La questura non può revocare in automatico un porto d’armi, oppure rifiutarsi di rinnovarlo, quando c’è stato un rilascio o un rinnovo successivo a una condanna per uno dei motivi ostativi indicati nell’art. 43 t.u.l.p.s., dopo che sia intervenuta la riabilitazione.
Quali sono i requisiti morali richiesti per il rilascio delle autorizzazioni in materia di armi?
Circolare Min. Int. 12.09.2018
La Circolare del Ministero dell’Interno datata 12.09.2018, prot. 557/PAS/U/012678/10900(27)9, offre lo spunto per esaminare la disciplina di settore così come rivista dal D. Lgs. n. 104/2018.
Il D. Lgs. in questione interviene sui requisiti soggettivi richiesti per il rilascio dei permessi di porto d’arma e delle altre autorizzazioni in materia.
Art. 43 T.u.l.p.s.
In pratica, la modifica apportata all’art. 43 t.u.l.p.s. è questa: le condanne per i reati indicati al primo comma sono ostative al conseguimento dei titoli di polizia in questione, salvo che non sia intervenuta la sentenza di riabilitazione di cui all’art. 178 codice penale.
Corretta applicazione del principio normativo aggiornato
Fatta questa premessa, la Circolare del Ministero si rivolge alle Prefetture e alle Questure, raccomandando loro di fare corretta applicazione del nuovo ed aggiornato principio voluto dal D. Lgs. n. 104/2018.
A questo proposito, richiama alcune sentenze del Consiglio di Stato, che erano già intervenute in questa specifica materia rendendo positive ed applicabili le direttive della norma aggiornata.
La condanna seguita dalla riabilitazione
Questo solco giurisprudenziale ha dato una particolare interpretazione della condanna seguita dalla riabilitazione: non più un effetto di automatica preclusione, pur restando un elemento che non perde la sua rilevanza in assoluto.
Detto in altri termini, sta a significare che da una parte la riabilitazione viene concessa dal giudice dopo aver accertato che nel periodo di tempo stabilito dalla Legge il condannato ha dato prova di effettiva e costante buona condotta, dall’altra che gli elementi in grado di conferire rilevanza alla condanna vanno al limite riferiti a fatti e circostanze verificatesi dopo la sentenza di riabilitazione, oppure si deve trattare di situazioni in cui sia stato verificato che il giudice non abbia potuto tenerne conto, non essendo note.
Altre informazioni?
Avv. Francesco Pandolfi
3286090590
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