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Domenica, 03 Maggio 2020 21:32

Coronavirus, autocertificazione 4 maggio e porto d’armi

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Ancora una volta le novità normative e regolamentari si susseguono senza sosta.

Abbiamo un altro modello di autocertificazione, molto simile a quello di prima.

In questo caso, l'autocertificazione vale dal 4 maggio 2020.

 

 

 

 

Anche in questo caso, la conoscenza delle misure di contenimento del contagio da COVID – 19 deve essere dichiarata per iscritto dal cittadino italiano.

 

Qui lasciamo volutamente da parte tutte le ben note polemiche ultimamente sorte circa questo documento: ci soffermiamo solo sugli aspetti formali dello stesso e delle possibili implicazioni in materia di armi.

 

In caso di inosservanza dell’obbligo dichiarativo scattano le sanzioni, come vedremo.

 

Rimane, come prima, la dichiarazione di non essere sottoposto a quarantena e di non essere risultato positivo al virus COVID -19 (fatti salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie).

 

Attenzione: anche questo modello prevede che l'operatore di polizia controfirmi l'autodichiarazione, attestando che essa viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante.

 

In tal modo il cittadino viene esonerato dall'onere di allegare all'autodichiarazione una fotocopia del proprio documento di identità.

 

Come al solito, il sito del Ministero dell’Interno fornisce una scheda scaricabile, contenente la nuova forma di dichiarazione sotto la propria responsabilità e l’alternativa con le correzione: in pratica un modello con ciò che è stato eliminato rispetto all’ultima scheda valida fino al 3 maggio.

 

Anche adesso, al di là della dichiarazione di conoscenza di cui sopra, la scheda avverte sulla possibile commissione di reati, a seconda dei comportamenti messi in atto da chi compila e sottoscrive la dichiarazione stessa.

 

 

 

Queste ipotesi sono:

art. 495 codice penale. Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri:

Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.

La reclusione non è inferiore a due anni:

1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;

2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all'autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome;

 

 

 

un indistinto genere di reati riguarda quelle diverse fattispecie nelle quali, al di là dell’inosservanza dei provvedimenti di Autorità si ravvisi in relazione alla condotta dell’interessato un qualsiasi fatto che astrattamente costituisca “un più grave reato”.

 

 

 

Oltre alle ipotesi di sanzioni amministrative previste dall’art. 4 D. L. 19/20.

 

 

Detto questo, anche questa volta vediamo se la maldestra compilazione di questa scheda può mettere a rischio il porto d’armi, cioè se è idonea ad incidere negativamente sui requisiti voluti dall’Autorità di P.S. per il rilascio / mantenimento della licenza di porto d’armi.

 

La risposta, anche in questo caso è affermativa.

 

La commissione di uno o più reati, tra quelli sopra indicati, potrebbe sempre diventare criterio di valutazione per il Ministero dell’Interno in sede di scrutinio dei requisiti per la licenza, dal momento che la dichiarazione falsa (o, appunto, altri reati) potrebbe indurre senz’altro a ritenere incrinata la buona condotta del soggetto portatore del titolo di polizia.

 

 

 

Dunque, per non sbagliare, le dichiarazioni possibili e veridiche da trascrivere sulla scheda sono solo 4:

  • spostamento determinato da comprovate da esigenze lavorative;
  • spostamento determinato da assoluta urgenza;
  • spostamento determinato situazione di necessità;
  • spostamento determinato da motivi di salute.

 

 

Rispetto all’ultima scheda, sulla voce “assoluta urgenza” è stata eliminata la frase “per trasferimenti in comune diverso”.

 

Mentre, sulla voce “situazione di necessità” è stata eliminata la frase “per spostamenti all’interno dello stesso comune o che rivestono carattere di quotidianità o che, comunque, siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere”.

 

Sono, inoltre, stati eliminati gli “esempi” riportati sotto la dicitura: “a questo riguardo, dichiara che”.  

 

Tornando un attimo al discorso relativo alle implicazioni sulle armi, da non trascurare il fatto che l’Amministrazione degli Interni dispone di una vasta discrezionalità in materia di porto d’armi, così ampia da consentire a Questura e Prefettura di valutare qualsiasi comportamento incidente sull’uso delle armi e, infine, ritenere che una determinata condotta rientri tra quelle pregiudizievoli per rilascio e/o mantenimento del titolo di polizia.

 

Ovviamente, sul versante opposto, il Ministero dell’Interno non dispone di una discrezionalità indefinita, ma incontra un limite nella Legge e nei criteri giurisprudenziali che chiedono il rispetto dei criteri di ragionevolezza e di proporzionalità dei provvedimenti.

 

In sostanza: questi atti non potranno mai essere arbitrari o viziati da eccesso di potere o, peggio, posti in essere con violazione di specifiche disposizioni di Legge.

 

 

 

Altre informazioni?

Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi

3286090590

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Letto 4140 volte Ultima modifica il Domenica, 03 Maggio 2020 21:40
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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