Corte di Cassazione Sez. U. Civile Ordinanza n. 8722 del 09.04.2018. Edilizia e urbanistica. Chiosco, installazione nel parcheggio di complesso monumentale e permesso di costruire. Parere negativo della soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici. Azione risarcitoria.
Il caso si riferisce ad una causa promossa da una persona nei confronti di un ente territoriale, causa avente ad oggetto l'accertamento della responsabilita' extracontrattuale e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per avere illegittimamente subordinato il rilascio del permesso di costruire un chiosco di piadine, su area destinata al parcheggio di un complesso monumentale, al parere della Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici, parere espresso poi in forma negativa.
In sintesi: la parte attrice ha evidenziato di aver partecipato alla gara per l'assegnazione in concessione di aree comunali per l'installazione di chioschi fissi artigianali, per la produzione e vendita di piadina, e di essersi classificata provvisoriamente al primo posto così da aver avuto diritto alla scelta della localizzazione, effettuata indicando il posteggio prospiciente una basilica.
Ha aggiunto che le era stata assegnata in via definitiva proprio quella localizzazione e che, secondo quanto stabilito dal bando, aveva presentato domanda di permesso di costruire al predetto Comune.
A quel punto lo Sportello Unico per l'edilizia aveva richiesto parere di conformità agli enti competenti, in particolare alla Soprintendenza, che lo aveva però espresso negativamente, precisando che nella localizzazione prescelta non poteva sorgere alcuna costruzione, di qualsiasi natura e specie.
A conclusione dell’iter era stato emanato purtroppo il provvedimento di rigetto del permesso di costruire.
Ebbene, a causa di questa decisione, la persona interessata al chiosco si è trovata costretta ad accettare una soluzione alternativa molto meno remunerativa.
Ha quindi sostenuto, in causa, di aver subito parecchi danni economici, essendosi pure indebitata per sostenere l’avvio dell’attività commerciale in quel sito specifico.
Avviata la causa di risarcimento ed in sede di regolamento di giurisdizione promosso dal Comune, l’orientamento della Cassazione è stato il seguente.
Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo l'azione proposta nei confronti del comune da chi chieda il risarcimento dei danni ascrivibili all'ente locale per aver preteso, ai fini del posizionamento di un chiosco per la preparazione e la vendita di alimenti in un'area destinata a parcheggio di un complesso monumentale, il conseguimento del permesso di costruire, subordinato al parere della competente soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, poi espresso in forma negativa.
In conclusione: in casi analoghi a quello qui commentato, la causa va avviata davanti il giudice amministrativo.
E’ il Giudice Amministrativo il diretto destinatario della controversia sulla domanda di un privato per avere il risarcimento del danno.
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