Domenica, 21 Ottobre 2018 15:11

Idoneità al porto o alla detenzione di armi

Scritto da

 

L'AVVOCATO RISPONDE

 

LA DOMANDA

sono un maresciallo MM in congedo nella categoria riserva da pochi mesi, la Questura mi ha avviato un procedimento amministrativo di revoca del Porto d'Armi, posseduto senza screzi e con continuità da tanti anni, invitandomi a recarmi presso la CML per accertamenti sanitari. 

Ora per varie ragioni (chiusura della CML per tutto il mese di agosto; ricovero in ospedale di un mio genitore) non sono riuscito ancora ad ottemperare a quanto mi è stato richiesto dall'Ufficio P.A.S.I. della suddetta Questura.

L'Ispettore di PS incaricato del procedimento amministrativo mi ha informato che ha già avviato il procedimento di revoca definitiva, nonostante il termine fissato in 120 gg non sia ancora scaduto.

Tale provvedimento non può comunque essermi notificato dai CC della mia zona, perché mi trovo in altra località per assistere mio padre ricoverato in Ospedale.

L'impressione è che comunque si vogliono attaccare a cavilli.

Se si è perso del tempo inutilmente è perché la Questura, credendo che l'informativa della CMO Militare fosse oro colato, mi ha erroneamente inviato alla CML di xxxx che è organo di 2^ Istanza.

Solo alla data del xxxxx ho appreso dalla Dott.ssa dell'Ufficio preposto che su indicazione del medico primario sarei dovuto andare prima all'ASL e dal mio medico curante con la normale procedura e se , e solo se non mi facevano idoneo andare in appello alla commissione medica di 2^ istanza ovvero alla CML di xxxx.

Vorrei quindi chiederle se in via precauzionale posso inviare una richiesta di sospensiva alla Questura, prima che il provvedimento di revoca firmato dal Questore mi venga notificato. 

Specificando i motivi della richiesta di sospensiva e allegando i certificati di ricovero di mio padre. Oppure attendere la notifica e proporre poi ricorso al Questore: In tal caso però la questione si complicherebbe maggiormente I motivi perché è stato avviato questo procedimento amm.vo  sono i seguenti:

A seguito di riforma parziale al servizio MM La 1^ CMO Militare di xxxx inviava una nota alla Questura indicando che per le infermità riportate potrei non essere idoneo al mantenimento del titolo di polizia, ingenerando in tal senso il dubbio, ma senza allegare alcuna relazione specialistica o medico legale, creando in tal modo una situazione di ambiguità e di dubbia legittimità. Non è chiaro difatti quale legge consente una tale procedura.  

La prima CMO Militare di xxxxx inoltre è solo per il personale della Marina e non ha alcun titolo per quanto riguarda le armi a differenza della 2^ CMO che tratta il Personale delle Forze dell’Ordine.

A solo titolo indicativo:

Lo scrivente è stato posto in congedo dopo ben xx anni di servizio, nel cumulo delle infermità che prese singolarmente non hanno alcuna natura invalidante.

Si evidenzia inoltre che il Personale militare che è risultato permanentemente non idoneo al servizio, ma idoneo alla riserva e a quello degli impiegati civili della Difesa  Se è posto di autorità come nel mio caso quindi posto, non nel congedo assoluto ma in quello illimitato " conserva la sua idoneità incondizionata al servizio militare"

Può sembrare strano ma la legge è quella; inoltre al termine di un periodo di convalescenza di circa xxx gg, sul foglio matricolare chiuso alla data del xxxxxxxxx ovvero alla data del congedo, nello specchio matricolare relativo alle NOTIZIA SANITARIE Risulto essere idoneo! (in nessun documento ricorre il termine riformato)

Per ora mi interessa sapere

1)  come posso chiedere la sospensione del procedimento amministrativo prima che la Questura xxxx mi formalizzi/notifichi la revoca del Porto d'Armi perché non ho ancora adempiuto alle visite mediche richieste, per sopraggiunti gravi motivi famigliari

Riservandomi nell'eventuale elaborato da indirizzare alla Questura di allegare certificazione ospedaliera di ricovero del mio genitore

2) In un secondo momento, sarà sicuramente necessario chiarire altri aspetti, cui mi riservo di raggiungere personalmente il suo studio o uno studio consociato da voi indicato eventualmente affidarle un incarico formale

A titolo indicativo:

la Comunicazione fatta alla Questura dalla 1^ CMO, senza passare dalla Prefettura era legittima?

