Mercoledì, 25 Marzo 2020 16:25

Divieto detenzione armi: quando la valutazione è troppo severa?

Scritto da

 

Il giudizio prognostico della Prefettura deve essere supportato da precisi elementi di fatto, nei casi in cui l’Autorità vuole adottare un provvedimento di revoca.

Questo, infatti, si pone sempre alla fine di un’attività istruttoria completa e coerente: non può essere basato su una severità valutativa irragionevole.

Se così non fosse, il divieto potrebbe essere impugnato e portato all’attenzione del Giudice, con alta probabilità di accoglimento del ricorso.

 

 

 

Indice

La questione

Il contenuto del ricorso

Il ragionamento dei giudici

La motivazione del provvedimento

Conclusioni

Come avere assistenza legale

 

 

 

La questione

Ad occuparsi del delicato tema, ultimamente il Tar Catanzaro, con la sentenza n. 466/2020 del 18.12.2019 e pubblicata in data 14.03.2020.

 

Vediamo, dunque, il dictum della Prima Sezione del Tribunale amministrativo.

 

In sintesi: un addetto a servizi di vigilanza si rivolge al Tar chiedendo l’annullamento del divieto di detenzione di armi, oltre ai provvedimenti presupposti: si lamenta dell’illegittimità del provvedimento per eccesso di potere e carenza di motivazione.

 

Il Ministero dell’Interno, dal canto suo, contesta e chiede la reiezione del ricorso per infondatezza.

 

Con ordinanza cautelare il Tar accoglie in prima battuta l’istanza di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, in ragione degli effetti del provvedimento sull’attività professionale del ricorrente di guardia particolare giurata.

 

Poi, il Consiglio di Stato respinge l’appello cautelare proposto dall’Amministrazione.

 

In sostanza, il provvedimento della Prefettura è motivato su questi presupposti:

a) le segnalazioni per detenzione per uso personale di sostanza stupefacente” nel 2018;

b) il deferimento alla Procura della Repubblica per l’ipotesi di detenzione illegale di armi ed oggetti (tre coltellini delle dimensioni di 8, 6 e 3 cm secondo quanto dichiarato dal ricorrente e non contestato dalla P.A.) atti ad offendere;

c) il prospettato e conseguente rischio di abuso nell’utilizzo delle armi;

 

 

 

Il contenuto del ricorso

Nel suo ricorso la persona interessata mette in risalto:

 

a) il rilascio, a suo beneficio, della licenza di porto di fucile uso caccia appena due anni prima;

 

b) l’insussistenza di effetti psicotropi o droganti della marijuana rinvenuta nel suo veicolo, trattandosi di prodotto legalmente in commercio, da questi acquistato e come comprovato dall’affermata (e non contestata) esibizione del relativo scontrino alle Forze di Polizia;

 

c) la mancata verifica da parte delle Forze dell’Ordine, pure espressamente richiesta, della riconducibilità della sostanza alla cd. erba legale;

 

d) che la presenza dei coltellini nel suo autoveicolo andrebbe posta in relazione alla necessità di consumare pasti nel corso dell’attività di vigilanza, anche notturna, e alla titolarità della tessera amatoriale per la raccolta dei funghi;

 

e) l’insussistenza, conseguentemente, dei necessari e concreti elementi fattuali idonei a sorreggere il giudizio di pericolo di abuso delle armi formulato sul suo conto dal Prefetto.

 

 

 

Il ragionamento dei giudici

Vediamo a questo punto i ragionamenti del giudice, tanto per avere un quadro complessivo della vicenda e del modo corretto di risolvere la questione proposta.

 

L’art. 39 del T.U.L.P.S. stabilisce che il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, alle persone ritenute capaci di abusarne.

 

Non è necessario, dunque, che vi siano episodi di abuso effettivo delle armi ovvero di trascuratezza nella loro custodia, essendo sufficiente il semplice rischio di tale abuso.

 

Sono certamente rilevanti le manifestazioni di aggressività verso le persone, seppure senza l'impiego di armi, così come manifestazioni di scarso equilibrio, scarsa capacità di autocontrollo oppure la vicinanza o contiguità ad ambienti della criminalità organizzata e anche la frequentazione di persone gravate da procedimenti penali e di polizia.

 

In termini più generali, deve ritenersi sufficiente “un’erosione anche minima del requisito della totale affidabilità del soggetto”.

