Martedì, 07 Aprile 2020 14:52

Armi: annullamento divieto detenzione e risarcimento danni

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Quali sono le regole da rispettare per presentare una domanda di risarcimento danni all’interno di un ricorso per l’annullamento di una revoca della licenza di porto di fucile uso caccia e di un divieto di detenzione armi, con contestuale ordine di cessione delle stesse.    

 

 

 

Indice

Affidabilità e buona condotta

Le norme

Risarcimento danni esistenziali

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Affidabilità e buona condotta

Iniziamo con il dire che non sempre l’amministrazione degli interni può mettere in dubbio l’affidabilità e/o la buona condotta del titolare della licenza di armi (vedi anche: divieto detenzione armi valutazione severa).

 

Questo in quanto bisogna capire il perché sorgano tali dubbi in seno all’autorità.

 

Per esempio: un procedimento penale per reati non attinenti all’uso delle armi, come può essere la truffa o le false attestazioni, non produce effetti diretti o indiretti sui parametri dell’affidabilità e buona condotta (vedi anche: pericolo abuso armi).

 

Un eventuale ricorso amministrativo in questa materia e per queste motivazioni verrebbe accolto, per la ragione che l’amministrazione non avrebbe evidenziato nei provvedimenti impugnati come la posizione di imputato assunta dal ricorrente, e la condotta penalmente rilevante ascrittagli nel relativo processo potrebbero essere sintomatici della perdita di affidabilità nell’uso delle armi, oppure manifestare una assenza di buona condotta rilevate nell’ambito oggetto di valutazione e tutela (vedi anche divieto detenzione prefettura incoerente).

 

Una conclusione questa che non confligge di certo con l’ampia discrezionalità valutativa delle condotte dei privati, di cui le autorità di p.s. sono titolari ai fini del rilascio e/o del ritiro della licenza di porto d’armi, nonché ai fini della inibizione alla detenzione delle armi e munizioni.

 

 

 

Le norme

In generale, bisogna ricordare che ai sensi degli artt. 11 e 43 del TULPS la revoca delle autorizzazioni di polizia, tra cui il porto d’armi, può essere discrezionalmente disposta (oltre che in presenza di condanne per alcuni reati) quando venga meno la buona condotta o sussista un rischio di abuso delle armi; analogamente, ai sensi dell’art. 39 TULPS, il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione di armi e munizioni allorquando ritenga sussistente un pericolo di abuso.

 

E’ chiaro, però, che in tutte queste ipotesi occorre una motivazione esplicita delle ragioni per le quali la condotta tenuta dal privato può concretizzare un rischio per il bene/interesse che l’amministrazione è deputata a tutelare.

 

 

 

Risarcimento danni esistenziali

Detto questo, passiamo ora al discorso sul risarcimento danni.

 

L’opinione diffusa vuole che questo tipo di domande non si possa innestare tanto facilmente all’interno del ricorso per annullamento del provvedimento di diniego.

 

Però, se andiamo a vedere, la norma non esclude la possibilità per il privato di inserire all’interno del ricorso una domanda risarcitoria.

 

Certo: scrivere tanto per scrivere lascia il tempo che trova e, questa regola generale di buon senso vale ovviamente anche per tutte le domande risarcitorie.

 

La cosa importante ed utile è, invece, scrivere la domanda di risarcimento se si sa che questa ha un suo preciso fondamento probatorio.

 

Ciò che bisogna tenere presente è dunque che, per formulare una domanda che poi abbia concrete possibilità di accoglimento, occorre rispettare determinate e rigide regole procedurali.

 

Vediamole insieme.

 

Ipotizziamo una domanda di risarcimento danni avanzata col ricorso introduttivo, diciamo per mancato esercizio dell’attività ricreativa (caccia) nell’arco di diversi anni.

 

Ebbene, per dare un vero sostegno ad una domanda del genere, bisogna tenere a mente che per il risarcimento del danno esistenziale è necessario che il danneggiato fornisca le seguenti prove:

 

dimostrare l'evento, cioè la lesione del diritto costituzionalmente primario che superi la soglia della tollerabilità;

 

dimostrare le ripercussioni pregiudizievoli, oggettivamente accertabili, a carico del soggetto passivo;

 

dimostrare l’alterazione delle proprie abitudini e dei propri assetti relazionali, oltre al dover sottostare a scelte di vita pregiudizievoli in ordine all'espressione e alla realizzazione della personalità anche nel mondo esterno.

 

La conclusione sul discorso risarcitorio è, in definitiva, la seguente: la domanda di risarcimento del danno esistenziale non è vietata in quanto tale, ma è solo richiesto che essa, per essere favorevolmente apprezzata, rispetti i criteri di prova sopra indicati.

 

 

 

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Altre informazioni? Vuoi capire se è possibile inserire, all’interno del tuo ricorso, anche una domanda di risarcimento del danno?

Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi -3286090590 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (vedi anche: richiedi consulenza).

Letto 5111 volte Ultima modifica il Martedì, 07 Aprile 2020 15:07
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

www.miaconsulenza.it

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