Martedì, 15 Febbraio 2022 11:23

Documenti caratteristici dei militari, elogi ed encomi

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Se l’amministrazione decide di modificare in peggio le valutazioni del militare, queste modifiche dovranno sempre essere motivate, pena la ricorribilità della scheda.

 

 

 

Illuminante pronuncia in favore del dipendente da parte del Consiglio di Stato Sezione Seconda: sentenza n. 922/22 pubblicata in data 09.02.2022.

 

E’ cosa ormai risaputa che i documenti caratteristici dei militari riportano giudizi caratterizzati da un’altissima discrezionalità da parte dell’amministrazione.

 

Essi quindi alla fine sono criticabili dal dipendente solo per manifesta incongruenza, contraddittorietà o illogicità; le valutazioni possono anche fisiologicamente variare di anno in anno.

 

Questo come punto di partenza, da tenere presente.

 

Poi però il Tar ha precisato che quando si verifichi un repentino abbassamento di qualifica per un determinato periodo, rispetto ad anteriori e diffusi anni di servizio in cui il militare abbia costantemente riportato la qualifica massima, occorre un’adeguata motivazione in ordine alle ragioni di tale arretramento.

 

Ad esempio: nel caso in cui il meno favorevole giudizio venga riferito esclusivamente a fatti o episodi determinati, è necessario che la motivazione si allarghi alle circostanze che non hanno consentito di confermare il giudizio finale di massima classifica.  

 

Nei casi in cui per l’attività prestata dal militare in un certo periodo egli ha ricevuto elogi ed encomi, se l’amministrazione dovesse decidere di non apprezzarli lo dovrà ben spiegare, mettendo in risalto eventuali ulteriori accadimenti negativi che li hanno in qualche modo annullati.

 

E’ intervenuto poi sulla questione il Consiglio di Stato.

 

Il Collegio Supremo ha detto a chiare lettere che, anche ammettendo un’autonomia tra i vari giudizi a cui vengono sottoposti i militari durante la loro carriera, una brusca modificazione in peggio della valutazione richiede sempre una specifica motivazione, anche sintetica.

 

Il Collegio va oltre e chiarisce, tecnicamente, che la motivazione rafforzata può essere inserita in un apposito spazio presente nella scheda valutativa, anche a prescindere da istruzioni interne dettate dell’amministrazione, che, come è noto, non sono certo norme giuridiche.

 

In definitiva: per valutare con cura e precisione le qualità personali e professionali dei militari l’amministrazione deve esaminare tutti gli elementi desumibili dalla documentazione personale.

 

Tra questi elementi vi sono anche gli elogi, gli encomi e, più in generale, gli attestati di apprezzamento conferiti ed espressi dai superiori gerarchici.

 

La cosa importante che deve tenere presente il militare è che sussiste un obbligo per l’Ente di esplicitare le ragioni della mancata considerazione di tali apprezzamenti formulati nel corso del periodo oggetto di valutazione.

 

Se non lo fa, il ricorso sulla scheda si giustifica pienamente e, come si è visto, viene anche accolto.

 

A questo proposito, torna sicuramente utile la sentenza qui segnalata.

 

 

 

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Letto 2076 volte Ultima modifica il Martedì, 15 Febbraio 2022 15:22
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
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