Giovedì, 31 Agosto 2017 12:08

Vacanza rovinata risarcimento danni

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Come muoversi per il risarcimento

A nessuno piace tornare da una vacanza perché è stata rovinata da qualche spiacevole disguido, episodio, disservizio, ritardo aereo o altro.

Dopo l'arrabbiatura e a mente fredda, chiedere quindi un risarcimento diventa il primo pensiero in queste situazioni: non prima però di aver ben compreso "come" chiederlo e i "principi" che regolano la domanda risarcitoria in queste particolari circostanze.

Quale miglior metodo se non quello di ricavare alcuni di questi principi prendendo spunto dalle più note massime giurisprudenziali?

Vediamo allora "come fare per".

 

 

1) LE PICCOLE LESIONI SI TOLLERANO.  Per poter chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, bisogna in prima battuta appurare il livello di gravità della lesione e del pregiudizio subito (Cass. sez. III sentenza n. 14662 del 14 luglio 2015): in pratica il giudice compie niente altro che un'operazione di bilanciamento ed assegna una certa importanza solo a violazioni di un certo spessore. Tradotto equivale a dire che non tutti i danni saranno meritevoli di risarcimento, ma solo quelli di una certa consistenza.

 

2) LA PROVA DEL DANNO. Il disagio che proviene dalla mancata realizzazione della vacanza (appunto rovinata) può essere provato dal cliente danneggiato dimostrando l'inadempimento del contratto di pacchetto turistico (Cass. sez. III sentenza n. 7256 dell'11 maggio 2012).

 

3) BAGAGLIO CONSEGNATO IN RITARDO. Nel caso in cui il vettore aereo si renda responsabile del ritardo nella consegna al passeggero del proprio bagaglio, la limitazione di responsabilità del vettore entro i limiti fissati per legge e convenzione si applica a tutte le voci di danno, patrimoniale e non (Cass. sez. III sentenza n. 14667 del 14 luglio 2015).

 

4) IL DANNO VA SEMPRE PROVATO. Chi compra un biglietto aereo e poi chiede in causa la condanna dell'agente di viaggi al risarcimento del danno da vacanza rovinata, ha l'onere di dimostrare quali siano gli elementi di fatto dai quali si possa ricavare tanto l'esistenza quanto l'entità del pregiudizio (Cass. sez. III sentenza n. 12143 del 14 giugno 2016).

 

 

Vedi anche: Quali atti può fare l'avvocato

 

 

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Letto 3283 volte Ultima modifica il Domenica, 05 Novembre 2017 18:34
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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