La valutazione di affidabilità che compie il Ministero dell’Interno e le sue articolazioni amministrative non è niente altro che un giudizio valutativo sulla condotta di vita del soggetto interessato.
Siccome si parla di un giudizio sulla vita della persona, non è sufficiente la pendenza di un procedimento penale a carico della persona per dire che questa è inaffidabile: si può essere d’accordo sul fatto che non occorre una particolare giustificazione, ma un minimo onere motivazionale deve essere assolto sulla presunta pericolosità ed inaffidabilità dell’interessato.
Indice
Il caso
Viene chiesto l'annullamento del decreto del Prefetto con cui è stato fatto divieto di detenere armi e munizioni, ingiungendo di consegnare quelle in possesso dell’interessato all'autorità di pubblica sicurezza.
Con il ricorso, la parte privata lamenta l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, la violazione dell'art. 39 r.d. n. 773 del 1931 ed il difetto di motivazione del provvedimento.
Dagli atti risulta che il provvedimento è stato adottato su proposta dei Carabinieri a seguito dell'apertura delle indagini a carico del ricorrente, a fronte di una querela presentata in suo danno per il reato di minacce, probabilmente commesso nell'ambito di una controversia insorta tra comproprietari confinanti.
L’interessato precisa che il procedimento penale è stato definito per l’archiviazione disposta dal Giudice di Pace, stante l'avvenuta remissione della querela.
Il ricorso
Abbiamo detto nel preambolo che, siccome si parla di un giudizio complessivo sulla vita e sulle abitudini della persona, non è sufficiente la pendenza di un procedimento penale a carico della persona per dire che questa è inaffidabile: si può essere d’accordo sul fatto che non occorre una particolare giustificazione, ma un minimo onere motivazionale deve essere assolto per spiegare in dettaglio in che cosa consiste la pericolosità ed inaffidabilità del ricorrente.
Pertanto, l’ossatura del ricorso amministrativo si basa sulla rivendicazione dell'eccesso di potere per difetto di istruttoria, sulla violazione dell'art. 39 r.d. n. 773 del 1931 ed sul difetto di motivazione del provvedimento.
Come è possibile, infatti, che una denuncia archiviata per remissione della querela non abbia alcun effetto sulla valutazione discrezionale del Prefetto in materia di armi?
La soluzione del Giudice
La giurisprudenza più aggiornata ci offre la sentenza del Tar Salerno n. 526 dell’01.04.2019, favorevole al ricorrente.
Ebbene, il Collegio non nega che il richiamato episodio possa concorrere alla valutazione negativa circa l'affidabilità del ricorrente, così come la stessa sottovalutazione delle possibili conseguenze del gesto da parte del suo autore.
Tuttavia, la valutazione di affidabilità costituisce l'esito di un sintetico giudizio valutativo che deve investire la condotta di vita del soggetto interessato, non essendo sufficiente la pendenza di un procedimento penale.
Si può convenire che non occorra una particolare ostensione dell'apparato giustificativo, ma un minimo onere motivazionale deve essere assolto in punto di pericolosità ed inaffidabilità della persona, in quanto ciò è alla base del giudizio prognostico.
Per restare sulla questione esaminata e risolta con la sentenza 526, dalla motivazione del provvedimento non emerge che l'episodio indicato dalla stazione dei carabinieri sia stato inserito in una più ampia valutazione della condotta di vita e della personalità del soggetto interessato, necessaria per valutarne l'incidenza in ordine al giudizio di affidabilità o probabilità di abuso nell'uso delle armi.
In pratica
In materia di armi, la valutazione di affidabilità che compie l’amministrazione è un ampio giudizio valutativo sulla condotta di vita della persona.
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