Cose da sapere se arriva l’avviso di contravvenzione da parte dell’autorità svizzera.
L’ho già ribadito in altri post precedenti su questo argomento: le multe svizzere sono una vera e propria scocciatura.
Un grattacapo che, se gestito con poca attenzione, si trasforma in un problema abbastanza serio per la persona sanzionata.
La prima formalità che va gestita è la comprensione dell’avviso di contravvenzione che si riceve per posta, seguito dal modulo di raccolta dati del conducente della vettura che era in eccesso di velocità su territorio svizzero.
L’avviso di contravvenzione non fa altro che spiegare come è stata irrogata la sanzione.
In pratica: con un dispositivo di controllo del traffico l’autorità cantonale accerta che il conducente di un determinato veicolo ha commesso in Svizzera un’infrazione alle norme della circolazione veicolare.
L’avviso di contravvenzione riporta questo inciso, oltre al calcolo della velocità in eccesso, ottenuto tenendo conto della velocità misurata, di quella consentita e della deduzione del margine di tolleranza.
Segue, poi, l’indicazione delle norme violate dal trasgressore, oltre all’avviso del tipo di procedura applicata al caso concreto.
Per esempio, se nel caso specifico deve essere avviato un procedimento penale ordinario, con denuncia al giudice competente.
Di seguito, l’avviso contiene la richiesta diretta alla persona interessata di comunicazione delle generalità complete del conducente responsabile, utilizzando un apposito modulo allegato.
Il modulo va reinviato all’autorità cantonale entro 30 giorni, decorrenti dalla data del timbro postale.
Nei casi in cui viene avviata la procedura ordinaria, il trasgressore riceve anche un decreto d’accusa, impugnabile con ricorso.
L’infrazione viene documentata con reperti fotografici, che vengono trasmessi al Pubblico Ministero insieme con gli atti della denuncia.
Da sapere che, se il trasgressore non collabora inviando i dati, l’autorità cantonale pur di arrivare alla definizione della pratica agisce anche con il supporto dell’autorità italiana (c.d. rogatoria).
In conclusione: non cullarsi se arriva l’avviso di contravvenzione, ma rispondere per tempo proprio per prevenire il peggioramento dell’iter della pratica.
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