Sabato, 02 Settembre 2017 07:45

Omessa custodia di pistola

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Tra i quesiti che vengono proposti all’avvocato, selezioniamo quello sulla questione della corretta custodia dell’armamento

 

Un Assistito chiede

Vivo in un appartamento con mia moglie e detengo regolarmente, da decenni, una pistola semiautomatica.

L'arma è posta all'interno del guardaroba, senza chiavi, in camera da letto; la pistola è custodita dentro un cofanetto in uno scomparto interno del guardaroba e non è immediatamente visibile, neppure dopo l'apertura di una delle ante.

Una notte accade che estranei si introducono in casa. 

Dopo l’irruzione trovo: cassetti del salone aperti, manca un portachiavi con dentro le chiavi del portone, cancello e porta di ingresso, inoltre non trovo alcune borse di mia moglie di cui una contenente bancomat e patente.

In un primo momento non trovo neppure il cofanetto contenente la pistola, con munizioni e caricatore di riserva.

Mi reco quindi dai Carabinieri per denunciare l'accaduto: loro eseguono il sopralluogo e fotografano lo stato delle cose.

 

Subito mi notificano un verbale di denuncia per omessa custodia.

Qualche giorno dopo, a sorpresa, rinvengo l'arma (precedentemente denunciata come sottratta), sempre conservata nel bauletto.

Avviso allora i Carabinieri, i quali mi comunicano un sopralluogo.

Vedono dunque l'arma nella sua custodia originale, molto impolverata a conferma del mancato spostamento di tanti mesi: la ritirano.

Il giorno seguente mi chiamano per recarmi in caserma, dove mi notificano il sequestro dell'arma. Poi mi notificano un’ordinanza di convalida del decreto di sequestro preventivo.

La domanda è: la mia condotta ha una rilevanza penale?

Prima di trovare la risposta al quesito, vediamo cosa dice la Legge e cosa pensa la Cassazione di questo argomento.

 

 

La norma: articolo 20-bis L. 18 aprile 1975 n. 110

Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone impedite nel maneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a due anni.

Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire due milioni (euro 1032,00).

 

Si applica la pena dell'ammenda da lire trecentomila a lire un milione quando il fatto di cui al primo comma è commesso:

  1. a) nei luoghi predisposti per il tiro, sempre che non si tratti dell'esercizio consentito di attività sportiva;
  2. b) nei luoghi in cui può svolgersi l'attività venatoria.

Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano le armi, le munizioni o gli esplosivi indicati nell'articolo 1 o armi clandestine, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

 

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La Cassazione.  E’ noto che il reato di omessa custodia di armi è di mera condotta e di pericolo, che si perfeziona per il solo fatto che l'agente non abbia adottato le cautele necessarie, sulla base di circostanze da lui conosciute o conoscibili con l'ordinaria diligenza, indipendentemente dal fatto che una delle persone indicate dalla norma incriminatrice – minori, soggetti incapaci, inesperti o tossicodipendenti – sia giunta a impossessarsi dell'arma o delle munizioni, in quanto è necessario che, sulla base di circostanze specifiche, l'agente possa e debba rappresentarsi l'esistenza di una situazione tale da richiedere l'adozione di cautele specifiche e necessarie per impedire l'impossessamento delle armi da parte di uno dei soggetti indicati.

 

Cosa si può rispondere

Bisogna dunque capire se c’è o no rilevanza penale della condotta dell’assistito, vista l’ipotizzata violazione della norma p.p. dall’art. 20 bis della L. 18 aprile 1975 n.110 e circa la determinazione del Giudice sul sequestro preventivo dell’arma.

Ora, il grosso problema dato da questa situazione risiede nel fatto che l’arma si trova, da alcuni mesi, all’interno dello stesso contenitore insieme a munizioni e caricatore.

Il risultato pratico di tutto questo è presto detto: aver denunciato il furto dell’arma comprensivo del suo munizionamento ed averne poi rivendicato il ritrovamento all’interno dell’armadio, dove era precedentemente custodita, non depone a favore dell’assistito, in quanto equivale a scarsa attenzione sugli aspetti della custodia dell’arma.

Si sa infatti che il possessore di armi deve conoscere la loro ubicazione, in caso contrario ci si trova di fronte ad un potenziale pericolo.

 

 

Ma, la cosa più seria è questa

Custodire l’arma insieme al caricatore ed al munizionamento, all’interno dello stesso mobile, di per se integra il presunto pericolo in quanto, se dovesse succedere che terzi si appropriano o utilizzano l’arma da fuoco, essi potranno disporre con facilità della pistola e del suo corredo.   

 

Sarebbe stato doveroso custodire l’armamento suddiviso in parti e in luoghi differenti.

 

 

Vedi anche

Come custodire armi con diligenza non rimproverabile

 

 

 

Altre informazioni?

Contatta l’avv. Francesco Pandolfi

3286090590

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Letto 7647 volte Ultima modifica il Domenica, 05 Novembre 2017 18:29
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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