Giovedì, 20 Febbraio 2020 10:27

Pericolo di uso distorto di armi in possesso

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Sospensione della validità del libretto di porto d'arma per difesa personale.  

Situazioni di conflittualità familiare.

Come si deve formare il giudizio di inaffidabilità del coniuge in lite.  

Cosa non può fare il Ministero dell’Interno.

 

 

 

Indice

 

Il principio generale

La sentenza del Tar Emilia Romagna

Come chiedere assistenza allo studio legale

 

 

 

Il principio generale

Le situazioni di conflittualità familiare, che sfociano come spesso accade in esposti o querele, non possono diventare automaticamente situazioni che giustificano un giudizio di inaffidabilità del coniuge in lite titolare di un’autorizzazione di polizia in materia di armi.

 

Per principio generale la revoca delle autorizzazioni concesse deve derivare da una conoscenza approfondita della situazione e dalla valutazione di comportamenti magari inesistenti in precedenza, ma che sono scaturiti dallo stress derivante dalla conflittualità familiare, comportamenti che fanno insorgere il pericolo di un uso distorto delle armi in possesso (vedi anche: denuncia, effetti sul porto armi).

 

Questa e solo questa è la regola generale che l’autorità deve tenere presente se ritiene di revocare l’autorizzazione: non può far scattare in automatico il giudizio di inaffidabilità per il solo fatto che esistono denunce reciproche.

 

In sostanza: se la crisi familiare (vedi anche: probabilita abuso armi) non da spunti per rivedere quel giudizio di affidabilità che, magari, da decenni ha consentito alla persona interessata di ottenere l’autorizzazione di polizia ora sospesa, non può condividersi quell’eventuale motivazione che subordina ad un’attenuazione della conflittualità familiare la possibilità di rivedere il provvedimento impugnato in senso favorevole.

 

 

 

La sentenza del Tar Emilia Romagna

Questi chiari principi sono stati fissati, anzi ribaditi, dalla Sezione Prima del Tar per l’Emilia Romagna, con la sentenza n. 204 del 27.02.2029, pubblicata l’01.03.2019.

 

Utile ed interessante la citazione del passaggio finale della pronuncia:

 

il Tar coglie quale sia l’impostazione di fondo adottata nella valutazione della persistenza dell’affidabilità politica: quando c’è crisi familiare e la vicenda viene all’attenzione della pubblica autorità, si revocano comunque le autorizzazioni di polizia perché non si può mai essere certi che, in momenti di particolare esasperazione della conflittualità, non si ricorrerà alle armi di cui si dispone. E se ciò accadesse il clamore mediatico porterebbe ad interrogarsi sul perché non fosse stato disposto prima l’inibizione al possesso delle armi.

 

Orbene il Collegio, che potrebbe ragionare allo stesso modo respingendo i ricorsi di questo genere per non correre rischi analoghi, comprende che di fronte a situazioni di questo tipo bisogna adottare delle cautele e valutare con molta accuratezza la situazione cosicché, quando dovesse emergere un profilo di pericolo anche eventuale, purché non puramente ipotetico, è opportuno assumere provvedimenti come quello contestato in questa sede.

 

Ma quando dall’istruttoria condotta, come nel caso di specie, non emerge alcun elemento che faccia ritenere scemata l’affidabilità del ricorrente, mancano i presupposti per un provvedimento di sospensione”.

 

 

 

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Letto 3858 volte Ultima modifica il Giovedì, 20 Febbraio 2020 10:38
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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