Lunedì, 19 Marzo 2018 08:50

Cessione del quinto estinta anticipatamente? Il consumatore ha diritto ad un rimborso

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Chi stipula un contratto di finanziamento e lo estingue anticipatamente ha diritto ad un rimborso.

Chi ha erogato il credito, una finanziaria o una banca generalmente, non informa il consumatore del diritto al rimborso, il quale si trova a pagare più di quanto effettivamente dovrebbe.

Il consumatore che estingue anticipatamente un contratto di cessione del quinto ha diritto al rimborso da parte dell’intermediario finanziario, dell’importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie, nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione del contratto di finanziamento.  

Il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia stabilisce che il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo complessivo del credito nel caso di esercizio della facoltà di adempimento anticipato, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.

Le finanziarie infatti quando viene estinto anticipatamente un finanziamento, si limitano a rimborsare la quota capitale già corrisposta e gli interessi non maturati, non restituendo altri e diversi oneri già pagati dal consumatore, al momento della sottoscrizione del finanziamento.

 

 

Cosa serve per richiedere il rimborso per estinzione anticipata?

Per richiedere il rimborso serve la copia del contratto di finanziamento originario e la copia del conteggio estintivo, che la finanziaria rilascia al momento dell’estinzione.

Per iniziare la procedura di rimborso è sufficiente questa documentazione.

Nel caso in cui il consumatore non sia in possesso della copia del contratto e del conteggio estintivo,  è possibile comunque richiederli alla finanziaria/banca.

 

 

Fino a quando il consumatore può richiedere il rimborso?

Si può richiedere il rimborso per i contratti di finanziamento estinti anticipatamente, entro il termine di 10 anni dalla data di estinzione.

 

 

Quali somme sono rimborsabili?

Sono rimborsabili le somme relative alle commissioni bancarie, accessorie ed assicurative, versate e non godute.

Più in particolare sono rimborsabili i costi legati al decorso del finanziamento e maturati nel tempo, i cosiddetti costi recurring, mentre i costi corrisposti al momento della stipula del contratto, detti up front, ad esempio le spese d’istruttoria o di stipula del contratto, non sono oggetto di rimborso.

Le somme a titolo di rimborso che spettano al consumatore, vengono determinate attraverso un criterio proporzionale che tiene conto della durata effettiva del contratto.

 

 

Come si chiede il rimborso in concreto?

Viene inviato un reclamo alla finanziaria/banca, a mezzo lettera raccomandata o posta certificata, con il quale si chiede il rimborso degli oneri a seguito di estinzione anticipata del contratto di finanziamento.

L’assistenza del professionista è necessaria ed opportuna, sia perché il reclamo deve essere  inviato solo se sono presenti i presupposti già richiamati, ma soprattutto perché solo così il consumatore è certo che la somma che è stata chiesta ed ottenuta a titolo di rimborso, corrisponda a quanto effettivamente e legittimamente il consumatore aveva diritto di ottenere.

Mi spiego meglio: inviare un reclamo generico, nel quale ci si limita a chiedere una somma a titolo di rimborso, senza averla verificata e  conteggiata precedentemente, può portare il consumatore ad accettare la prima somma che la finanziaria propone, rinunciando in tal modo ad ottenere importi più alti.

La finanziaria ha 30 giorni di tempo per rispondere al reclamo.

Qualora il consumatore non sia soddisfatto della risposta della finanziaria può rivolgersi all’Arbitro Bancario e Finanziario, che è un sistema di risoluzione alternativo delle controversie in materia bancaria e finanziaria che possono sorgere tra consumatore e intermediario finanziario.

 

 

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Letto 3032 volte Ultima modifica il Giovedì, 22 Marzo 2018 07:47
Francesco Nepi

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Collaborazione con Generali Assicurazioni, Baierische Vita S.p.A., De Agostini. 

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Contenzioso civile, bancario, usura e anatocismo, assicurativo, finanziario, ricorsi ex Legge n.3/2012 Sovraindebitamento, Equitalia, esecuzioni mobiliari e immobiliari, recupero crediti, diritto del lavoro, diritto delle armi e militare.

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