 

 

 

La motivazione del provvedimento

D’altro canto, la scarsa affidabilità nell’uso della armi o una insufficiente capacità di dominio dei suoi impulsi ed emozioni, pur fondandosi legittimamente su considerazioni probabilistiche, non può prescindere da una congrua ed adeguata istruttoria, della quale dar conto in motivazione, onde evidenziare le circostanze di fatto che farebbero ritenere il soggetto richiedente pericoloso o comunque capace di abusi, dovendo pertanto l’Amministrazione valutare in concreto l’incidenza dei fatti posti a fondamento del diniego in ordine al giudizio di affidabilità o probabilità di abuso delle armi.

 

Ebbene, il Collegio resta dell’avviso che il giudizio prognostico della Prefettura non pare adeguatamente supportato dagli elementi fattuali indicati nel provvedimento di revoca, dato che quest’ultimo è l’esito di un’attività istruttoria insufficiente e risulta connotato da irragionevole severità valutativa (vedi anche: divieto detenzione come contestare la prefettura).

 

Per un verso, infatti, la medesima Prefettura, dopo aver respinto la richiesta del ricorrente di porto d’armi nel 2011 gli ha rilasciato, nel 2016, il porto di fucile uso caccia, evidentemente reputando sussistenti le condizioni di affidabilità e di “buona condotta”, con la conseguenza che il successivo divieto di detenzione di armi e munizioni del 2018 avrebbe meritato un supporto motivazionale ben più robusto e convincente, soprattutto in considerazione dei gravissimi effetti pregiudizievoli dell’atto sull’attività lavorativa del ricorrente, tale da comportare, come dallo stesso documentato, il recesso del datore di lavoro.

 

In pratica: “in presenza di indagini penali a carico di una Guardia giurata, la Autorità prefettizia non può limitarsi a richiamare il fatto storico della mera esistenza di dette indagini […] essendo per contro chiamata a dare conto della concreta incidenza delle condotte asseritamente poste in essere dall’interessato e del loro grado di effettivo disvalore, sugli indefettibili requisiti di affidabilità condizionanti la possibilità di esplicare l’attività di guardia giurata”.

 

D’altronde non è contestata, né smentita, l’asserzione del ricorrente circa il carattere legale della sostanza rinvenuta nella sua auto nel corso del controllo effettuato nel 2018. A fronte dell’affermazione di quest’ultimo di aver acquistato il prodotto presso un esercizio commerciale (con l’affermata esibizione dello scontrino) inoltre, non è stata compiuta alcuna verifica, pure espressamente richiesta dal ricorrente, sulla quantità di principio attivo presente nella sostanza sequestrata dalla Forze dell’Ordine.

 

Neppure si è dato cenno, nel provvedimento, a frequentazioni del ricorrente con soggetti coinvolti nel traffico o nel consumo di sostanze stupefacenti.

 

 

 

Conclusioni

Nessuna informazione, inoltre, è stata resa disponibile dall’Amministrazione resistente, neanche nel corso del processo, in ordine agli sviluppi del procedimento penale – ancora in fase preliminare – scaturito in esito alla segnalazione di notizia di reato per la detenzione illegale di armi ed oggetti atti ad offendere, mentre al riguardo il ricorrente, incensurato, ha prospettato giustificazioni (utilizzo quali “posate” degli stessi e connessione con l’attività amatoriale di raccolta dei funghi) che non appaiono del tutto inverosimili o implausibili.

 

In conclusione: il ricorso viene accolto e il d.d.a. annullato (vedi anche: divieto detenzione armi come scardinarlo).

 

 

 

Come avere assistenza legale

Non è sempre facile avere assistenza e consulenza legale in materie così specifiche: tante volte appoggiarsi ad un legale che tratta quotidianamente la materia può fare la differenza.

Se vuoi il mio supporto, contattami al 3286090590 (vedi anche: avvocato scegliere quello giusto)

oppure scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 

 

Altre informazioni?

Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi

3286090590

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Letto 3282 volte
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

 whatsapp  WhatsApp
 skype  Skype
linkedin Linkedin
   

 

Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

www.miaconsulenza.it

Informazioni e recapiti

  • Indirizzo
    Via Giacomo Matteotti, 147
  • Città
    Priverno (LT)
  • Provincia
    Latina
  • CAP
    04015
  • Nazione
    Italy
  • Telefono
    +39.0773487345
  • Mobile
    +39.3292767858

Lascia un commento

Ogni commento verrà pubblicato una volta approvato il contenuto.
Potrebbe quindi trascorrere qualche ora prima di essere visualizzato in questa pagina.