Detta comunicazione nel modo in cui è stata formulata, cioè quella di inserire il dubbio è una procedura legale?

Nel Minnesota Test, o nei certificati di parte presentati al Marinferm La Spezia dallo scrivente era veramente possibile ravvisare elementi tali da mettere in discussione il mantenimento del Titolo di Polizia o trattasi solo dell'ennesimo abuso d'ufficio?

Per ora mi interessa sapere

1)  come posso chiedere la sospensione del procedimento amministrativo prima che la Questura di Massa mi formalizzi/notifichi la revoca del Porto d'Armi perché non ho ancora adempiuto alle visite mediche richieste, per sopraggiunti gravi motivi famigliari

Riservandomi nell'eventuale elaborato da indirizzare alla Questura di allegare certificazione ospedaliera di ricovero del mio genitore.

 

 

 LA RISPOSTA

Il nostro Assistito, in sintesi, formula questa domanda: come posso chiedere la sospensione del procedimento amministrativo prima che la Questura di xxxx mi formalizzi/notifichi la revoca del Porto d'Armi perché non ho ancora adempiuto alle visite mediche richieste, per sopraggiunti gravi motivi famigliari.

Vediamo subito cosa dicono le Fonti.

"Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico" - 14 giugno 2007 (G.U. 13 luglio 2007, n. 161)

8.5. Abilitazioni al porto d´armi e alla guida. In conformità alle norme sulle autorizzazioni di polizia per la detenzione ed il porto d´armi, le amministrazioni possono di regola trattare i dati relativi agli esiti delle visite medico-legali cui sottopongono i propri dipendenti per consentire l´adozione da parte degli uffici competenti dei provvedimenti sull´arma di servizio, ove si tratti di agenti di pubblica sicurezza, abilitati al porto di pistola.

La normativa di settore e le disposizioni contenute nei contratti collettivi non autorizzano, invece, le pubbliche amministrazioni a comunicare agli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri informazioni idonee a rivelare lo stato di salute dei propri dipendenti, ancorché acquisite legittimamente, per consentire di verificare la persistenza in capo a questi ultimi dei requisiti fisici e psichici previsti dalla legge per il conseguimento della patente di guida.

Allo stato dell´attuale normativa tale attività comporta, infatti, un flusso di dati personali sensibili verso l´amministrazione dei trasporti che non risulta trovare una base di legittimazione in un´idonea disposizione normativa, né risulta altrimenti riconducibile alle finalità di rilevante interesse pubblico connesse alla gestione di rapporti di lavoro da parte dell´amministrazione di appartenenza dell´interessato (art. 112 del Codice).

Siffatte operazioni di comunicazione non possono ritenersi lecite anche se effettuate da forze armate e di polizia che, in base al Codice della strada, provvedano direttamente nei riguardi del personale in servizio all´individuazione e all´accertamento dei requisiti necessari alla guida dei veicoli in loro dotazione e al rilascio del relativo titolo abilitativo, attesa la diversità dei presupposti per il conferimento (o l´eventuale sospensione o ritiro) della patente militare rispetto a quella civile e la sfera di discrezionalità ad esse conferite.

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 Aggiornato alle rettifiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 127 del 23 maggio 2018

 

Articolo 23 (Limitazioni (C73)

  1. Il diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22 e 34, nonché all'articolo 5, nella misura in cui le disposizioni ivi contenute corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22, qualora tale limitazione rispetti l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare:
  2. a) la sicurezza nazionale;
  3. b) la difesa;
  4. c) la sicurezza pubblica.

Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti Amministrativi

Art. 9 (Intervento nel procedimento)

Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Art. 10 (Diritti dei partecipanti al procedimento)

  1. I soggetti di cui all’articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell’articolo 9 hanno diritto:
  2. a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’articolo 24;
  3. b) di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.

 

Passiamo ora alla risposta vera e propria.

