L’assunzione, anche occasionale, di sostanze alcoliche fa scattare o no l’inidoneità per il rilascio o rinnovo di autorizzazioni di polizia in materia di armi?
Indice
Come chiedere assistenza allo studio legale
Se ti vieni a trovare in una situazione del genere e il Questore ti revoca la licenza di porto di fucile ad uso caccia, cosa puoi fare (vedi anche abuso armi)?
Conviene o non conviene presentare il ricorso?
E’ una perdita di tempo?
Se ti poni queste domande, sappi che si tratta di interrogativi assolutamente legittimi che si pongono in tanti; in questo post cerchiamo allora di dare una sintetica risposta, magari con qualche piccola indicazione che potrebbe sempre tornarti utile.
Una cosa che posso subito anticiparti è che l’abuso occasionale di alcol non è sanzionato o, almeno, non è sanzionabile, mentre è sanzionata l’assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti (vedi anche ebbrezza).
Lo dicono le sentenze amministrative.
L’altra cosa è che, trovandoti in questa situazione, ti conviene presentare il ricorso (vedi anche avvocato giusto), casomai facendo leva sulle ultime pronunce come, ad esempio, la 1998/2020 che ti cito tra poco.
Sappi, in ogni caso, che in questa specifica materia disponiamo di un numero veramente elevato di pronunce, di primo e secondo grado.
Come anticipavo sopra, ultimamente anche la Sezione Prima Ter del Tar Lazio si è espressa sul tema, con la sentenza n. 1998/2020 pubblicata il 14.02.2020, favorevole alla parte privata.
Vediamo, nel concreto, come ha ragionato il Tar Lazio in occasione del caso proposto, proprio per sfruttare quelle motivazioni nel caso si dovesse ripresentare una circostanza analoga.
Dunque, quel provvedimento è motivato in relazione alla mancanza di idoneità del ricorrente all'uso delle armi ai sensi del D.M. 28.4.1998, in relazione all’unico episodio dove il ricorrente è stato oggetto di controllo mentre si trovava a piedi sulla strada dopo essere sceso dalla sua macchina.
Ebbene, come già affermato dalla Sezione in un precedente analogo (TAR Lazio, Roma, sez. I ter, sentenza n. 5783/2014), l'art. 1 n. 5 del D.M 28.4.1998 non sanziona, di per sé, l'abuso occasionale di alcool, essendo "l'occasionalità" riferita all'assunzione di sostanze stupefacenti, mentre, con riferimento alle sostanze alcoliche è necessario un "abuso" non occasionale.
Certo: l’abuso di alcool può portare insieme ad altri elementi ad un giudizio di non affidabilità (vedi anche affidabilità buona condotta) nell'uso delle armi, o comunque a un giudizio di inidoneità da parte delle competenti autorità sanitarie, ma la cosa da sapere è che questo giudizio non può essere basato su un singolo episodio e, per di più, deve essere oggetto di un’istruttoria approfondita e corredato da una motivazione esauriente.
Nel caso della sentenza n. 1998, è stato rilevato a carico del ricorrente un solo episodio che, a giudizio del Collegio, non può costituire di per sé solo un presupposto sufficiente per fondare il giudizio di non idoneità, soprattutto se si considera che il provvedimento è intervenuto senza ulteriori approfondimenti, neppure di natura sanitaria, e prima ancora che venisse eseguita la visita medica disposta dal Prefetto in relazione alla sospensione della patente di guida, in esito alla quale non è emerso alcunché in merito all’abuso di alcool.
Come chiedere assistenza allo studio legale
Per avere assistenza legale o chiedere un parere per valutare la presentazione di un ricorso, basta utilizzare il portale MiaConsulenza.it, oppure inviare il quesito utilizzando la mail di studio: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
E’ sempre possibile contattare direttamente l’Avv. Francesco Pandolfi all’utenza mobile 3286090590.
Lo studio è a tua completa disposizione anche se hai solo bisogno di parlare del tuo caso, oppure di avere un resoconto sulle sentenze favorevoli che possono esserti di aiuto per una memoria difensiva o per il tuo ricorso, oppure se vuoi assistenza in causa (vedi anche avvocato pandolfi preventivo).
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