Tar Milano Sezione 1 sentenza n. 536 del 26.02.2021
Una persona impugna il provvedimento con cui la Prefettura gli ha revocato la patente di guida cat. B, vista una condanna per reati in materia di stupefacenti.
Portato il fascicolo davanti il Tar i giudici dicono che il caso va rivisto, tenuto conto che la revoca della patente di guida ai sensi dell'art. 120 comma 2 del codice della strada, in dipendenza della condanna per reati in materia di stupefacenti, non integra dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 22/2018 un atto vincolato, ma solo una determinazione discrezionale.
L’Amministrazione però tarda e, di fatto, non riesamina il caso: cosicché il tribunale accorda la sospensiva richiesta dall’interessato.
In un secondo momento, la Prefettura deposita una nota con cui dice di aver sospeso la patente di guida per 12 mesi, siccome la persona interessata ha causato un incidente stradale con lesioni a terzi, violando le disposizioni di cui all'art. 189 comma 6 e 7 del codice della strada non fermandosi a prestare assistenza alle persone ferite.
Si tratta di una circostanza dove la persona in questione, per tale fatto è stata deferita alla Procura della Repubblica per il reato di cui all'art. 590 c.p.
Comunque: arrivati al merito della vicenda in causa e dopo aver risolto la questione della giurisdizione, il Tar accoglie il ricorso della persona interessata.
Vediamo perché.
Questo, in sintesi, il ragionamento.
Dopo la decisione della Corte Cost. n. 22/2018 la revoca della patente, in presenza di una condanna per stupefacenti, non integra più un potere vincolato, ma discrezionale.
Ora, pur pensando all’ampia discrezionalità che caratterizza il potere valutativo dell'amministrazione in materia di revoca, non va dimenticato che la discrezionalità stessa deve essere esercitata in coerenza con la situazione di fatto, oggettivamente esistente e mediante la formulazione di una congrua motivazione circa le ragioni, concrete ed attuali, dalle quali possa desumersi il pericolo che la conservazione del titolo abilitativo alla guida favorisca la commissione di reati.
In pratica la Prefettura non può fare di testa sua, ma questo potere va esercitato in modo logico e coerente, dandosi conto in motivazione dell'adeguata istruttoria espletata al fine di evidenziare puntuali circostanze di fatto in ragione delle quali la conservazione della patente contrasterebbe con le esigenze di prevenzione criminale.
In altri termini: occorre sempre e comunque un'adeguata valutazione non solo del singolo episodio, ma anche della personalità intera del soggetto sospettato, che possa giustificare un giudizio prognostico di inaffidabilità.
Quindi: se oltre a richiamare la condanna per stupefacenti il Prefetto non aggiunge ed individua fatti specifici, correlati al complesso della condotta di vita del ricorrente e tali da giustificare la prognosi di rischio di reiterazione criminale, allora il provvedimento potrà essere impugnato con un ricorso e questo ricorso verrà pure accolto.
Il senso di tutto è, alla fine, il seguente: in questa materia non si può lasciare il campo libero agli automatismi che possono avere origine dalla sentenza di condanna ed emergere da un giudizio sfavorevole e preconcetto sulla personalità del ricorrente.
Ecco perché questi ricorsi sono fondati e vengono accolti.
Proprio come si è verificato, per esempio, nel caso risolto dal Tar Milano Sezione 1 con la favorevole sentenza n. 536 del 26.02.2021.
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