ancorata ad una gestione un po' approssimativa della salubrità degli ambienti e, questo fatto, si trasforma in un pregiudizio per la salute delle persone.

Del resto, le cronache quotidiane che raccontano di malasanità sono sotto gli occhi di tutti e, va detto, si tratta di storie che si verificano anche con una certa frequenza.

C’è da chiedersi, dunque, cosa succede, dal punto di vista giuridico in caso di contaminazione contratta nell'ambiente ospedaliero, inoltre cosa fare per capire se c’è un collegamento fra l'evento chirurgico e il danno alla persona ed, infine, se esiste uno strumento per quantificare il danno.

 

 

Indice

La responsabilità della struttura ospedialiera

La consulenza tecnica del medico legale in generale

Lo scopo della c.t.u., consulenza tecnica d’ufficio

Come si quantifica il danno alla salute

 

 

La responsabilità della struttura ospedialiera

Con lo scopo di offrire qualche informazione utile per agire in risarcimento, iniziamo con il dire che la natura della responsabilità della struttura ospedaliera nei confronti del paziente che dica e dimostri di avere subìto un danno a seguito di un intervento chirurgico è contrattuale, o da contatto sociale, il cui termine prescrizionale è di dieci anni.

Quindi si ha a disposizione un ampio margine temporale per organizzare la domanda di risarcimento ed evitare la prescrizione.

Come prima cosa, raccogliere dunque tutta la documentazione sanitaria ed incaricare un avvocato, il quale andrà a raccordarsi immediatamente con un medico legale per la consulenza del caso.

 

 

La consulenza tecnica del medico legale in generale

Punto fondamentale per la gestione di questo tipo di danni è la costante presenza di un medico esperto in medicina legale e delle assicurazioni.

La figura del medico è decisiva e deve trovarsi, fin dall’inizio, al fianco della persona danneggiata e, ovviamente, del suo avvocato.

Un ruolo decisivo viene poi assunto dal medico legale quando è chiamato dal giudice per elaborare una sua perizia: la c.t.u.

Spesso, infatti, ci si trova nella situazione per cui la pratica non si risolve in sede di accordo bonario ed occorre passare ad un livello successivo, interessando la magistratura.

 

 

Lo scopo della c.t.u., consulenza tecnica d’ufficio

Nei casi di sospetta malasanità, il c.t.u. va a cercare l'assenza di elementi che consentano di ricondurre l'infezione al trauma riportato dall'attore (ad esempio nel sinistro stradale che lo ha condotto in ospedale), nonché il difetto di evidenze di una fonte di infezione endogena.

Per fare questo, può valorizzare i seguenti aspetti (qui elencati a puro titolo di esempio):

la circostanza che il paziente è un soggetto giovane, in buona salute, senza alcun focolaio di infezione evidente a carico della cute o delle mucose;

la collocazione della ferita, magari distante dal teatro operatorio;

l'assenza di riferimenti, nell'esame obiettivo sia all'ingresso sia alle dimissioni del paziente, ad una sovrainfezione delle aree di lesione;

il lasso di tempo trascorso tra l'incidente e l'intervento chirurgico.

In pratica, fatta tutta una serie di valutazioni, stabilisce che la più probabile causa dell'evento lesivo lamentato è una contaminazione contratta nell'ambiente ospedaliero e che, quindi, ricorre il nesso fra l'evento chirurgico e il danno inteso come peggioramento delle condizioni di salute del paziente (il quale, si ripete, può giungere in ospedale per i motivi più diversi, non ultimo quello relativo ad un incidente del traffico).   

 

 

Come si quantifica il danno alla salute

Dopo tutti gli accertamenti preliminari che abbiamo detto, non è affatto semplice quantificare in termini monetari un danno alla persona.

Esistono, a questo proposito, le tabelle, oltre ad una serie di norme codicistiche; si tratta di strumenti convenzionali che cercano di dare un aiuto in tal senso, offrendo dei punti di riferimento numerico/economici.

 

 

Per assistenza in MALASANITA’

Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi

3286090590

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

www.miaconsulenza.it

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