Lunedì, 07 Giugno 2021 13:03

Divieto detenzione armi e reati: come fare il riesame

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Divieto di detenzione armi basato sul deferimento all'autorità giudiziaria per reati di natura edilizia e violazione dei sigilli, nonché per reati di natura fiscale.

 

 

 

Per spiegare in poche parole i concetti racchiusi nel titolo del post utilizzo una sentenza del Tar Napoli Sez. Quinta: la numero 2799/2021 pubblicata in data 28.04.2021.

 

Per sapere se e come fare l’istanza di riesame e revoca del divieto di detenzione armi, con riferimento alle specifiche situazioni indicate all’inizio del post, leggi qui le semplici indicazioni operative che posso darti sulla base dell’esperienza e dell’analisi di pronunce dei Tar e del Consiglio di Stato.

 

Per il corretto approccio bisogna porsi una prima domanda: l’amministrazione è tenuta o non ad avviare il procedimento di riesame sollecitato dal privato, al fine di valutare la permanenza dei presupposti cautelari che avevano giustificato in precedenza l’adozione del divieto, senza limitarsi ad una banale dichiarazione di inammissibilità dell’istanza?

 

Ebbene, la risposta è si, a parere del Tribunale: esistono determinati casi dove l’Autorità deve riesaminare e non può rifiutarsi all’infinito.

 

Pertanto, andiamo a vedere i principi di fondo estratti dalla pronuncia, qui presa come spunto.

 

L’art. 39 del R.D. n. 773 del 18 giugno 1931, a differenza di altre fattispecie normative che prevedono un termine di efficacia alle misure amministrative limitative della sfera giuridica dei destinatari, non stabilisce una durata limitata nel tempo al divieto imponibile dal Prefetto.

 

Tuttavia, considerato che la potestà attribuita dalla norma all’autorità di p.s. è giustificata dalle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con finalità di prevenzione della commissione di illeciti da parte di soggetti che non diano affidamento di non abusare delle armi, il provvedimento inibitorio adottato non può avere efficacia indeterminata nel tempo.

 

In pratica, anche questi divieti hanno un loro limite di durata nel tempo.

 

Un’interpretazione opposta farebbe sorgere seri dubbi sulla legittimità costituzionale della disciplina in argomento, in relazione al principio di buon andamento dell’amministrazione pubblica (art. 97 C.) ed ai connessi canoni di ragionevolezza e proporzionalità, non rispondendo ad alcun interesse pubblico la protrazione a tempo indeterminato del divieto laddove sia venuta meno l’attualità del giudizio di pericolosità in precedenza espresso.  

 

È opportuno, inoltre, specificare che il divieto di detenere armi e munizioni viene irrogato in relazione al verificarsi di specifiche circostanze, la cui valutazione è ancorata al momento della sua emanazione e che laddove si verifichi un mutamento delle stesse, l'interessato non ha altro strumento per far constare tale nuova situazione all'Amministrazione all'infuori dell'istanza di revoca.

 

Deve quindi ritenersi che ragioni di giustizia impongano all’Autorità di P.S. di attivare un procedimento di riesame al fine di valutare se il mutamento della situazione possa far ritenere superati i rilievi ostativi posti alla base del provvedimento di cui è chiesta la revoca, alla stregua di una nuova valutazione dei fatti filtrata alla luce del comportamento successivamente tenuto dall’istante, della sua complessiva personalità e di ogni altro elemento utile in funzione del rinnovato giudizio sull’affidabilità nell’uso delle armi.

 

In quest’ottica dunque, ferma restando l’ampia discrezionalità riservata in materia all’autorità prefettizia, trova piena rispondenza il generale obbligo di pronunciarsi adeguatamente sull’istanza di revisione del privato, secondo i consueti principi di adeguatezza istruttoria e motivazionale.

 

In definitiva, riprendendo un attimo le fila del caso esaminato dal Tar Napoli, la persona interessata aveva avuto la favorevole soluzione per i procedimenti penali passati, per altro neppure correlati direttamente all’uso di armi: quindi ricorso accolto con obbligo dell’amministrazione di annullare il diniego previo nuovo esame della posizione.

 

Pertanto, per rispondere alla domanda posta all’inizio dell’articolo, per predisporre una valida istanza di riesame è sempre consigliabile rivolgersi ad un legale esperto in materia, almeno per evitare quel fai da te che può mettere a rischio la buona riuscita dell’operazione difensiva.

 

Ovviamente l’istanza di riesame e revoca del divieto andrà articolata in motivi, un po’ come se fosse un vero e proprio ricorso da presentare ad un giudice: solo così si potrà avere la garanzia di attendibilità e credibilità nel contenuto esposto.

 

 

 

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Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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