Venerdì, 16 Marzo 2018 14:02

Illegittima segnalazione Centrale Rischi: cosa fare?

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ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE IN CENTRALE RISCHI

COSA POSSIAMO FARE?

POSSIAMO ESSERE RISARCITI?

Nelle tipologie di contenzioso tra le banche e/o finanziarie e i propri clienti/consumatori, favorito forse dalla grave crisi economica del 2008, quello che attualmente sta vivendo un significativo incremento riguarda l’illegittima segnalazione nei sistemi di valutazione creditizia, e il conseguente possibile risarcimento dei danni.

Sappiamo che soprattutto per gli imprenditori, ma anche per il consumatore in genere, è importante che il proprio nome o quello dell’impresa non venga segnalato come cattivo pagatore, in una delle tante banche dati che devono valutare il merito creditizio degli utenti.

Infatti la segnalazione negativa nelle banche dati causa la sostanziale impossibilità di accedere ad altri finanziamenti, ma in particolare per gli imprenditori potrebbe indurre gli altri istituti bancari a revocare gli affidamenti già concessi oppure ad impedire l’apertura di nuovi conti correnti.

Le segnalazioni nei sistemi di informazione creditizia sono subordinate ad una serie di presupposti e requisiti che tuttavia le banche e/o le finanziarie molto spesso non tengono in considerazione.

 

 

COS’E’ LA CENTRALE RISCHI DELLA BANCA D’ITALIA? 

La Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia è un sistema informativo attraverso il quale viene monitorato l’indebitamento della clientela verso le banche e le finanziarie.

Le finanziarie infatti mensilmente comunicano alla Banca d’Italia il totale dei crediti nei confronti dei propri clienti, limitatamente a quelli pari o superiori ad € 30.000,00, oltre ai crediti in sofferenza per qualunque importo, a patto che riguardino finanziamenti concessi per somme pari o superiori a € 30.000,00.

La Banca d’Italia non fa altro che fornire alle finanziarie queste informazioni.

La Centrale Rischi quindi ha lo scopo di informare tutto il sistema bancario che un certo soggetto risulta moroso nel pagamento di un finanziamento di almeno € 30.000,00, oppure nonostante i pagamenti risultino regolari, che lo stesso cliente sia gravato da un’esposizione debitoria importante, sempre almeno € 30.000,00.

I dati della Centrale Rischi sono accessibili al soggetto interessato, alle finanziarie, agli organi giudiziari e di polizia giudiziaria, solo per ragioni di giustizia, nonché alle istituzioni, autorità, amministrazioni o enti pubblici nei soli casi previsti dalla legge.

 

 

PER QUANTO TEMPO SARO’ SEGNALATO?

Affinché un soggetto risulti “pulito” occorrerà aspettare 3 anni dalla data dell’eventuale e tardivo pagamento integrale del debito, ovvero 3 anni dal pagamento parziale che faccia diminuire il debito sotto la soglia dei € 30.000,00.

In quest’ultimo caso le finanziarie non segnaleranno più il soggetto, visto che il credito è sceso al di sotto dei € 30.000,00, tuttavia alcune segnalazioni pregresse saranno ancora visibili per i successivi 36 mesi.

 

 

CASI DI ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE IN CENTRALE RISCHI.

 La segnalazione in Centrale Rischi sarà illegittima nei seguenti 3 casi:

  • Mancata ricezione del preavviso, stabilito dall’art.4 comma 7 del Codice di Deontologia e dall’art. 125 comma 3 del Testo Unico Bancario.

In questo caso gli intermediari, ovvero banche e finanziarie, devono inviare il preavviso al cliente persona fisica almeno 15 giorni prima di procedere alla segnalazione, ed essere in grado di dimostrare l’invio della comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Lo scopo di tale preavviso è quello ovviamente, di permettere al debitore di agire prima che venga segnalato come cattivo pagatore.

  • Valutazione errata degli intermediari riguardo lo stato finanziario-patrimoniale del soggetto segnalato “a sofferenza”.

Altro caso di segnalazione illegittima, molto frequente nella pratica, è quando l’intermediario valuti non correttamente la situazione finanziaria del soggetto segnalato.

Infatti prima di segnalare un soggetto nel registro dei crediti a sofferenza nelle banche dati creditizie, l’intermediario deve procedere ad un’attenta analisi, valutando complessivamente la situazione finanziaria, non potendo determinarsi a seguito dell’inadempimento relativo ad un solo rapporto o in conseguenza di un ritardo di modesta entità nel pagamento del debito.

  • Segnalazione inizialmente legittima, ma che a seguito di accordo bonario successivo tra il cliente e l’intermediario, non sia stata aggiornata dall’istituto di credito.

In tale caso il cliente avrà diritto ad ottenere la rettifica/ cancellazione della segnalazione dalla data della stipula del piano di rientro oltre che all’eventuale risarcimento del danno dovuto al tardivo adempimento della banca.

Infine analogamente sarà considerata illegittima la segnalazione per un credito che verrà poi accertato giudizialmente, essere di importo inferiore rispetto a quello preteso dall’intermediario.

Anche in tal caso l’intermediario sarà obbligato ad aggiornare la banca dati dove è avvenuta la segnalazione illegittima indicando correttamente l’importo del proprio credito.

 

 

COME AGIRE PER ACCERTARE LA SEGNALAZIONE ILLEGITTIMA?

POSSO FARE CAUSA?

Il soggetto che intende voler accertare l’illegittimità di una segnalazione in una banca dati oppure richiedere un risarcimento danni ha due strade a disposizione:

  • Ricorrere all’Arbitro Bancario e Finanziario, che ha il vantaggio di tempi relativamente contenuti e a costi irrisori, ma le cui decisioni non sono vincolanti e non è possibile richiedere consulenze tecniche d’ufficio, che sono importanti e decisive soprattutto quando dobbiamo quantificare i danni subiti;
  • Iniziare un giudizio civile che comporta tempi più lunghi, costi più elevati, le cui sentenze tuttavia sono vincolanti, con istruttoria più completa; in questo caso sarà comunque possibile prima di incardinare un giudizio ordinario, attivare un procedimento d’urgenza ex art.700 c.p.c. al fine di ottenere in tempi più rapidi la cancellazione del suo nominativo dalle banche dati dei sistemi creditizi.

 

 

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Letto 4166 volte Ultima modifica il Venerdì, 16 Marzo 2018 14:11
Francesco Nepi

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Collaborazione con Generali Assicurazioni, Baierische Vita S.p.A., De Agostini. 

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Collaborazione con società di recupero crediti come responsabile area legale per 3 anni.

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Contenzioso civile, bancario, usura e anatocismo, assicurativo, finanziario, ricorsi ex Legge n.3/2012 Sovraindebitamento, Equitalia, esecuzioni mobiliari e immobiliari, recupero crediti, diritto del lavoro, diritto delle armi e militare.

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