Sabato, 05 Giugno 2021 11:44

Rischio per l’incolumità personale: porto d’arma per difesa

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Il dimostrato bisogno del porto d'armi deve integrare una necessità di autodifesa reale. Cose utili da sapere.

 

 

 

Per spiegare in poche parole il concetto racchiuso nel titolo del post utilizzo una sentenza del Tar Campania: la numero 218/2020.

 

Il cuore della questione è: la necessità di munirsi dell’arma va sempre dimostrata, tanto per non sbagliare sulle istanze che via via vengono presentate.

 

Pertanto, i principi di fondo da tener presente sono i seguenti:

 

il dimostrato bisogno del porto d'armi deve integrare una eccezionale necessità di autodifesa, non altrimenti surrogabile con altri rimedi, in quanto costituisce una deroga al divieto sancito dall'art. 699 del codice penale e dall'art. 4, comma 1, della Legge n. 110 del 1975.

 

L’arma per difesa personale deve essere una necessità reale e non un'opzione personale per situazioni meramente ipotetiche.

 

Quando l'art. 42 comma 3, t.u.l.p.s. concede all'autorità la facoltà di autorizzare il porto d'armi, il presupposto è sempre il "dimostrato bisogno" per poter beneficiare di un'eccezione.  

 

Il requisito del "dimostrato bisogno" deve essere dimostrato in concreto, dovendosi analizzare l'attività dell'istante e verificare se lo svolgimento di detta attività integra il corretto esercizio del potere discrezionale, nei limiti in cui esso è sindacabile".

 

E' chiaro allora che, al fine di superare tale generale divieto per il cittadino di portare armi, costituisce onere dell'istante quello di dimostrare quelle particolari esigenze che determinano la necessità di munirsi dell'arma, così costituendo motivata eccezione alla generale regola rappresentata dal suddetto divieto.

 

Segue da ciò che non è configurabile alcun automatismo, fondato sul presupposto che la licenza di porto di pistola per difesa personale sia stata già rilasciata in passato, in quanto nell'emanazione dell'atto di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale l'Autorità amministrativa competente ha il potere di riesaminare interamente la questione, esprimendo nuove e diverse valutazioni, che possono determinare una decisione diversa.

 

In ogni caso, quando le esigenze di difesa del privato già prima sono state riconosciute esistenti, se nulla cambia nelle circostanze di fatto poste a loro fondamento e non sopravvengano motivi ostativi all’uso dell’arma, l’Amministrazione è tenuta a motivare in modo puntuale le ragioni dell’eventuale diniego, evidenziando il perché gli elementi in precedenza ritenuti sufficienti a giustificare il titolo non lo sono più, oppure mettendo in chiaro quale diversa ponderazione sia stata effettuata tra l’interesse privato alla difesa e l’interesse pubblico al contenimento del numero delle armi in circolazione sul territorio (e non limitarsi a generiche considerazioni).

 

 

 

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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