Giovedì, 11 Ottobre 2018 13:52

Avviso di accertamento Irpeg Irap Iva

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AVVISO DI ACCERTAMENTO IRAP IVA IRPEG

L'AVVOCATO RISPONDE

LA DOMANDA

Buongiorno e complimenti per i servizi che rendete ai lettori con il vostro portale.  Sono responsabile di una società commerciale che vende materiale ceramico in Italia e all'Estero.  Tempo fa ho avuto la Guardia di Finanza (e poi i ricorsi) che ha redatto un processo verbale riguardante una sospetta indeducibilità per costi di spese pubblicitarie, si tratta di spese relative alla sponsorizzazione di una società di calcio italiana.  In pratica loro hanno ritenuto che non è stato rispettato il requisito dell'inerenza in quanto spese sostenute dalla mia società che, come tale, opera prevalentemente all'estero.  Ma con la mia azienda, dal momento che i cinesi hanno praticamente monopolizzato questo mercato abbattendo drasticamente i prezzi, stavo cercando di riorientare il business all'interno del Paese; questo dovrebbe far ritenere presente il requisito dell'inerenza, dal momento che quelle spese hanno lo scopo, attraverso i contratti di sponsorizzazione, di sviluppare il mercato interno e portare nuova clientela italiana per le nostre vendite.  Che ne pensa? Hanno ragione loro o io?

 

LA RISPOSTA

Il requisito dell'inerenza deve ritenersi rispettato nel caso descritto, in quanto le spese per pubblicità hanno lo scopo di aumentare i ricavi. 

Tutti questi costi servono a sensibilizzare i consumatori spingendoli verso la valutazione attenta del prodotto e poi all'acquisto.   

Si possono distinguere le spese di rappresentanza dalle spese di pubblicità: le prime tendono ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa, le altre tendono a pubblicizzare prodotti e marchi.

Le spese di sponsorizzazione, quali spese di rappresentanza, sono deducibili ex art. 74 co. 2 D.P.R. 917/86 secondo il testo in vigore all'epoca dell'accertamento: il criterio da seguire è che queste spese sono deducibili se viene dimostrata l'inerenza con l'attività d'impresa e le utilità o i futuri vantaggi che possono essere raggiunti con questa forma di pubblicità.

 

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Letto 2939 volte Ultima modifica il Giovedì, 11 Ottobre 2018 14:19
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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