Domenica, 08 Marzo 2020 18:52

Divieto detenzione armi: Prefettura incoerente

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Non è coerente con i principi di un ordinamento democratico ritenere che l’amministrazione nei confronti di una persona possa emettere ripetutamente, a suo piacimento, divieti di contenuto illegittimo.

 

 

 

Indice

Cosa c’è da sapere

Vediamo cosa dicono i Giudici

Come chiedere assistenza legale

 

 

 

Cosa c’è da sapere

Una cosa assai importante.

 

In presenza di ripetuti ed illegittimi divieti di detenzione armi emessi dalla Prefettura, l’amministrazione si deve astenere dal reiterare il divieto annullato, salve – evidentemente – effettive sopravvenienze fattuali.

 

E’ l’importantissimo principio scolpito dal Tar Catanzaro con la sentenza n. 372/20 pubblicata il 02.03.2020.

 

Che cosa significa questo principio?

 

Ebbene, se l’amministrazione ostinatamente continua ad emettere i suoi divieti, ritenendo che alcuni reati non collegati con le armi siano in realtà preciso indice di inaffidabilità e/o buona condotta, pur quando due sentenze del Tar e una del Consiglio di Stato hanno al contrario detto che i reati in questione non c’entrano nulla con le armi, ecco in un caso del genere il Tar per la Calabria ci dice che l’atteggiamento della Prefettura non è coerente con l’ordinamento giuridico.

 

 

 

Vediamo cosa dicono i Giudici

E’ stato il Tar per la Calabria ad occuparsi di questi temi e lo ha fatto egregiamente con la sentenza n. 372/2020, favorevole per il ricorrente.  

 

La sintesi della questione.

 

La Prefettura di Catanzaro ha adottato il decreto con il quale è stata disposta la revoca della licenza del porto di pistola detenuta per uso personale, con contestuale divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi.

 

A supporto del provvedimento: l’incompatibilità del possesso di titoli che abilitano al porto e alla detenzione di armi con la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata dalla competente Autorità giudiziaria nei confronti del coniuge convivente dell’istante, indagato per i reati di abuso d’ufficio, corruzione e peculato.

Venuto meno lo stato detentivo del coniuge della ricorrente, il Tar accoglie il ricorso ma la Prefettura ribadisce il suo divieto.

 

In seguito, anche il Consiglio di Stato la vede come il Tar e dà ragione alla ricorrente, dal momento che venuto meno l’impedimento dello stato detentivo la Prefettura avrebbe dovuto riesaminare in meglio il dossier.

 

Il giudice d’appello afferma, in particolare, che “la mera pendenza dello status di indagato in cui versa il coniuge, per reati contro la P.A. e che non implicano né l’uso delle armi né condotte violente, non può assurgere, di per se stesso e con inaccettabile pretesa di automaticità, a fattore ostativo in considerazione, da un lato, della natura personale delle autorizzazioni di polizia e, dall’altro, della pregressa condotta dell’appellata rispetto alla quale la stessa Amministrazione non adduce alcuna ragione di addebito o negligenze di sorta che, nonostante l’ampio torno di tempo che funge da possibile periodo di osservazione, possa metterne in dubbio la complessiva affidabilità”.

 

La Prefettura, però, va per conto suo e riemette il suo divieto detenzione.

 

A questo punto, la batosta del Tar sull’amministrazione:

Rileva il Collegio che per tre volte l’amministrazione ha già esercitato i poteri affidatigli dalla legge.

Poiché non è coerente con i principi di un ordinamento democratico ritenere che l’amministrazione possa reiterare ad libitum provvedimenti di contenuto illegittimo (Cons. Stato, Sez. IV, 25 marzo 2014, n. 1457), l’effetto conformativo dell’odierna sentenza comporta che l’amministrazione si astenga dal reiterare il divieto annullato, salve – evidentemente – effettive sopravvenienze fattuali”.

Ministero condannato alle spese di lite.

 

 

 

Come chiedere assistenza legale

Avere il supporto legale è semplice:

chiamare l’Avv. Francesco Pandolfi 3286090590,

oppure scrivere una mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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