Sabato, 27 Marzo 2021 09:37

Rilascio o rinnovo della licenza di porto d'armi

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Istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia. Rigetto. Ragioni ostative al rilascio del provvedimento con riferimento a un precedente penale. Errore del Ministero dell’Interno / Questura.

 

 

 

5 principi regolatori

Istruttoria amministrativa

Errori nell’istruttoria

Un caso pratico

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5 principi regolatori

In premessa, la Legge italiana in questo momento storico afferma i seguenti principi:

 

a) il porto e la facoltà di detenere armi, munizioni ed esplosivi non corrispondono a un diritto della persona, ma ad un interesse che viene ritenuto cedevole a fronte del ragionevole sospetto o pericolo dell'abuso;

 

b) in questa materia, il potere di controllo esercitato dall'autorità di pubblica sicurezza si collega all'esercizio di compiti di prevenzione delle condizioni di sicurezza e di ordine pubblico, ben potendo quindi essere esercitato in senso negativo in presenza di una condotta che possa incidere, anche su un piano solo sintomatico, sul grado di affidabilità di chi è interessato al rilascio o alla permanenza della relativa licenza;

 

c) la Legge affida all'autorità di pubblica sicurezza il compito di valutare con il massimo rigore le eccezioni al divieto di circolare armati e, dunque, qualsiasi circostanza che consigli l'adozione del provvedimento di rigetto della domanda di porto d'armi, onde prevenire la commissione di reati e, in genere, di fatti lesivi della pubblica sicurezza;

 

d) il titolare della licenza di porto di fucile, deve essere persona assolutamente esente da mende o da indizi negativi;  

 

e) l'interesse pubblico alla sicurezza dei cittadini va, nel dubbio, considerato prevalente rispetto al contrapposto interesse ludico - sportivo di cui è titolare colui che richiede la licenza di porto d'armi.

 

Queste, in materia di diritto amministrativo delle armi, le coordinate giuridiche di fondo che pervadono il sistema.

 

Pur essendo questi i principi basilari, va poi però subito detto che ogni caso è un caso a sé e non ne esiste uno uguale all’altro: al limite possono esistere casi somiglianti, ma mai esattamente sovrapponibili.

 

 

 

Istruttoria amministrativa

Questo vuol dire che il Ministero dell’Interno, quando viene chiamato a valutare l’istanza presentata dal cittadino, deve svolgere un’istruttoria amministrativa approfondita, soprattutto attualizzarla con i dati ed elementi di cui dispone in quel preciso momento, senza ancorarsi a fatti passati che non hanno alcun rilievo oggi per l’affidabilità.

 

Ad esempio,

 

1) una persona che abbia commesso un reato decenni e decenni fa,

 

2) dopo abbia comunque costantemente avuto i suoi rinnovi della licenza,

 

3) mentre in occasione dell’ultima istanza, per un ulteriore rinnovo, abbia avuto il rigetto motivato dal remoto precedente penale:

 

4) ecco in casi come questo ci troviamo senz’altro di fronte ad un errore della Questura, errore che va corretto mediante un ricorso al Tar.  

 

 

 

Errori nell’istruttoria

L’errore risiede nel fatto che l’amministrazione ha mostrato un’incoerente metodo di valutazione dello storico di questa persona.

 

Per capire, in concreto, in che cosa può consistere un errore di questo tipo, prendiamo spunto da una sentenza amministrativa, in modo da vedere nel concreto cosa accade quando i giudici devono esaminare i ricorsi in questa materia e su questo specifico argomento.

 

 

 

Un caso pratico

Il Tar per la Sardegna ha affrontato la questione risolvendola con la sentenza n. 192/2021 pubblicata il 19.03.2021.

 

I giudici hanno stabilito, in un caso come quello descritto sopra, quanto segue.

 

L’art. 43 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 così dispone:

 

“Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi:

 

a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

 

b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;

 

c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.

 

La licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi”.

 

Come noto, la Corte Costituzionale, con sentenza 16 dicembre 1993, n. 440, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’ultimo comma della disposizione sopra riportata nella parte in cui essa pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta.

