Sabato, 06 Marzo 2021 09:26

Violazione codice della strada e divieto detenzione armi

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Da una singola violazione del codice stradale per guida alterata non può conseguire automaticamente un divieto di detenzione delle armi.

 

 

 

In generale, sappiamo bene che il porto d’armi non è oggetto di un diritto assoluto, ma rappresenta invece un’eccezione a quello che è un normale divieto.

 

Il porto d’armi può essere riconosciuto solo quando c’è la perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso.

 

Questo fa sì che vengano scongiurati dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l’ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività.

 

Quanto sopra detto è la regola generale.

 

Andiamo ora ai casi particolari, dal momento che ciascun caso è un caso a sé e come tale va esaminato.

 

Per esempio: immaginiamo un diniego del rilascio di licenza per porto di fucile per uso caccia collegato a una denuncia di qualche anno fa a carico della persona interessata, magari per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti; inoltre che il procedimento penale si sia concluso con sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, in ragione della inutilizzabilità dei prelievi ematici effettuati sul paziente dai sanitari senza il suo consenso, ciò che ne ha precluso l’utilizzo in sede processuale.

 

A voler spingere con l’immaginazione, poniamo inoltre che si sia verificato un incidente stradale, tra il conducente di altra autovettura che non ha rispettato la precedenza e l’interessato in questione, il quale a sua volta viaggiava ad una velocita non adeguata all’orario e al traffico.

 

Stiamo ipotizzando fatti vecchi, indietro nel tempo di diversi anni.

 

Ora, se l’amministrazione non tiene in considerazione questa anzianità dei fatti citati e, anzi, sostiene che gli stessi sono indice di indole imprudente ed irresponsabile, sbaglia.

 

Infatti, bisogna tenere presente che i giudici costantemente ripetono come da una singola violazione del codice stradale per guida alterata non può conseguire automaticamente anche un divieto generale di detenzione delle armi, specie quando la motivazione del divieto non supporta adeguatamente un giudizio di pericolosità sociale dell'interessato per l'ordine e la sicurezza pubblica.

 

Diverse sono le pronunce che richiamano questo basilare concetto; tra le tante qui segnaliamo la sentenza del Tar Lombardia Sez. prima n. 288/2021 pubblicata in data 29.01.2021.

 

Sentenza dove il tribunale ha annullato il diniego del Questore ed ha condannato l’amministrazione a restituire al ricorrente quanto pagato per il contributo unificato.

 

 

 

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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