Giovedì, 07 Settembre 2017 08:46

Armi: come fare ricorso con accuse penali (infondate) e divieto di detenzione

Scritto da
 

 

Pensiamo al caso in cui, da una parte il Prefetto fa divieto di detenere a qualunque titolo, armi munizioni e materie esplodenti e, dall’altra parte, l’interessato stia pensando di proporre un ricorso in quanto non concorda con le motivazioni amministrative (perché, ad esempio, è stato assolto per uno dei suoi reati prima dell’emissione del divieto di detenzione).

Ricorsi di questo tipo sono abbastanza impegnativi ma, in presenza di alcuni elementi che metteremo in evidenza in questo articolo, possono volgere verso un verdetto favorevole e portare all’annullamento dell’atto che si impugna. 

 

Le cose da sapere prima di valutare il ricorso

Di base, ogni ricorso è un caso a se: perlomeno questo insegna la casistica.

Una situazione del tipo descritto nel titolo impone però alcune riflessioni generali, da fare tenendo presente qualche principio adottato dai giudici.

  • In generale, in presenza di vicende penali, lo sappiamo (a prescindere dell’esito di queste) l’Autorità di Pubblica Sicurezza può intervenire pesantemente in materia di armi.
  • Per fare un esempio ispirato ad una recente sentenza favorevole al ricorrente (Tar Reggio Calabria sezione 1, n. 552 del 12.06.2017) l'autorizzazione alla detenzione ed al porto d'armi si basano sul fatto che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali, di quelle a tutela dell'ordine pubblico e delle regole di civile convivenza (Cons. Stato, sez. III, 11 marzo 2015 n. 1270).
  • Inoltre, la valutazione che compie l'Autorità di Pubblica Sicurezza in materia è discrezionale e persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l'abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili.
  • Poi, il giudizio di "non affidabilità" è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni non correlate a "buona condotta" (Cons. Stato, sez. III, 27 aprile 2015 n. 2158 e 14 ottobre 2014 n. 5398).
  • Il nostro attuale Ordinamento è’ ispirato a regole che limitano la diffusione e il possesso dei mezzi di offesa.
  • Ciò significa che, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, ha carattere prevalente, nella scelta selettiva dell'Amministrazione, quello di rilievo pubblico, riguardante la sicurezza e all'incolumità delle persone, rispetto a quello del privato, tanto più nei casi di impiego dell'arma per attività di diporto o sportiva.

 

 

 

Cosa va messo in risalto nel ricorso al Tar

Criticando l'apprezzamento discrezionale dell'Autorità:

1) la circostanza che il procedimento penale avviato a carico del ricorrente per violazione delle normativa sulle armi si è concluso con sentenza assolutoria (perché il fatto non sussiste).

2) il fatto che decenni (non oggi) prima dell'adozione del provvedimento gravato, l’interessato è stato segnalato all'A.G. per truffa ed altro (pertanto si tratta di un fatto che oggi non ha alcun significato).

3) In particolare, se è vero che l'esito delle vicende penali non rileva per forza ai fini dell'adozione delle determinazioni rimesse alla pubblica Autorità in materia di armi, nella situazione concreta la pronunzia assolutoria è intervenuta mesi prima dell'adozione del provvedimento.

4) Pertanto, vista questa situazione, l'Autorità avrebbe dovuto valutare meglio la condotta tenuta dal ricorrente.

 

E' questo un corredo che (come si è verificato nella sentenza 552/17 del Tar Reggio Calabria) può portare all'annullamento dell'atto.

 

 

vedi anche

come evitare revoca licenza armi

 

 

Altre informazioni su questo argomento?

Contatta la Redazione, oppure l’avv. Francesco Pandolfi

3286090590

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Letto 4198 volte Ultima modifica il Domenica, 05 Novembre 2017 18:21
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

 whatsapp  WhatsApp
 skype  Skype
linkedin Linkedin
   

 

Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

www.miaconsulenza.it

Informazioni e recapiti

  • Indirizzo
    Via Giacomo Matteotti, 147
  • Città
    Priverno (LT)
  • Provincia
    Latina
  • CAP
    04015
  • Nazione
    Italy
  • Telefono
    +39.0773487345
  • Mobile
    +39.3292767858

Lascia un commento

Ogni commento verrà pubblicato una volta approvato il contenuto.
Potrebbe quindi trascorrere qualche ora prima di essere visualizzato in questa pagina.