Oppressi dal recupero crediti e disdetta linea telefonica inevasa?
A volte, per svariati motivi, si chiede all’operatore telefonico la disdetta della linea telefonica.
Richiesta che però molte volte rimane inevasa e incominciano a piovere le telefonate delle società di “recupero crediti”.
Cosa fare per tutelarsi e far valere i propri diritti?
Appare, innanzitutto, doveroso fare un raffronto tra le discipline che regolano la stipula dei contratti telefonici, il Decreto Bersani per le liberalizzazioni del 2006 prima e l’appena entrato in vigore Ddl concorrenza del 29.08.2017.
Quali le principali differenze?
Prima del 29 agosto 2017 i contratti per l’attivazione di una linea telefonica o del passaggio ad altro operatore erano effettuati tramite operatore o un Centro operativo della Compagnia telefonica.
I contratti contenevano delle clausole con la specifica somma da versare all’operatore per la chiusura del contratto -sulla base delle linee guida dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni-, la relativa dismissione o cessione dell’utenza a seguito del recesso.
A volte, però, l’utente si ritrovava a pagare anche spese e costi aggiuntivi per i prodotti offerti dalle compagnie telefoniche, quali ad esempio l’apparecchio telefonico o il modem, o altri oneri.
Il mancato versamento di tali somme e/o il mancato pagamento di una o più bollette facevano sì che il contratto non era effettivamente chiuso, in modo tale che la Compagnia telefonica dava il via al recupero crediti.
Secondo la previgente normativa la Compagnia telefonica doveva, entro trenta giorni dal ricevimento della lettera A/R raccomandata contenente la richiesta di disdetta della linea, disdire la linea e darne comunicazione all’utente o motivare la mancata disattivazione.
Tale prassi, però, non era sempre rispettata, anzi l’utente continuava a ricevere, dopo mesi dall’invio della chiesta disdetta, le bollette telefoniche senza usufruire del servizio e inoltre era vessato dal recupero crediti per le bollette non pagate.
L’utente, ormai esasperato, era portato a tutelarsi tramite l’invio di una lettera di messa in mora o direttamente di una diffida ad adempiere alla compagnia telefonica, sempre tramite lettera A/R raccomandata.
La diffida
Nella diffida era dato un termine, solitamente di quindici giorni, per adempiere. Purtroppo, alcune Compagnie telefoniche anche dopo la ricezione della diffida continuavano con l’invio delle bollette e l’oppressione del recupero crediti.
Che cosa fare
A questo punto non rimaneva altro da fare che rivolgersi all’Autorità per le Garanzie nella Comunicazione (A.G.Com.): per la Regione Sicilia l’organo preposto è il Corecom.
Dinanzi a queste Autorità si esperisce il tentativo di conciliazione, che è obbligatorio, prima di ricorrere alla giustizia ordinaria.
Che cos'è il tentativo di conciliazione?
È la procedura per risolvere le controversie tra utenti e operatori telefonici derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio oggetto del contratto e dei diritti degli utenti finali stabiliti dalle norme, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi.
La procedura è completamente gratuita e il termine per la conclusione di detta procedura, come previsto dall’art. 3, comma 3 della Delibera 173/07/CONS e s.m.i., è di trenta giorni dalla presentazione della domanda.
Qualora l’istante non sia stato convocato entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, può presentare ricorso giurisdizionale all’autorità competente (Giudice di pace o Tribunale ordinario), considerando conclusa la procedura di conciliazione.
In tal caso, l’istante dovrà comunicare tale decisione all’A.G.Com. o al Corecom (via fax o e-mail) che prenderà atto della volontà di abbandonare la procedura conciliativa e procederà alla chiusura della pratica.
Mentre quando è fissata l’udienza il procedimento si conclude con la sottoscrizione del verbale che riporta l’esito del tentativo di conciliazione. Il verbale redatto in sede di udienza ove si raggiunga un accordo, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art.2 comma 24, lettera b, della legge n.481 del 1995.
