Un caso dove il rinnovo del porto d'armi uso caccia non viene concesso a causa della presenza di un vecchio reato per firma apocrifa su una cambiale, oltre ad un fatto sopravvenuto di cui però la persona interessata dice di non sapere niente
L’AVVOCATO RISPONDE
LA DOMANDA
Buongiorno avvocato, le scrivo per il mio caso, ritengo anomalo.
Nel 2007 mi assumo le mie responsabilità per firma apocrifa su una cambiale a nome di una persona con cui avevo rapporti di lavoro. Mi notificano un avviso di garanzia; riconosco il mio errore e vengo condannato a 9 mesi pena sospesa.
Non mi hanno mai chiesto indennizzo; pago il legale e nel momento di rinnovo del porto d'armi nel 2012 la questura mi dice che non posso averlo per la condanna.
Quindi non faccio opposizione e, dopo poco tempo, mi invitano i carabinieri a recarmi perché la questura mi ha rinnovato il porto d'armi; quindi lo ritiro.
Ora, 2018, consegno a mano la richiesta di rinnovo e mi reco di persona; dopo 3 mesi il responsabile della pratica mi dice che non mi può essere concesso per lo stesso problema, oltre il fatto che secondo loro è subentrato un particolare che stanno valutando.
Ho chiesto di cosa si tratta ma non lo dicono; faccio presente loro che tutto ciò è assurdo facendo riferimento al fatto che il vice questore aggiunto aveva valutato in positivo i sei anni successivi dell'accaduto rilasciandomi la concessione e adesso, di botto, sono diventato pericoloso per lo stesso reato?
Le faccio presente che ho il porto darmi dal 1981 e l'unico comportamento scorretto è stata la condanna le chiedo come riottenere il porto d'armi l'unica mia passione la caccia.
LA RISPOSTA
Per la vicenda penale del 2007 sembrerebbe assente una qualche relazione con il porto d’armi ad uso caccia; lei parla di una responsabilità nascente da una firma apocrifa su una cambiale, fatto questo che non ha attinenza con la disciplina nel settore armi.
Successivamente le è stato accordato il rinnovo.
Poi le è stato negato per il sopraggiungere di approfondimenti su un fatto nuovo che, forse, non era stato valutato.
Attenda dunque le risposte che l’amministrazione vorrà darle sull’ultima sua richiesta e, nel caso dovesse esservi un rigetto, potrà presentare memorie e/o ricorso mettendo in luce il fatto che ha avuto plurimi rinnovi, addirittura dal 1981.
Da tenere presente: nella materia delle licenze di pubblica sicurezza i requisiti attitudinali o di affidabilità dei richiedenti devono sempre essere ricavati da condotte del soggetto interessato.
In pratica vengono valutate anche condotte diverse da quelle aventi rilievo penale, tuttavia queste condotte devono risultare significative in rapporto al tipo di funzione o di attività da svolgere, cioè bisogna capire se sono idonee o meno a svelare un’effettiva mancanza di requisiti (affidabilità) o di qualità richieste.
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