Giovedì, 04 Marzo 2021 13:11

Divieto detenzione armi e uso di stupefacenti: documenti incompleti

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Il principio di leale collaborazione tra Amministrazione e cittadino. In presenza di documentazione incompleta, la PA deve sempre invitare il ricorrente ad integrarla e solo in caso di inerzia o rifiuto può eventualmente esprimere parere negativo.

 

 

 

La situazione concreta

La sentenza

Decisione del giudice

 

 

 

La situazione concreta

Se una persona deposita documenti presso l’Autorità, ad esempio la certificazione medica di idoneità psicofisica alla detenzione di armi rilasciato dalla ASL di residenza, con esami specialistici che comprovino il non uso di sostanze stupefacenti, ebbene tale deposito deve essere opportunamente valutato dal Ministero.

 

Nel caso in cui la documentazione dovesse essere ritenuta incompleta, il cittadino deve essere avvisato e gli si deve chiedere di integrare ciò che manca.

 

Questo in quanto, se l’U.T.G. dovesse decidere di adottare il divieto di detenzione armi anche mancando uno o più documenti, tale scelta sarebbe criticabile davanti ad un giudice, in quanto la motivazione di quel provvedimento sarebbe ritenuta insufficiente.

 

Ipotesi? Casi di scuola?

 

Niente affatto. Parliamo della realtà di tutti i giorni: casi che quotidianamente si verificano e che meritano di essere segnalati, in quanto toccano l’interesse di moltissime persone.

 

 

 

La sentenza

Uno tra questi è quello affrontato e risolto dal Tar per la Liguria, sezione Prima, con la sentenza n. 151/2021 dell’01.03.2021.

 

Qui viene elevato un rapporto con il quale si contesta al ricorrente la detenzione, per uso personale, di sostanza stupefacente.

 

Sulla base di una segnalazione, la Questura propone alla Prefettura l’emissione del decreto di divieto di detenzione di armi, essendo stato l’interessato segnalato per l’art. 75 del DPR nr. 309 del 1990 e ritenendo che questi non dia più affidamento sulla capacità di non abusare delle armi in suo possesso e del porto d’armi per difesa personale.

 

La Questura invita il ricorrente a produrre una certificazione medica di idoneità psicofisica alla detenzione di armi in bollo, con esami specialistici che comprovino il non uso di sostanze stupefacenti.

 

In seguito la Questura comunica alla Prefettura di aver chiesto al ricorrente di produrre tale certificazione, specificando che il parere dell’Ufficio sarebbe rimasto vincolato alla presentazione di detta certificazione medica.

 

Poi il ricorrente deposita in Questura la certificazione medica richiesta rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione, Igiene, sanità Pubblica e Medicina Legale dell’Azienza Usl, corredata dagli esiti delle analisi, dai quali risulta “negativo” rispetto all’uso di qualsivoglia tipologia di sostanza stupefacente.

 

La Questura invia alla Prefettura parere favorevole all’emissione del provvedimento del divieto di detenzione di armi e munizioni in quanto, a suo dire, il ricorrente non avrebbe prodotto gli esami specialistici comprovanti il non uso di sostanze stupefacenti.

 

Quindi, sulla base di tale parere la Prefettura emana il divieto.

 

La Questura polemizza ed evidenzia che sussistono i seguenti indizi che depongono nel senso della mancata trasmissione degli esami specialistici: a) mancata apposizione del timbro dell’ufficio che invece è presente sulla certificazione medica; b) il certificato ASL attesterebbe che il ricorrente avrebbe presentato soltanto certificazione anamnestica; c) il certificato ASL non riporta gli accertamenti effettuati.

 

Conclude rilevando comunque l’inidoneità degli esami prodotti in quanto carenti della indicazione della materia organica utilizzata per la ricerca degli stupefacenti e, conseguentemente, della data di riferibilità del risultato diagnostico.

 

 

 

Decisione del giudice

Il Tar, dal canto suo, da torto all’amministrazione e ragione alla parte privata.

 

Il Collegio in pratica ritiene che nessuna delle circostanze addotte dalla Questura possa univocamente far presumere la mancata produzione dell’esito del test: non la mancata apposizione del timbro, che potrebbe essere stato apposto solo sul primo documento presentato, non la mancata indicazione degli esiti degli accertamenti nel certificato dell’ASL atteso che gli stessi avrebbero potuto non essere stati presentati dal ricorrente al sanitario.

 

Inoltre, il ricorrente non solo ha prodotto il certificato medico, ma ha anche allegato gli esiti negativi delle analisi.

 

I giudici ritengono che la preesistenza degli esami rispetto al momento della loro consegna renda verosimile l’avvenuta presentazione.

 

In ogni caso, il principio di leale collaborazione avrebbe dovuto indurre la Questura, in presenza di documentazione incompleta, a invitare il ricorrente ad integrarla e solo in caso di inerzia o rifiuto esprimere parere negativo.

 

 

 

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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