Nel provvedimento che definisce la controversia, andranno riportati anche i rimborsi che l’operatore deve all’utente, eventuali somme non dovute e/o la corresponsione di un indennizzo nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, dalle disposizioni normative o da delibere dell’A.G.Com..
Resta, in ogni caso, salva la possibilità per le parti di far valere in sede giurisdizionale il maggior danno.
Le novità
Le novità in vigore dal 29.08.2017 introdotte con il Ddl Concorrenza sembrano aver abbandonato l’iter burocratico precedente e aver ristretto l’ambito discrezionale degli operatori telefonici.
Infatti, potremo attivare e disdire i contratti con gli operatori telefonici anche in via telematica e i costi di disdetta saranno sempre chiari e trasparenti, l’unica pecca è l’introduzione delle “penali”.
Qualora chiedessimo la revoca del contratto prima della scadenza, che può arrivare sino a 24 mesi, potremmo incorrere nel pagamento di una penale.
L’eventuale penale deve essere equa e proporzionata al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta. L’articolo 16 Ddl concorrenza entrato in vigore il 29.08.2017, al comma 3-bis prevede che: “… Le modalità utilizzabili dal soggetto contraente che intenda recedere da un contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonché in caso di cambio di gestore, devono essere semplici e d’immediata attivazione, nonché devono seguire le medesime forme utilizzabili al momento dell’attivazione o adesione al contratto …”. Altresì, i costi di disdetta dovranno essere comunicati all’utente in fase di sottoscrizione del contratto così come tutti i costi dell’offerta, questo principio è sancito anche nel nuovo Codice del Consumo in vigore dallo scorso giugno. La nuova disciplina prevede che gli operatori telefonici comunichino all’A.G.Com. le loro offerte spiegando ogni singola voce del contratto e la rispettiva giustificazione economica.
La procedura telematica
Un’altra novità, introdotta dal Ddl concorrenza, è la cd procedura telematica per l’attivazione e la disdetta della linea telefonica. L’idea sembra quella di semplificare tutte le pratiche.
Come suddetto la disdetta della linea richiedeva una lettera raccomandata A/R., oggi si potrà disdire anche telematicamente.
Riscontriamo questa innovazione all’art.17 del Ddl in esame, in esso si legge che: “… Al fine di semplificare le procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste misure per l’identificazione in via indiretta del cliente, anche utilizzando il sistema pubblico dell’identità digitale di cui all’art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, codice dell’amministrazione digitale, in modo da consentire che la richiesta di migrazione e tutte le operazioni a essa connesse possano essere svolte per via telematica …”.
Quindi, anche se non espressamente sancito da detta norma, dobbiamo presumere che la disdetta della linea telefonica si potrà effettuare per via telematica.
L’A.G.Com., in correlazione a tale disposizione normativa, ha inviato una delibera a tutti gli operatori telefonici contenente una richiesta di equiparazione della disdetta dei contratti via e-mail alla disdetta via P.e.c. (posta elettronica certificata, in altre parole è la raccomandata elettronica o telematica).
Questo, secondo la scrivente, porterà a un lungo dibattito sulla prova dell’avvenuta ricezione della e-mail.
Conclusioni
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si può concludere con la prospettazione di una semplificazione di un iter burocratico complesso per la disdetta della linea telefonica, poiché il Ddl concorrenza è appena entrato in vigore e non possiamo fare dei pronostici.
L’unica certezza è di auspicare che quanto contenuto nella nuova normativa venga applicato.
In mancanza dell’osservazione di detta normativa da parte degli operatori telefonici non rimarrà altra soluzione all’utente, per vedere tutelati i propri diritti, che rivolgersi all’A.G.Com., e qualora non si riesca a conciliare adire l’Autorità giudiziaria.
Per altre informazioni su questo argomento?
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