Da una singola violazione del codice stradale per guida alterata non può conseguire automaticamente un divieto di detenzione delle armi.
In generale, sappiamo bene che il porto d’armi non è oggetto di un diritto assoluto, ma rappresenta invece un’eccezione a quello che è un normale divieto.
Il porto d’armi può essere riconosciuto solo quando c’è la perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso.
Questo fa sì che vengano scongiurati dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l’ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività.
Quanto sopra detto è la regola generale.
Andiamo ora ai casi particolari, dal momento che ciascun caso è un caso a sé e come tale va esaminato.
Per esempio: immaginiamo un diniego del rilascio di licenza per porto di fucile per uso caccia collegato a una denuncia di qualche anno fa a carico della persona interessata, magari per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti; inoltre che il procedimento penale si sia concluso con sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, in ragione della inutilizzabilità dei prelievi ematici effettuati sul paziente dai sanitari senza il suo consenso, ciò che ne ha precluso l’utilizzo in sede processuale.
A voler spingere con l’immaginazione, poniamo inoltre che si sia verificato un incidente stradale, tra il conducente di altra autovettura che non ha rispettato la precedenza e l’interessato in questione, il quale a sua volta viaggiava ad una velocita non adeguata all’orario e al traffico.
Stiamo ipotizzando fatti vecchi, indietro nel tempo di diversi anni.
Ora, se l’amministrazione non tiene in considerazione questa anzianità dei fatti citati e, anzi, sostiene che gli stessi sono indice di indole imprudente ed irresponsabile, sbaglia.
Infatti, bisogna tenere presente che i giudici costantemente ripetono come da una singola violazione del codice stradale per guida alterata non può conseguire automaticamente anche un divieto generale di detenzione delle armi, specie quando la motivazione del divieto non supporta adeguatamente un giudizio di pericolosità sociale dell'interessato per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Diverse sono le pronunce che richiamano questo basilare concetto; tra le tante qui segnaliamo la sentenza del Tar Lombardia Sez. prima n. 288/2021 pubblicata in data 29.01.2021.
Sentenza dove il tribunale ha annullato il diniego del Questore ed ha condannato l’amministrazione a restituire al ricorrente quanto pagato per il contributo unificato.
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