In relazione al quesito posto, preliminarmente si rileva che la comunicazione prodotta dalla CMO alla Questura di xxxxxx trova il suo limite in quanto disposto dall’art 8.5 delle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, che legittima le amministrazioni a trattare i dati relativi agli esiti delle visite medico-legali cui sottopongono i propri dipendenti, per consentire l´adozione da parte degli uffici competenti dei provvedimenti sull´arma di servizio, ove si tratti di agenti di pubblica sicurezza, abilitati al porto di pistola.

Pertanto, il destinatario della citata interpretazione è l’agente di pubblica sicurezza e non l’appartenente alle FF.AA., diverse dalle forze di polizia, poiché l’appartenere alla M.M. non implica l’assunzione della particolare qualifica di agente di p.s.

Occorre, allo stesso tempo, tener presente che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con l’art. 23, autorizza la contrazione del diritto di tutela del dato sensibile qualora tale limitazione rispetti l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare:

  1. a) la sicurezza nazionale;
  2. b) la difesa;
  3. c) la sicurezza pubblica.

In tale contesto, quindi, l’art. 23 lett. c) legittimerebbe la segnalazione della CMO alla Questura ai fini dell´eventuale adozione dei provvedimenti amministrativi in tema di armi previsti dagli artt. 11 e 39 del T.U. delle Leggi di P.S. 18/06/1931, n. 773.

In questo iter di verifica della persistenza dei requisiti psico-fisici, l’Autorità di P.S. Le ha chiesto legittimamente di sottoporsi ad accertamenti medico legali presso la commissione medico legale della A.S.L. competente, organo deputato a valutare i casi di soggetti giudicati non idonei al porto o alla detenzione di armi da parte del medico monocratico della ASL (ai sensi dell’art. 4 D.M. Sanità 28/04/1998), nonché i casi di soggetti per i quali la Questura o la Prefettura richiedano un ulteriore accertamento.

Ciò premesso,

al fine di evitare l’emissione del decreto, emesso dell’Autorità di P.S., di diniego alla detenzione di armi e munizioni e relativi titoli di polizia, conseguente alla mancata esecuzione della visita medica collegiale, si suggerisce di fissare un appuntamento (con urgenza) con detto organo provinciale e, in virtù del coordinato disposto di cui agli artt. 9 e 10 della  Legge 7 agosto 1990, n. 241, di comunicarne l’avvenuta fissazione della data alla Questura, con la contestuale richiesta di sospendere l’adozione di qualunque provvedimento fino alle risultanze medico legali di verifica, ribadendo – se del caso – che l’omessa visita nei termini indicati è derivata da improcrastinabili esigenze di assistenza del proprio genitore ricoverato presso struttura ospedaliera dislocata in località diversa da quella della propria residenza (allegando una certificazione di ricovero).

 

Post che potrebbero interessarti

https://www.miaconsulenza.it/diritto-delle-armi/3-diritto-delle-armi/134-revoca-porto-d-armi-ricorrente-vince

https://www.miaconsulenza.it/diritto-delle-armi/3-diritto-delle-armi/110-armi-giudizio-di-inaffidabilita-senza-motivo-ministero-perde-la-causa

https://www.miaconsulenza.it/diritto-delle-armi/3-diritto-delle-armi/92-omessa-custodia-di-pistola

https://www.miaconsulenza.it/diritto-delle-armi/3-diritto-delle-armi/166-bisogno-di-andare-armato-e-pericolosita-ambientale

https://www.miaconsulenza.it/diritto-delle-armi/3-diritto-delle-armi/175-arma-da-difesa-puo-diventare-un-diritto

 

 

Altre informazioni su questo argomento?

Contatta l'Avv. Francesco Pandolfi

3286090590

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Letto 6351 volte
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

 whatsapp  WhatsApp
 skype  Skype
linkedin Linkedin
   

 

Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

www.miaconsulenza.it

Informazioni e recapiti

  • Indirizzo
    Via Giacomo Matteotti, 147
  • Città
    Priverno (LT)
  • Provincia
    Latina
  • CAP
    04015
  • Nazione
    Italy
  • Telefono
    +39.0773487345
  • Mobile
    +39.3292767858

Lascia un commento

Ogni commento verrà pubblicato una volta approvato il contenuto.
Potrebbe quindi trascorrere qualche ora prima di essere visualizzato in questa pagina.