AVVISO DI ACCERTAMENTO IRAP IVA IRPEG
L'AVVOCATO RISPONDE
LA DOMANDA
Buongiorno e complimenti per i servizi che rendete ai lettori con il vostro portale. Sono responsabile di una società commerciale che vende materiale ceramico in Italia e all'Estero. Tempo fa ho avuto la Guardia di Finanza (e poi i ricorsi) che ha redatto un processo verbale riguardante una sospetta indeducibilità per costi di spese pubblicitarie, si tratta di spese relative alla sponsorizzazione di una società di calcio italiana. In pratica loro hanno ritenuto che non è stato rispettato il requisito dell'inerenza in quanto spese sostenute dalla mia società che, come tale, opera prevalentemente all'estero. Ma con la mia azienda, dal momento che i cinesi hanno praticamente monopolizzato questo mercato abbattendo drasticamente i prezzi, stavo cercando di riorientare il business all'interno del Paese; questo dovrebbe far ritenere presente il requisito dell'inerenza, dal momento che quelle spese hanno lo scopo, attraverso i contratti di sponsorizzazione, di sviluppare il mercato interno e portare nuova clientela italiana per le nostre vendite. Che ne pensa? Hanno ragione loro o io?
LA RISPOSTA
Il requisito dell'inerenza deve ritenersi rispettato nel caso descritto, in quanto le spese per pubblicità hanno lo scopo di aumentare i ricavi.
Tutti questi costi servono a sensibilizzare i consumatori spingendoli verso la valutazione attenta del prodotto e poi all'acquisto.
Si possono distinguere le spese di rappresentanza dalle spese di pubblicità: le prime tendono ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa, le altre tendono a pubblicizzare prodotti e marchi.
Le spese di sponsorizzazione, quali spese di rappresentanza, sono deducibili ex art. 74 co. 2 D.P.R. 917/86 secondo il testo in vigore all'epoca dell'accertamento: il criterio da seguire è che queste spese sono deducibili se viene dimostrata l'inerenza con l'attività d'impresa e le utilità o i futuri vantaggi che possono essere raggiunti con questa forma di pubblicità.
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