 

In punto di fatto va precisato che l’interessato, nella vicenda di cui parliamo:

 

a) è stato condannato oltre cinquant’anni fa a quattro mesi di reclusione, per aver commesso il reato di resistenza a pubblico ufficiale senza l’uso delle armi;

 

b) ha ottenuto la riabilitazione;

 

c) dopo aver ottenuto la riabilitazione ha chiesto e ottenuto il rilascio del porto di fucile ad uso caccia;

 

d) per oltre quarant’anni ha ottenuto dalla stessa Questura il rinnovo del porto di fucile.

 

Un precedente della stessa Sezione (T.a.r. Sardegna, Sez. I, 24 ottobre 2016, n. 781) dice:

a giudizio del Collegio il provvedimento di riabilitazione, in uno con quello di amnistia, non sono in assoluto privi di incidenza sul regime giuridico dei reati ostativi al rilascio (e rinnovo) del porto d’arma: appare, infatti, preferibile l’orientamento giurisprudenziale, tuttora esistente, di segno opposto a quello richiamato in seno al provvedimento impugnato: si veda Consiglio di Stato, Sez. III, 4 marzo 2015, n. 1072, e T.A.R. Firenze, Sez. II, 17 giugno 2016, nonché -su temi diversi ma logicamente collegati con quello ora in esame, come la rilevanza delle condanne a pene pecuniarie sostitutive e per fatti di lieve entità- Tar Trento, 29 settembre 2016, n. 341, Consiglio di Stato, Sez. III, 3 maggio 2016, nn. 1696 e n. 1698, 18 maggio 2016, n. 2019, 31 maggio 2016, n. 2312.

 

del resto l’opposto indirizzo giurisprudenziale -nell’assegnare a tali precedenti penali effetti, sempre e comunque, automaticamente ostativi- può condurre a risultati sostanzialmente paradossali in relazione a fattispecie concrete come quella ora all’esame del Collegio, ove il precedente ostativo a carico del ricorrente, risalente al lontano 1986, si riferisce a un reato (furto di energia elettrica) commesso, a quanto pare, in situazione di disagio economico e, soprattutto, è stato seguito, nell’ordine: da un provvedimento di amnistia in sede di esecuzione della pena; da un provvedimento di riabilitazione cui nel tempo non hanno fatto seguito altre condotte criminose, essendo state archiviate le successive indagini (per un reato in materia di gestione dei rifiuti) cui si fa riferimento nell’atto impugnato; da costanti rinnovi della licenza di porto d’arma per circa trent’anni;

 

ciò, peraltro, significa -non già “totale irrilevanza” dei precedenti penali oggetto di successivi provvedimenti clemenziali, bensì- l’esistenza di un margine, ancorché ristretto, di valutazione discrezionale dell’Autorità di P.S., in ordine alla concreta e attuale affidabilità dell’interessato, almeno nei “casi estremi”, come quello in esame, in cui il reato potenzialmente ostativo sia molto risalente nel tempo, obiettivamente non molto grave e seguito da un lungo periodo di “buona condotta” e costanti rinnovi del porto d’arma; in questi casi, pertanto, l’Amministrazione resta tenuta a valutare l’attuale affidabilità in concreto del richiedente e, di conseguenza, a motivare specificamente la propria decisione sulla richiesta di rinnovo.

 

Per quanto premesso il ricorso va accolto, con il conseguente annullamento dell’atto impugnato affinché l’Amministrazione possa riesaminare la richiesta di rinnovo nei termini sopra descritti”.

 

Ebbene, in sostanza, il Tar ritiene condivisibile il richiamo al principio di ragionevolezza.

 

Proprio in casi come quello esaminato deve essere privilegiata un’interpretazione della legge conforme ai principi costituzionali.

 

In conclusione l’Amministrazione, nel compiere la propria complessiva valutazione in ordine all’affidabilità nel possesso di armi, non può non tener conto di tutta la serie di elementi che denotano favorevolmente la personalità dell’interessato.

 

 

 

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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