Casi di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura; ritiro cautelativo della licenza di porto d'armi, delle armi e delle munizioni.
Arriva una richiesta di ammonimento da parte del Questore nei confronti di una persona e, subito dopo, scatta il ritiro del porto d’armi e delle munizioni che detiene.
Parte poi la comunicazione di avvio del procedimento per la revoca della licenza di porto armi, anche se l’Autorità prefettizia non convalida il ritiro e neppure adotta un divieto di detenere armi.
Sull’altro fronte, la richiesta di ammonizione iniziale viene anche archiviata con provvedimento del Pubblico Ministero.
A questo punto, la persona in questione chiede la restituzione di quanto ritirato in via cautelativa, ottenendo però la restituzione della sola licenza di porto armi.
Anche una sua ultima istanza per la restituzione delle armi e delle munizioni ritirate rimane inevasa.
Presenta allora il ricorso, chiedendo di accertare l’illegittimità dell’inerzia mantenuta dalla Questura.
Il Tar accoglie il suo ricorso e condanna la Questura alle spese di causa.
Vediamo perché.
In materia di riesame inoltrate dal privato all’Amministrazione relativamente a provvedimenti già emessi, in generale non sussiste alcun obbligo di provvedere.
Questo in linea generale.
A questa tale regola fanno eccezione i casi in cui il provvedimento emesso limiti la sfera giuridica del privato in via permanente.
E questo è proprio uno di quei casi.
Cioè: la fattispecie rientra poiché l’articolo 39 R.d. n. 773/1931 non prevede un termine di efficacia alle misure previste, tra cui la privazione della disponibilità delle armi al suo detentore dopo il decorso di un termine ragionevole e in presenza di sopravvenienze positive.
Nel caso in questione sono, tra l’altro, trascorsi anni senza che alcun provvedimento inibitorio alla detenzione delle armi sia stato emesso nei confronti del ricorrente, mentre il procedimento attivato per la revoca del porto armi non è giunto ad alcun provvedimento definitivo e, poi, la richiesta al Questore di un provvedimento di ammonizione è stata archiviata.
Quindi, in conclusione, sono venute meno le circostanze che, all’inizio, avevano determinato il ritiro delle armi: tutto questo fonda un obbligo di riesame da parte dell’Amministrazione, in ordine ad un ipotetico interesse pubblico a che le stesse non vengano restituite al diretto interessato [1].
[1] Tar Toscana Sez. Seconda, sentenza n. 213/22 pubblicata il 21.02.2022.
Chiedi assistenza legale
Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi
3286090590
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.